Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Prot.n. 9138/2003

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa

Rif. alla e-mail del 19.02.2003
A.R./10

OGGETTO: Riscattabilità del diploma di Conservatorio.

In risposta alla “e-mail” a margine indicata, assunta al protocollo della scrivente il 27/2/2003, intesa a conoscere il parere di questo Ufficio in merito alla riscattabilità del diploma in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il dettato normativo di cui all’art.2, comma 2, del D. L.vo 184/97, riconosce la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art.1 della legge 19 novembre 1990, n.341.

Alla luce di quanto sopra, non era possibile riscattare il periodo di studi per il conseguimento del diploma di Conservatorio, atteso che, quest’ultimo non era equiparabile a quello universitario.

Successivamente, la legge 21 dicembre 1999, n.508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, all’art.4 comma 3, prevedeva, per i diplomati che ne facevano richiesta entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e che erano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’istituzione di appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h).

Conseguentemente, la riscattabilita del diploma era condizionata al conseguimento dei diplomi accademici a seguito della frequenza dei corsi integrativi.

Con l’emanazione del decreto legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n.268, il legislatore, allo scopo di determinare il valore e consentire l’immediato impiego dei titoli rilasciati dalle istituzioni sopra menzionate secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n.508, all’articolo 4 della legge medesima ha apportato sostanziali modifiche.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 4 della legge n.508/1999, è stato completamente riformulato e sostituito dal seguente: “I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le università .I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le università”.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Direzione, tenuto conto dell’evoluzione normativa in materia e anche dell’indirizzo tenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale, sull’equivalenza del vecchio titolo alla laurea triennale di primo livello, ha ravvisato l’esigenza di riesaminare la propria posizione.

A tale proposito, si ritiene che il diploma di Conservatorio rilasciato in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n.212/2002, è riscattabile ai fini contributivi perché la norma, direttamente, attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma, il valore di laurea di primo livello, a condizione che il titolare sia anche in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

IL DIRIGENTE
Dr. Vincenzo Caridi