Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale del Personale e degli AA.GG.AA.

Nota prot. n. D1/4247 del 1° giugno 2000

Oggetto: D.M.n.146 del 18 maggio 2000. Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del Regolamento D.M.n.123/2000. Indicazioni operative.

A seguito della lettera n.D1/4190 del 31 maggio u.s., di pari oggetto, si forniscono alcune indicazioni operative.

Predisposizione, integrazione e aggiornamento delle graduatorie

del personale docente ed educativo

Per quanto concerne la prima integrazione delle graduatorie permanenti occorre precisare che la stessa riguarda sia coloro che sono già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, sia coloro che chiedono di inserirsi avendo acquisito i titoli e sia coloro che non li hanno ancora acquisiti per non aver concluso o frequentato i corsi abilitanti previsti dall’O.M. n. 33/2000.

Per coloro che alla data di scadenza del termine non hanno ancora conseguito l’abilitazione o l’idoneità l’inserimento avverrà con l’attribuzione del punteggio corrispondente alla votazione minima prevista dalle tab. A o B. Si richiamano a tal proposito le disposizioni dettate all’art.3, commi 3 e 4, del D.M. n. 146/2000 riguardanti l’iscrizione con riserva dei docenti che hanno pendente un contenzioso o hanno frequentato i corsi con anticipo rispetto alla tempistica prevista dall’O.M. n. 153/2000.

L’inserimento in graduatoria avverrà in fasce distinte da utilizzare in stretto ordine di precedenza.

Le graduatorie andranno integrate o compilate ex novo (in caso di esaurimento) per posti, ruolo o singola classe di concorso (in nessun caso, per ambito disciplinare), facendo riferimento al D.M. n. 39/98 (v. allegati al mod. 1 e 2) .

Il voto di abilitazione con cui il candidato si iscrive in graduatoria nel caso dei recenti corsi abilitanti indetti con O.M. n. 153/99 e 33/2000 sarà in ogni caso quello complessivo risultante dal voto delle prove più il punteggio attribuito per la professionalità acquisita. Non si applica pertanto in tal caso la disposizione contenuta nell’avvertenza in calce alla tab. A allegata al D.M. in oggetto.

Chi possiede un’abilitazione considerata dalla tabella A/1 e A/2 del D.M. n. 39/98 nonché dal D.M. n. 354/98, corrispondente ad altre abilitazioni, potrà iscriversi, ovviamente, sia nella graduatoria specifica, sia nelle altre relative alle abilitazioni corrispondenti. Come già precisato in altra occasione, il voto complessivo di abilitazione conseguito in classi che sono considerate corrispondenti ad altre (ad esempio 52/A o 49/A), costituito dalla somma del punteggio ottenuto nelle prove d’esame e da quello attribuito per il servizio prestato in cattedra corrispondente, come previsto dall’art. 9, comma 15, dell’O.M. n. 153/1999, sarà riferimento obbligato per l’iscrizione in tutte le graduatorie permanenti cui l’abilitazione dà accesso. Poi, in ciascuna graduatoria, il candidato avrà la possibilità di ottenere, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (all. A), il riconoscimento del servizio specificamente prestato per la stessa classe di concorso.

Per le classi di concorso ricomprese negli ambiti disciplinari dall’1 al 6 l’inserimento in graduatoria dovrà avvenire separatamente per ciascuna delle classi di concorso interessate con voto di abilitazione distinto a seconda della specifica valutazione della professionalità acquisita in servizio (v. C.M. n. 215 dell’8 settembre 1999 rettificata con successiva C.M. n. 22 del 24 gennaio 2000).

Requisito del servizio per l’inserimento nella 2° e 3° fascia

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nel Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000 e nel D.M. attuativo 18 maggio 2000 (art. 3, comma 2), in cui viene precisato che il servizio utile a tali fini è quello necessario per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli, cioè un servizio di 360 giorni nella scuola statale, prestato nel settore scolastico (scuola materna e/o elementare, istruzione secondaria, personale educativo) cui afferisce l’abilitazione o l’idoneità posseduta.

Iscrizione per coloro che hanno superato un concorso a cattedre

Hanno titolo all’inserimento nella IV fascia della graduatoria, alle condizioni previste dall’art. 3, comma 2, del D.M. n. 146/2000, coloro che hanno superato un concorso anche ai soli fini abilitanti.

In relazione ai recenti concorsi a cattedre e posti banditi con i decreti del 31 marzo e 1° aprile 1999 per la scuola secondaria e 6 aprile e 2 aprile 1999, rispettivamente, per la scuola materna e la scuola elementare, poiché non si sono verificate le condizioni previste dal regolamento (art. 4 comma 1, "approvazione delle graduatorie su tutto il territorio nazionale entro il 31 marzo per le nomine del successivo anno scolastico") l’inserimento dei vincitori avverrà nella fase dell’integrazione successiva delle graduatorie permanenti.

Limitazioni all’iscrizione nelle graduatorie permanenti

Il personale già inserito nelle graduatorie del soppresso concorso per soli titoli (ora 1° fascia) può mantenere l’iscrizione in due province ovvero trasferirsi da una o entrambe scegliendo comunque la provincia in cui si intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (v. art.2, D.M. 18 maggio 2000).

Il personale già iscritto in graduatorie del concorso per soli titoli in due provincie, anche per settori scolastici diversi (materna, elementare, istruzione secondaria, personale educativo) che si iscrive in altre graduatorie deve scegliere obbligatoriamente una delle due province in cui è iscritto o una di quelle province in cui trasferisce la propria iscrizione.

Analogamente deve iscriversi in una delle due province l’iscritto in graduatorie relative ad insegnamenti di istruzione secondaria, che chiede di iscriversi in ulteriore graduatoria di istruzione secondaria.

Per coloro che non sono già iscritti, la provincia di iscrizione scelta sarà una sola sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Ai fini tuttavia del conferimento delle supplenze in base alle graduatorie di istituto l’interessato potrà anche scegliere una provincia diversa da quella d’iscrizione nelle graduatorie permanenti (a norma del Regolamento sulle supplenze).

Docenti strumento musicale

Per i docenti è obbligatoria la richiesta di iscrizione nella provincia in cui si presta servizio, ovvero dove si è prestato l’ultimo servizio (art. 6, D.M. 18 maggio 2000).

Per tale categoria di personale non sono previste fasce di insegnamento bensì, per ogni specialità strumentale, distinte graduatorie permanenti, in cui in base ai titoli posseduti, eventualmente aggiornati, vengono inseriti sia coloro che sono inclusi negli elenchi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996 sia coloro che conseguono l’abilitazione dopo la sessione riservata di cui all’O.M. n. 202 del 6 agosto 1999. Per queste ultime si richiamano le specifiche disposizioni dettate con l’art. 6, comma 4, del D.M. 146/2000.

Errata corrige al Modello 4 (Modulo per l’ indicazione delle scuole

in cui si chiede l’inclusione in graduatoria di istituto

Al 1° rigo delle avvertenze leggasi domanda, anziché domande.

Responsabili Amministrativi

Analogamente a quanto previsto per il personale docente, con il D.M. in argomento vengono istituite distinte fasce di graduatorie.

Viene altresì disciplinato l’utilizzo delle graduatorie a seguito della trasformazione del profilo da responsabile amministrativo a direttore dei servizi generali e amministrativi.

Proprio per tale motivo, e considerato che per quest’ultimo profilo le eventuali assenze del titolare, a prescindere dalla durata, dovrebbero essere coperte solo attraverso la reggenza del personale con qualifica immediatamente inferiore (v. art. 51 del C.C.N.L.) non vengono allegati specifici modelli per il conferimento delle supplenze.

Con successivi provvedimenti attualmente in fase di perfezionamento, saranno dettate ulteriori disposizioni in materia.

 

Il Direttore generale: Paradisi