Roma, 05/11/99

Prot. n. 252

Al Ministro della Pubblica Istruzione

Al Capo Ispettorato Istruzione Artistica

Al Provveditore agli Studi di Roma

Al Preside della S.M.S. annessa all’I.S.A. di Anzio

Al Preside della S.M.S. annessa all’I.S.A. di Pomezia

Al Preside della S.M.S. annessa all’I.S.A. di Roma 2

Al Preside della S.M.S. annessa all’I.S.A. di Velletri

Ai Presidenti dei Distretti Scolastici di Roma e Provincia

Al Presidente della Regione Lazio

Al Presidente della Provincia di Roma

Al Sindaco del Comune di Anzio

Al Sindaco del Comune di Pomezia

Al Sindaco del Comune di Roma

Al Sindaco del Comune di Velletri

e.p.c. A tutto il personale delle S.M.S. annesse agli m I.S.A. di Anzio, Pomezia, Roma 2, Velletri.

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2000/2001 - Piano di dimensionamento Provincia di Roma – Fusione Scuole Medie Statali Annesse agli I.S.A. di Anzio, Pomezia, Roma 2 e Velletri con S.M.S. del territorio - Sopressione indirizzo artistico nella provincia e conseguente soprannumerarietà di personale.

 

Questa U.N.A.M.S., Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, in riferimento all’oggetto:

VISTO che, ai sensi del D.P.R. n. 233 del 18/06/98, la Provincia di Roma in sede di conferenza provinciale ha varato il piano provinciale di dimensionamento, proponendo, nell’ambito territoriale dei Comuni di Anzio, Pomezia, Roma e Velletri, la fusione delle Scuole Medie Statali annesse agli Istituti Statali d’Arte con altrettante S.M.S. normali del territorio;

CONSIDERATO che l'Istituto d'Arte nasce come scuola sessennale, post-elementare suddivisa in due cicli triennali, inferiore e superiore, quest'ultimo successivamente integrato da un biennio, ancora sperimentale, per l'accesso agli studi universitari; che la L. n. 1859 del 31/12/62 Istituisce le Scuole Medie Statali, fissando in 26 il tetto massimo di ore settimanali di lezione mentre le SS. MM. annesse agli I.S.A., conservano la dipendenza da questi e la condivisione normativa, oltre che di ordinamento; che con la L. 348/77, che innalza a 30 il tetto massimo di ore di lezione settimanali, nelle SS. MM. si stabiliscono orari e programmi di insegnamento, rafforzando il collegamento e la connessione delle SS. MM. annesse, con gli I.S.A. da cui sono amministrate, come parte integrante di un unico ciclo d'istruzione; infatti, per quanto attiene all'insegnamento dell'Educazione Artistica, sostituita dalle due discipline di "Disegno dal Vero" e "Plastica", eleva a 32, 33, 33 l' orario settimanale di lezione rispettivamente nelle classi 1^, 2^ e 3^; che il D.P.R. 14/5/82 n. 782, infine, con l'articolo unico concernente la costituzione di cattedre e gli obblighi d'insegnamento, equipara i corsi di studi inferiori degli I.S.A. alle SS. MM. unificate regolamentando definitivamente la dipendenza dall'ordinamento degli I.S.A. delle SS. MM. Annesse, disponendo al "punto 6) Educazione Artistica" della "TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA": "…Nelle SS. MM., annesse agli ISA, non si istituisce cattedra, l'insegnamento si svolge presso l'Istituto cui è annessa la S.M. ed è affidato al professore di Disegno dal Vero o Disegno Geometrico, nonché al professore di Plastica dell'Istituto d'Arte…". Del resto, ad ulteriore rafforzamento di tale interpretazione, si evidenzia il fatto che i modelli FIM, predisposti dal S.I.M.P.I. e attualmente utilizzati per la determinazione dell' organico

del personale docente dell' I.S.A., in ultima pagina riportano i dati riferiti alla composizione delle classi di S.M. annessa;

CONSIDERATO che nel decreto di nomina a preside dell'I.S.A. non esiste

riferimento specifico all'assunzione di presidenza della S.M. annessa, per evidente e naturale estensione, riconoscendo convenzionalmente l'unicità dell'istituzione scolastica;

CONSIDERATO che, trattandosi di un'unica istituzione scolastica è prevista una sola figura di collaboratore vicario per Istituto d’Arte e S.M.A.;

CONSIDERATO che, per quanto in premessa e giusti i riferimenti normativi ivi citati, la Scuola Media annessa deve essere considerata parte integrante dell' I.S.A.;

VISTO il comma 5 - Art. 5 del D.P.R. n. 233 del 18/06/98: "Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2 ";

VISTA la nota del M.P.I. Gab. III Prot. 36168/BL del 26/02/99 firmata dal Capo di Gabinetto Dott. Trainito: "Le Scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti seguono ordinamenti didattici integrati a quelli delle istituzioni da cui dipendono e sono dirette da dirigenti delle medesime istituzioni. Esse, pertanto, non hanno nè potranno avere autonomia e personalità giuridica propria. Ai fini del dimensionamento previsto dal D.P.R. n. 233/1998, le scuole annesse ai Conservatori di musica ricadono nell’ esclusione prevista dall’art. 7, comma 1 dello stesso D.P.R.; quelle annesse agli istituti d’arte rientrano nel campo della applicazione delle norme sul dimensionamento, ma considerate parte integrante degli stessi istituti.";

VISTO il comma 1 - Art. 7 del D.P.R. n. 233 del 18/06/98: "Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le

industrie artistiche, alle scuole italiane all’estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell’articolo 5, comma 5";

CONSIDERATO che la tipologia specifica non consente fusioni o unificazioni graduali con altre scuole medie tradizionali e che le Scuole Medie annesse agli I.S.A. possono essere staccate dagli I.S.A. esclusivamente per soppressione ad esaurimento (impedendo di iscrivere alunni alle prime classi);

CONSIDERATO che, trattandosi di diverse tipologie di scuola è giuridicamente impossibile la fusione delle graduatorie del personale docente e A.T.A. delle differenti istituzioni scolastiche (S.M.S. annessa con S.M.S. normale);

TENUTO CONTO che la soppressione ad esaurimento delle Scuole Medie annesse non consente che le classi seconde e terze contribuiscano all’ottimale dimensionamento della Scuole Medie normali in quanto, come anche ribadito dalla Dott.ssa Serpicelli (Dirigente M.P.I. – Ispettorato Istruzione Artistica), al punto 1) della risposta al quesito relativo alla S.M.S. annessa all’I.S.A. di Volterra prot. n. 972 DIV. III del 17/6/99: "Gli alunni delle classi 2^ e 3^ della attuale Scuola Media annessa risulteranno ancora iscritti alla suddetta scuola e dovranno essere computati nel budget che concorre alla determinazione dell’ organico dell’Istituto Statale d’Arte" e che, pertanto, viene a cadere l’unica motivazione (ottenimento da parte delle S.M.S. normali dei numeri necessari all’attribuzione dell’ autonomia) che ha portato alla delibera della Provincia di Roma; mentre l’unico risultato ottenuto con la soppressione delle prime classi sarà quello di far risultare in posizione di soprannumerarietà tutto il personale della Scuole Medie annesse agli I.S.A. di Anzio, Pomezia, Roma 2 e Velletri oltre che impedire agli alunni delle scuole elementari di poter scegliere l’indirizzo artistico per il proseguimento dei propri studi, con grave impoverimento della pluralità dell’offerta formativa nella provincia di Roma;

CHIEDE

che, ai sensi del comma 5, art. 5 del D.P.R. n. 233/98, le Scuole Medie annesse agli I.S.A. vengano considerate parte integrante degli stessi istituti (come ribadito nella nota del Capo Gabinetto del M.P.I. sopra citata), che le stesse rientrino, insieme e non disgiunte dagli I.S.A. cui sono annesse, nel campo di applicazione delle norme sul dimensionamento e, pertanto,

CHIEDE

LA MODIFICA URGENTE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI ROMA NELLE PARTI RIGUARDANTI LE SCUOLE MEDIE ANNESSE AGLI ISTITUTI STATALI D’ARTE DI ANZIO, POMEZIA, ROMA 2, VELLETRI, E L’ANNULLAMENTO DELLE PREVISTE FUSIONI.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Dora Liguori)