REPUBBLICA ITALIANA
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N. Reg.Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Anno |
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO | N. 7031 Reg.Ric. |
SEZIONE III quater
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Anno 2006 |
composta dai magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore
UMBERTO REALFONZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7031 del 2006 proposto da Di Donato Manuela, Presutti Alessandra e Sansone Donato, rappresentati e difesi dallAvv. Rosalba Genovese, elettivamente domiciliati a Roma viale Ippocrate n. 92;
CONTRO
Il MINISTERO DELLUNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per lannullamento
del decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 142/2006, recante definizione dei settori artistici scientifico disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica, nella parte in cui ha escluso dagli ambiti disciplinari la materia Bibliografia musicalee la classe di concorso FO70 Bibliotecario;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio dellAmministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 26 giugno depositato il 20 luglio gli insegnanti nominati in epigrfe hanno impugnato il decreto ministeriale con il quale sono stati definiti i settori artistici scientifico disciplinari, le declaratorie ed i campi paraigmatici dei conservatori di musica, lamentando in particolare la esclusione dagli ambiti disciplinari della materia Bibliografia musciale e la classe di concorso F070 Bibliotecario.
Deducono i ricorrenti:
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, proposto da alcuni insegnanti di Conservatorio di musica, è stato impugnato il decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 142 riguardante la definizione dei settori artistici scientifico disciplinari e campi paradigmatici dei conservatori di musica.
Il ricorso deve ritenersi fondato.
Con i primi due motivi si assume che il Ministro non aveva il potere di intervenire nella materia disciplinata dal provvedimento impugnato, e comunque avrebbe dovuto acquisire il parere del Consiglio Nazionale per lAlta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) (motivo aggiunto).
Il Collegio condivide tale censura per le ragioni di seguito indicate.
Latto impugnato, al dichiarato scopo di provvedere in esecuzione dellart. 21 c.2 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, onde consentire gli inquadramenti degli insegnanti nei settori disciplinari di appartenenza, ha sostanzialmente ridefinito le classi di insegnamento nei conservatori di musica.
Premesso al riguardo che il Collegio non ravvisa nel disposto del citato art. 21 c.2 la necessità di rideterminare i settori disciplinari di appartenenza, rinviando la disposizione, per la fase transitoria, a due decreti ministeriali del 2003 e del 2004, si osserva come dal quadro normativo applicabile alla fattispecie, costituito sostanzialmente dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dal DPR 8 luglio 2005 n. 212, non emerge alcun potere specifico del ministro di modificare i contenuti delle classi di insegnamento e di sopprimere quelle esistenti.
I criteri generali per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi sono dettati con DPR, ai sensi dellart. 2 comma 7 lett. h) della legge 508/99; il DPR 212/2005 che reca disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici, allart.5 c.1 individua le scuole, in sede di prima applicazione, nelle quali si svolgono i corsi di vario livello per linsegnamento anche delle discipline musicali; rinvia a regolamento ministeriale per la modifica di tali scuole, anche in relazione ad innovazioni didattiche; laddove per scuole, in base alla tab. A allegata al DPR, sintendono le varie discipline di insegnamento quali ad es canto, clarinetto, pianoforte ecc.
I commi 3 e 4 dello stesso art. 5 prevedono poi listituzione, in prima applicazione per i corsi di primo livello, ed in via sperimentale per i corsi di secondo livello, di specializzazione e di formazione alla ricerca, appunto di corsi dinsegnamento tramite decreto ministeriale sentito il CNAM.
Orbene il provvedimento in esame non può ritenersi in esecuzione di alcuno dei poteri conferiti al Ministro: non di quello dellart.5 comma 1 cit, che sembra individuare un potere dintervento negli ordinamenti didattici generali e nelle scuole, in quanto avrebbe dovuto essere esercitato con regolamento, e nella fattispecie, non è stata rispettata la procedura per esso prevista (tra cui il parere del Consiglio di Stato); non di quelli dei commi 3 e 4, in quanto non risultano istituiti corsi, con riferimento al primo e secondo livello, alla specializzazione ed alla formazione alla ricerca; non risultano rispettate le scuole individuate nella tabella A per i corsi di primo livello (comma 3); non risultano istituiti in via sperimentale (comma 4).
Del resto la finalità dichiarata nel provvedimento non era quella di istituire nuovi corsi bensì quella di consentire gli inquadramenti degli insegnanti, ridefinendo i settori disciplinari con relative declaratorie.
Peraltro il provvedimento è anche affetto da errore nei presupposti in quanto allultimo VISTO delle premesse qualifica come favorevole il parere espresso dal CNAM nella seduta del 19 gennaio 2006, laddove in tale seduta lOrgano tecnico ha approvato una semplice mozione ed ha rinviato a successivo atto il parere sul progetto ministeriale di ridefinizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica (parere peraltro poi reso nel giugno 2006 in senso negativo).
Anche il terzo motivo di gravame, con il quale si lamenta la mancata concertazione sindacale, appare meritevole di accoglimento.
Risulta infatti violato lart. 5 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005 che disciplina gli obblighi di partecipazione del Ministero nei confronti delle Organizzazioni sindacali.
E chiaro infatti che provvedimenti incidenti in maniera significativa sui contenuti delle classi di insegnamento sono destinati a produrre effetti sulla distribuzione degli organici; in ogni caso latto qui impugnato appare senzaltro un elemento della riforma in itinere, talchè il Ministero era obbligato a fornire le relative informazioni.
La quarta censura, afferente la specifica materia della Bibliografia musciale, può ritenersi assorbita dallannullamento dellintero decreto; in disparte la circostanza di fatto che il CNAM nel giugno 2006 ha espreso parere negativo sullimpianto di fondo del provvedimento.
Si richiama comunque la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2003 n. 1256 che, contrariamente a quanto affermato dallAmministrazione equipara a tutti gli effetti il bibliotecario di Conservatorio al docente.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto ministeriale n. 142/06.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per leffetto annulla il D.M n. 142/06 impugnato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti e con ripartizione interna in parti eguali, degli oneri di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 dei quali € 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione terza quater nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007 .
MARIO DI GIUSEPPE Presidente:
CARLO TAGLIENTI Relatore estensore: