REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 7086 Reg.Ric.

SEZIONE III quater

Anno 2006

composta dai magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore
UMBERTO REALFONZO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7086 del 2006 proposto da SCOCOZZA LIGUORI Dora, in proprio e quale rappresentante dell’Organizzazione Sindacale “Unione per l’Arte, la Musica e lo Spettacolo – U.N.A.M.S.”, Francesco Mauro Coviello, Andrea De Petris, Sonia Balzano, Anna Brunetti, Elisa Lucarelli, Nella Genova, Laura Citti, Gabriele Siracusa, Pancrazio Leonardo De Padova, Francesco Morgante, Maria Venezia, Simone De Masi, Andrea Leuzzo, Francesco Zavatta, Davide Anni e Giuseppe Masone, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Arturo Sforza, elettivamente domiciliati a Roma via Ettore Rolli n. 24, presso il suo studio;

CONTRO

Il MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
ove occorra:
- del DIRETTORE GENERALE DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE, non autonomamente costituito;

per l’annullamento

dei decreti ministeriali 27 aprile 2006 n. 141/2006 e n. 142/2006, recanti definizione dei settori artistici scientifico disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 26 giugno 2006 e depositato il 21 luglio successivo i nominati in epigrfe, insegnanti presso le Accademie di Belle Arti e presso Conservatori di Musica hanno impugnato i decreti ministeriali con i quali sono stati definiti i settori artistici scientifico disciplinari, le declaratorie ed i campi paradigmatici sia delle accademie di belle arti (D.M. 141), sia dei conservatori di musica (D.M. 142).
Deducono i ricorrenti:

  1. violazione dell’art. 3 della legge n. 508/99; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento: era necessario il preventivo parere del CNAM Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, che non è stato reso per il D.M. 142 ed è stato reso con presupposti incompleti per il D.M. 141;
  2. violazione dell’art. 5 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005; del D.Leg.vo n. 165/01 e della L. n. 508/99; eccesso di potere; violazione art. 97 Cost: il Ministro ha omesso del tutto la necessaria fase di concertazione con i sindacati.
Con motivi aggiunti è stato poi dedotto:
che il CNAM ha sempre informato l’Amministrazione delle sue riunioni successive a quella del 19.1.2006.
Si sottolinea infine come il CNAM, successivamente all’emanazione del provvedimento qui impugnato, abbia espresso su di esso parere negativo.
Costituitosi il Ministero ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto il Ministero ha dato attuazione al disposto dell’art. 21 comma 2 del C.C.N.L. 16.2.05, che prevede l’inquadramento dei professori nei settori disciplinari di appartenenza; il parere del CNAM non era necessario, e comunque l’amministrazione, una volta richiesto e trascorso il tempo previsto, può procedere in assenza del parere; per il D.M. n. 141/2006 vi è parere favorevole; il contratto collettivo non prevede la consultazione dei sindacati nella fattispecie.
Con memoria i ricorrenti hanno ribadito tesi e difese.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i decreti ministeriali 27 aprile 2006 n. 141 e n. 142 riguardanti la definizione dei settori artistici scientifico disciplinari e campi paradigmatici delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica.
2 - Il ricorso deve ritenersi fondato per i seguenti motivi.
Per quanto riguarda il D.M. n. 141/06 il primo motivo di censura non risulta fondato in quanto è stato depositato in giudizio parere favorevole espresso dal CNAM nelle sedute del 27 – 28 settembre 2005; nè può avere, ai fini che qui interessano, una rilevanza determinante la asserita mancanza dei “codici” nella proposta sottoposta al CNAM, trattandosi di aspetto tecnico marginale.
Per quanto concerne invece il D.M. n. 142/06 il primo motivo di ricorso è fondato in quanto il provvedimento impugnato assume come parere favorevole quello emesso dal CNAM nella seduta del 19 gennaio 2006, laddove in tale data l’organo consultivo ha semplicemente approvato una mozione, rinviando ad altro atto l’adozione del parere sulla proposta formulata (parere poi emesso nel giugno 2006 in senso negativo).
Fondato appare altresì, per entrambi i Decreti, il secondo motivo di gravame riguardante la mancata consultazione delle organizzazioni sindacali.
Risulta infatti violato l’art. 5 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005 che disciplina gli obblighi di “partecipazione” del Ministero nei confronti delle Organizzazioni sindacali.
E’ chiaro infatti che provvedimenti incidenti in maniera significativa sui contenuti delle classi di insegnamento sono destinati a produrre effetti sulla distribuzione degli organici; in ogni caso l’atto qui impugnato appare senz’altro un elemento della riforma in itinere, talchè il Ministero era obbligato a fornire le relative informazioni.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei decreti ministeriali nn. 141 e 142/06.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i DD.MM nn. 141/06 e 142/06 impugnati.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti e con ripartizione interna in parti eguali, degli oneri di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 dei quali € 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007 .
MARIO DI GIUSEPPE Presidente:
CARLO TAGLIENTI Relatore estensore: