REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 7031 Reg.Ric.

SEZIONE III quater

Anno 2006

composta dai magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore
UMBERTO REALFONZO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7031 del 2006 proposto da Di Donato Manuela, Presutti Alessandra e Sansone Donato, rappresentati e difesi dall’Avv. Rosalba Genovese, elettivamente domiciliati a Roma viale Ippocrate n. 92;

CONTRO

Il MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 142/2006, recante definizione dei settori artistici scientifico disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica, nella parte in cui ha escluso dagli ambiti disciplinari la materia “Bibliografia musicale”e la classe di concorso FO70 “Bibliotecario”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 26 giugno depositato il 20 luglio gli insegnanti nominati in epigrfe hanno impugnato il decreto ministeriale con il quale sono stati definiti i settori artistici scientifico disciplinari, le declaratorie ed i campi paraigmatici dei conservatori di musica, lamentando in particolare la esclusione dagli ambiti disciplinari della materia “Bibliografia musciale” e la classe di concorso F070 “Bibliotecario”.
Deducono i ricorrenti:

  1. carenza assoluta di potere in base alla legge n. 508/99 ed al D.P.R. n. 212/05: il Ministro non aveva alcun potere di intervenire nella materia in esame;
  2. incompetenza: il Ministro può integrare le offerte didattiche ma non può deliberare la soppressione di preesistenti insegnamenti;
  3. violazione dell’art. 5 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005; eccesso di potere; violazione art. 97 Cost. il Ministro ha omesso del tutto la necessaria fase di concertazione con i sindacati;
  4. eccesso di potere per ingiustizia e lesione dei diritti acquisiti; violazione dell’art. 2 L. 508/2005: assolutamente illegittima la soppressione di classi di concorso preesistenti.
Con motivi aggiunti si evidenzia come:
  1. il provvedimetno sia stato emanato senza il preventivo parere del CNAM;
  2. il CNAM, successivamente all’emanazione del provvedimento qui impugnato, abbia espresso su di esso parere negativo.
Costituitosi il Ministero nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto il Ministro ha eserciato il potere di cui all’art. 5 del D.P.R. 212/05; l’equiparazione tra bibliotecario ed insegnante è solo sotto il profilo economico.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, soffermandosi in particolare sulla carenza di potere del Ministro e sulla carenza dei presupposti; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, proposto da alcuni insegnanti di Conservatorio di musica, è stato impugnato il decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 142 riguardante la definizione dei settori artistici scientifico disciplinari e campi paradigmatici dei conservatori di musica.
Il ricorso deve ritenersi fondato.
Con i primi due motivi si assume che il Ministro non aveva il potere di intervenire nella materia disciplinata dal provvedimento impugnato, e comunque avrebbe dovuto acquisire il parere del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) (motivo aggiunto).
Il Collegio condivide tale censura per le ragioni di seguito indicate.
L’atto impugnato, al dichiarato scopo di provvedere in esecuzione dell’art. 21 c.2 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, onde consentire gli inquadramenti degli insegnanti nei settori disciplinari di appartenenza, ha sostanzialmente ridefinito le classi di insegnamento nei conservatori di musica.
Premesso al riguardo che il Collegio non ravvisa nel disposto del citato art. 21 c.2 la necessità di rideterminare i settori disciplinari di appartenenza, rinviando la disposizione, per la fase transitoria, a due decreti ministeriali del 2003 e del 2004, si osserva come dal quadro normativo applicabile alla fattispecie, costituito sostanzialmente dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dal DPR 8 luglio 2005 n. 212, non emerge alcun potere specifico del ministro di modificare i contenuti delle classi di insegnamento e di sopprimere quelle esistenti.
I criteri generali per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi sono dettati con DPR, ai sensi dell’art. 2 comma 7 lett. h) della legge 508/99; il DPR 212/2005 che reca disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici, all’art.5 c.1 individua le scuole, in sede di prima applicazione, nelle quali si svolgono i corsi di vario livello per l’insegnamento anche delle discipline musicali; rinvia a regolamento ministeriale per la modifica di tali scuole, anche in relazione ad innovazioni didattiche; laddove per “scuole”, in base alla tab. A allegata al DPR, s’intendono le varie discipline di insegnamento quali ad es “canto”, “clarinetto”, “pianoforte” ecc.
I commi 3 e 4 dello stesso art. 5 prevedono poi l’istituzione, in “prima applicazione” per i corsi di primo livello, ed in via sperimentale per i corsi di secondo livello, di specializzazione e di formazione alla ricerca, appunto di corsi d’insegnamento tramite decreto ministeriale sentito il CNAM.
Orbene il provvedimento in esame non può ritenersi in esecuzione di alcuno dei poteri conferiti al Ministro: non di quello dell’art.5 comma 1 cit, che sembra individuare un potere d’intervento negli ordinamenti didattici generali e nelle scuole, in quanto avrebbe dovuto essere esercitato con regolamento, e nella fattispecie, non è stata rispettata la procedura per esso prevista (tra cui il parere del Consiglio di Stato); non di quelli dei commi 3 e 4, in quanto non risultano istituiti corsi, con riferimento al primo e secondo livello, alla specializzazione ed alla formazione alla ricerca; non risultano rispettate le scuole individuate nella tabella A per i corsi di primo livello (comma 3); non risultano istituiti in via sperimentale (comma 4).
Del resto la finalità dichiarata nel provvedimento non era quella di istituire nuovi corsi bensì quella di consentire gli inquadramenti degli insegnanti, ridefinendo i settori disciplinari con relative declaratorie.
Peraltro il provvedimento è anche affetto da errore nei presupposti in quanto all’ultimo VISTO delle premesse qualifica come favorevole il parere espresso dal CNAM nella seduta del 19 gennaio 2006, laddove in tale seduta l’Organo tecnico ha approvato una semplice mozione ed ha rinviato a successivo atto il parere sul progetto ministeriale di ridefinizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica (parere peraltro poi reso nel giugno 2006 in senso negativo).
Anche il terzo motivo di gravame, con il quale si lamenta la mancata concertazione sindacale, appare meritevole di accoglimento.
Risulta infatti violato l’art. 5 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005 che disciplina gli obblighi di “partecipazione” del Ministero nei confronti delle Organizzazioni sindacali.
E’ chiaro infatti che provvedimenti incidenti in maniera significativa sui contenuti delle classi di insegnamento sono destinati a produrre effetti sulla distribuzione degli organici; in ogni caso l’atto qui impugnato appare senz’altro un elemento della riforma in itinere, talchè il Ministero era obbligato a fornire le relative informazioni.
La quarta censura, afferente la specifica materia della Bibliografia musciale, può ritenersi assorbita dall’annullamento dell’intero decreto; in disparte la circostanza di fatto che il CNAM nel giugno 2006 ha espreso parere negativo sull’impianto di fondo del provvedimento.
Si richiama comunque la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2003 n. 1256 che, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione equipara a tutti gli effetti il bibliotecario di Conservatorio al docente.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto ministeriale n. 142/06.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il D.M n. 142/06 impugnato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti e con ripartizione interna in parti eguali, degli oneri di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 dei quali € 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007 .
MARIO DI GIUSEPPE Presidente:
CARLO TAGLIENTI Relatore estensore: