Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione  -  Ufficio VI

Prot. n. 184/segr. Roma, 12 novembre 2002
 

AL SERVIZIO PER GLI AFFARI
GENERALI E PER IL SISTEMA
INFORMATIVO ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
SEDE

AI DIRETTORI REGIONALI
LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Supplenza ATA - computabilità servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico e assistente amministrativo.

   

Si fa riferimento alle disposizioni impartite con nota n.3497 del 24 ottobre 2002 a seguito del nuovo sistema di reclutamento del personale ATA negli istituti di alta cultura adottato a decorrere dallanno accademico 2002/2003 e alle numerose richieste di chiarimenti in ordine alla valutazione del servizio prestato nelle suddette istituzioni, ai fini dellammissione al concorso per soli titoli di cui allarticolo 554 del Dl.vo n. 297/94.

Al riguardo, considerati i tempi di diramazione delle disposizioni riguardanti tale nuovo sistema di reclutamento che, in alcuni casi hanno reso problematica lopzione degli aspiranti al momento del conferimento dellincarico di supplenza, a parziale rettifica di quanto indicato nella citata nota n.3497 del 24.10.2002 si precisa che, limitatamente allanno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ‰collaboratore scolastico‰ e assistente amministrativo‰ nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, viene considerato valido ai fini dellammissione al concorso per soli titoli di cui al succitato articolo 554.

In tal senso, sarà inserita unapposita istruzione operativa nellannuale ordinanza riguardante lemanazione dei bandi di concorso per lanno in corso.

Resta confermato che, a decorrere dallanno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, sarà assimilato a servizio prestato in altre Amministrazioni‰.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ZUCARO