REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 7368 Reg.Ric.

SEZIONE III quater

Anno 2006

composta dai magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore
UMBERTO REALFONZO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7368 del 2006 proposto dal sindacato SNALS in persona del legale rappresentante e dalla professoressa CRESCENTINI GIOVANNA, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Viti e Michele Marenghi, elettivamente domiciliati a Roma via Otranto 18, presso il loro studio;

CONTRO

Il MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 142/2006, recante definizione dei settori artistici scientifico disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 17 luglio 2006 e depositato il 28 successivo il sindacato SNALS e la professoressa Giovanna Crescentini hanno impugnato il decreto ministeriale con il quale sono stati definiti i settori artistici scientifico disciplinari, le declaratorie ed i campi paradigmatici dei conservatori di musica.
Deducono i ricorrenti:

  1. violazione dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, dell’art. 5 del DPR 8 luglio 2005 n. 212, dell’art. 97 Cost. , principio del buon andamento; difetto dei presupposti, violazione dell’art. 16 della legge n. 241/90; incompetenza: il Ministro non aveva alcun potere di intervenire nella materia in esame; ove si ritenesse il contrario avrebbe dovuto comunque adottare un regolamento, seguendo la relativa procedura, nell’ambito della quale è previsto il parere del Consiglio di Stato; era necessario in ogni caso il preventivo parere del CNAM Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale;
  2. violazione dell’art. 5 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005; eccesso di potere; violazione art. 97 Cost: il Ministro ha omesso del tutto la necessaria fase di concertazione con i sindacati;
  3. eccesso di potere per ingiustizia ed incongruenza manifesta; violazione dei principi di diritto intertemporale in materia di validità dei titoli di idoneità nei casi di variazione ordinamentale; violazione dell’art. 21 comma 2 del C.C.N.L. 16.2.2005: la classe di concorso F310 – pianoforte, della ricorrente, ha subito una decurtazione significativa dell’ambito di insegnamento.
Si sottolinea infine come il CNAM, successivamente all’emanazione del provvedimento qui impugnato, abbia espresso su di esso parere negativo.
Costituitosi il Ministero, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, nonché per difetto di legittimazione attiva e di interesse dello SNALS; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto il Ministero ha dato attuazione al disposto dell’art. 21 comma 2 del C.C.N.L. 16.2.05, che prevede l’inquadramento dei professori nei settori disciplinari di appartenenza; non si è trattato di un regolamento, essendosi semplicemente provveduto ad una prima definizione dei settori scientifico-disciplinari in attesa degli ordinamenti didattici delle istituzioni; il parere del CNAM non era necessario, e comunque l’amministrazione, una volta richiesto e trascorso il tempo previsto, può procedere in assenza del parere; il contratto collettivo non prevede la consultazione dei sindacati nella fattispecie.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, soffermandosi in particolare sulla carenza di potere del Ministro e sulla crenza dei presupposti; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, proposto da un sindacato rappresentativo degli interessi degli insegnanti dei conservatori di musica, unitamente ad una insegnante di pianoforte, è stato impugnato il decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 142 riguardante la definizione dei settori artistici scientifico disciplinari e campi paradigmatici dei conservatori di musica.
1. - L’amministrazione eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di legittimazione attiva e di interesse del sindacato.
Ad avviso del Collegio nessuna delle suddette eccezioni appare fondata.
1.1 - Con la prima si assume che il D.M. sarebbe stato pubblicato il 27 aprile 2006, data della sottoscrizione stessa del provvedimento, con conseguente tardività del ricorso notificato il 17 luglio.
Ma l’Amministrazione non fornisce alcuna prova di tale pubblicazione, ed il decreto non risulta invero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Poiché incombe su chi eccepisce la tardività fornire gli elementi di fatto a comprova dell’eccezione, nella fattispecie essa non può essere accolta.
1.2 - La seconda eccezione riguarda solo il sindacato, talchè essa non potrebbe comunque valere per l’intero ricorso, proposto anche da una insegnante.
In ogni caso il Collegio ritiene che il sindacato sia qui legittimato all’azione proposta, sia perché in relazione all’interesse individuale di un insegnante svolge azione congiunta a costui (Cons di St. sez. IV 27 aprile 2004 n. 2565), sia perché agisce nell’interesse complessivo della categoria, sia soprattutto perché nella fattispecie tutela un interesse proprio, alla partecipazione cioè alla procedura di definizione dei settori artistici scientifico disciplinari.
2 - Nel merito il ricorso deve ritenersi fondato.
2.1 - Con il primo motivo si assume che il Ministro non aveva il potere di intervenire nella materia disciplinata dal provvedimento impugnato, e comunque avrebbe dovuto acquisire il parere del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) e quello del Consiglio di Stato, trattandosi di regolamento.
Il Collegio condivide tale censura per le ragioni di seguito indicate.
L’atto impugnato, al dichiarato scopo di provvedere in esecuzione dell’art. 21 c.2 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, onde consentire gli inquadramenti degli insegnanti nei settori disciplinari di appartenenza, ha sostanzialmente ridefinito le classi di insegnamento nei conservatori di musica.
Premesso al riguardo che il Collegio non ravvisa nel disposto del citato art. 21 c.2 la necessità di rideterminare i settori disciplinari di appartenenza, rinviando la disposizione, per la fase transitoria, a due decreti ministeriali del 2003 e del 2004, si osserva come dal quadro normativo applicabile alla fattispecie, costituito sostanzialmente dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dal DPR 8 luglio 2005 n. 212, non emerge alcun potere specifico del ministro di modificare i contenuti delle classi di insegnamento.
I criteri generali per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi sono dettati con DPR, ai sensi dell’art. 2 comma 7 lett. h) della legge 508/99; il DPR 212/2005 che reca disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici, all’art.5 c.1 individua le scuole, in sede di prima applicazione, nelle quali si svolgono i corsi di vario livello per l’insegnamento anche delle discipline musicali; rinvia a regolamento ministeriale per la modifica di tali scuole, anche in relazione ad innovazioni didattiche; laddove per “scuole”, in base alla tab. A allegata al DPR, s’intendono le varie discipline di insegnamento quali ad es “canto”, “clarinetto”, “pianoforte” ecc.
I commi 3 e 4 dello stesso art. 5 prevedono poi l’istituzione, in “prima applicazione” per i corsi di primo livello, ed in via sperimentale per i corsi di secondo livello, di specializzazione e di formazione alla ricerca, appunto di corsi d’insegnamento tramite decreto ministeriale sentito il CNAM.
Orbene il provvedimento in esame non può ritenersi in esecuzione di alcuno dei poteri conferiti al ministro: non di quello dell’art.5 comma 1 cit, che sembra individuare un potere d’intervento negli ordinamenti didattici generali e nelle scuole, in quanto avrebbe dovuto essere esercitato con regolamento, e la stessa difesa esclude che si tratti qui di atto regolamentare, non essendo stata rispettata la procedura per esso prevista (tra cui il parere del Consiglio di Stato); non di quelli dei commi 3 e 4, in quanto non risultano istituiti corsi, con riferimento al primo e secondo livello, di specializzazione e di formazione alla ricerca; non risultano rispettate le scuole individuate nella tabella A per i corsi di primo livello (comma 3); non risultano istituiti corsi in via sperimentale (comma 4).
Del resto la finalità dichiarata nel provvedimento non era quella di istituire nuovi corsi bensì quella di consentire gli inquadramenti degli insegnanti, ridefinendo i settori disciplinari con relative declaratorie.
Peraltro il provvedimento è anche affetto da errore nei presupposti in quanto all’ultimo VISTO delle premesse qualifica come favorevole il parere espresso dal CNAM nella seduta del 19 gennaio 2006, laddove in tale seduta l’Organo tecnico ha approvato una semplice mozione ed ha rinviato a successivo atto il parere sul progetto ministeriale di ridefinizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica (parere peraltro poi reso nel giugno 2006 in senso negativo).
2.2 - Anche il secondo motivo di gravame, con il quale si lamenta la mancata concertazione sindacale, appare meritevole di accoglimento.
Risulta infatti violato l’art. 5 del C.C.N.L. citato che disciplina gli obblighi di “partecipazione” del Ministero nei confronti delle Organizzazioni sindacali.
E’ chiaro infatti che provvedimenti incidenti in maniera significativa sui contenuti delle classi di insegnamento sono destinati a produrre effetti sulla distribuzione degli organici; in ogni caso l’atto qui impugnato appare senz’altro un elemento della riforma in itinere, talchè il Ministero era obbligato a fornire le relative informazioni.
3 - La terza censura, afferente la specifica declaratoria delle funzioni didattiche dell’insegnamento di pianoforte, può ritenersi assorbita dall’annullamento dell’intero decreto; in disparte la circostanza di fatto che il CNAM nel giugno 2006 ha espreso parere negativo sull’impianto di fondo del provvedimento e, sostanzialmente, anche sullo specifico settore disciplinare.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto ministeriale n. 142/06.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il D.M n. 142/06 impugnato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore dei ricorrenti degli oneri di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 dei quali € 500,00 per spese, da corrispondere in parti eguali allo SNALS ed alla prof.ssa Giovanna Crescentini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007 .
MARIO DI GIUSEPPE Presidente:
CARLO TAGLIENTI Relatore estensore: