Il Diploma di MAESTRO D'ARTE non serve per l'insegnamento!

Comunicato stampa

Rif. 004/S
05-02-03

È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con la sentenza n° 41 del 15 gennaio 2003.

Tale riconoscimento (del Diploma di Maestro d’Arte) utile per l’inserimento nelle graduatorie di aspiranti all’insegnamento compilate in base alla legge 124/99, era da intendersi in senso transitorio, non da estendersi automaticamente anche nel presente.

Il “caso” nasce da un Ricorso presentato da una aspirante docente, munita del solo titolo di diploma di Maestro d’arte che si è vista esclusa nelle Graduatorie permanenti della sua provincia.

In merito, i Giudici hanno sostenuto la tesi che “anche se in passato si era proceduto all’inserimento in graduatorie per l’insegnamento di aspiranti docenti con il solo possesso del Diploma di Maestro d’Arte, ciò era avvenuto in seguito all’intervento di specifiche norme o altre forme di qualificazione che le Leggi hanno individuato nel tempo” che ormai sono state superate.