Il C.S.A. ( ex Provveditorato agli Studi ) di Cosenza condannato dal Tribunale di Castrovillari al pagamento di € 2000,00

Comunicato Sindacale

Rif. 043/S
23-05-03

Prot19/5as
Lì 19/05/2003

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Il C.S.A. ( ex Provveditorato agli Studi ) di Cosenza condannato dal Tribunale di Castrovillari al pagamento di 2000,00 euro per la mancata assegnazione di una docente alla classe richiesta. Soddisfatto il sindacato SAB che ha patrocinato il contenzioso.

Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, con esemplare sentenza della dott.ssa Carmen Maria Raffaella Ciarcia, in funzione di Giudice del Lavoro, nell’udienza del 15/5/03, conferma il precedente decreto d’urgenza emesso dal Giudice del Lavoro dott. Luigi Ruoppolo dello stesso Tribunale e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente prof.ssa M.A., rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari, ad essere assegnata, in via provvisoria, per l’anno scolastico 2002/03 presso la scuola media di Francavilla Marittima per l’insegnamento della classe di concorso A043 Italiano Storia Geografia;

condanna il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro di cui 700,00 per la fase cautelare (sono previste in 400,00 per diritti e 300,00 per onorari ) ed in 1300,00 euro per la fase di merito di cui 600,00 per onorari e 700,00 per diritti, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Il sindacato SAB della Gilda-Unams, tramite il segretario generale e legale rappresentante prof. Francesco Sola che ha difeso la docente nel contenzioso in fase di conciliazione presso il CSA di Cosenza dove il Dirigente Responsabile dott. Antonio Santagada non ha inteso conciliare la vertenza, non può che esprimere soddisfazione per tale decisione di condanna dell’operato dello stesso CSA che, arroccato ancora a schemi di gestione vecchia maniera della Pubblica Amministrazione, non ha inteso trovare, né in questa, né in altre situazioni similari, risoluzione in fase conciliativa tant’è, per come già anticipato, a breve altre decisioni di Tribunali sono previste in merito.

La vicenda trae origine dalla mancata assegnazione provvisoria di una docente della classe A036 Filosofia ecc... titolare a Bassano del Grappa che, in possesso dei titoli, requisiti ed abilitazione per come previsto dal contratto sulla mobilità annuale, aveva richiesto l’assegnazione provvisoria per Italiano nelle scuole medie a sedi della provincia di Cosenza per ricongiungersi al nucleo familiare.

Il CSA ( Centro Servizi Amministrativi ) di Cosenza prima riconosceva tale diritto e successivamente denegava lo stesso sulla base di interpretazione degli accordi sindacali difformi dal contratto nazionale su disposizione dell’ex Direttore Regionale della Calabria dott. Franco Inglese attuale Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, interpretazioni ed accordi richiesti dallo stesso Tribunale e mai esibiti; da qui tutto il contenzioso che ha portato la condanna del CSA di Cosenza ed al riconoscimento del diritto contrattuale il quale prevede che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per ordine e grado diverso di scuole rispetto a quello di titolarità purché si è in possesso dei titoli previsti dal contratto che annualmente regola la mobilità del personale della scuola.

Prof. Francesco Sola
Segretario Generale S.A.B.
( Gilda-Unams )