UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 108.S26 Roma 15 gen 2003


Al Direttore del Servizio per
L'Autonomia Universitaria e gli
Studenti

OGGETTO: Attribuzione qualifica accademia di dottore - Quesito

  • Con riferimento alla nota n.2221 del 16.12.1002 di codesto Servizio e in relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti da parte della università si osserva quanto segue. L'art. 48 del regolamento studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, individua quali titoli conferiti dalle università le lauree e i diplomi, precisando che la qualifica accademica di dottore compete a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto;
  • Dalla citata disposizione risulta chiaramente che il titolo accademico di dottore spetta a tutti coloro che hanno conseguirto una laurea, e non anche a coloro che hanno conseguito un diploma universitario;
  • Il nuovo ordinamento introdotto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua nuovi titoli di lauea di primo e secondo livello;
  • Poiché i nuovi titoli sono individuati quali lauree, e non diplomi, ne deriva che a coloro che li conseguono spetta il titolo accademico di "dottore"
  • Tanto si sottopone alla S.V. per le valutazioni di competenza. Ritiene lo scrivente che, attesa la rilevanza della questione, la risposta al quesito debba essere opportunamente portata a conoscenza di tutte le Università con lettera circolare.

    IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
    (AVV: Daniela Salmini)