Consiglio di Stato: sentenza n. 207 del 2010 (estratto)

per la riforma

quanto al ricorso n. 992 del 2010:
della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-bis, n. 05142/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 994 del 2010:della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-bis n. 05145/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 995 del 2010:della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-bis n. 05144/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 998 del 2010:della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-bis n. 05149/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 999 del 2010:della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-bis, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

quanto al ricorso n. 1000 del 2010:della ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-bis n. 05140/2009, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO BIENNIO 2009-2011.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anief Associazione Professionale Sindacale e di Costantino Faraone e di Silvia Dentico e di Anief - Associazione Professionale e Sindacale e di Anief Associazione Professionale e Sindacale e di Alessandra Cannizzaro e di Daniela Rosano e di Anief Associazione Professionale e Sindacale e di Anief Associazione Professionale Sindacale e di Antonio Abbagnato e di Anief Associazione Professionale Sindacale e di Maria Concetta Spina;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati l' Avv. dello Stato Coaccioli e D' Andrea;

I ricorrenti in epigrafe indicati agiscono in sede di giudizio per revocazione ordinaria per la riforma delle ordinanze di questo Consiglio rese all’esito della Camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con cui sono stati sospesi gli effetti delle ordinanze del TAR del Lazio numm. 5140, 5142, 5143, 5144, 5145 e 5149 del 2009

Le ordinanze da ultimo richiamate erano state rese in sede di giudizio per la corretta esecuzione di altrettante precedenti ordinanze del medesimo Tribunale le quali avevano disposto la sospensione degli effetti del D.M. 42 del 2009, avente ad oggetto l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.

Con le ordinanze oggetto del presente ricorso per revocazione, questo Consiglio aveva accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti delle pronunce di ottemperanza del TAR, osservando che “ [l’]oggetto del giudizio sfociato nell’ordinanza della quale il TAR ha disposto l’esecuzione è unicamente il D.M. 42 del 2009, mentre l’ordinanza impugnata incide sulle graduatorie, che non sono state oggetto del giudizio (con conseguente mancata emersione delle posizioni dei controinteressati)”.

Tuttavia, i ricorrenti in epigrafe osservano che le richiamate ordinanze di questo Consiglio risulterebbero affette da un errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4), c.p.c.), espressamente risultante dagli atti della causa, per non essersi i Giudici di appello avveduti (a causa di una sorta di ‘abbaglio dei sensi’) dell’inesistenza della notifica avverso le ordinanze del T.A.R. oggetto di impugnativa.

Al riguardo, gli odierni ricorrenti non negano che l’Avvocatura dello Stato abbia disposto la notifica degli appelli presso il domicilio eletto dai propri difensori nel ricorso introduttivo dei ricorsi al T.A.R. proposti avverso il richiamato D.M. 42 del 2009 (Via Crescenzio n. 9, Roma).

Tuttavia, essi osservano che l’Avvocatura abbia omesso di rilevare che il proprio domicilio eletto fosse medio tempore variato e che l’intervenuta modifica fosse facilmente percepibile dagli atti della causa, per essere stata indicata nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, in relazione al quale il TAR aveva autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Ed ancora, gli odierni ricorrenti osservano che l’Avvocatura abbia colpevolmente omesso di rendersi parte attiva nell’individuazione del corretto domicilio del proprio difensore (coincidente, a seguito della variazione, con quello risultante dal pertinente Albo professionale), atteso che l’accertamento di tali luoghi, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta di notifica, costituirebbe un adempimento preliminare, gravante ad esclusivo carico del notificante, il quale potrà dirsi effettivamente soddisfatto solo con il previo riscontro presso l’Albo professionale territorialmente competente.

Nella tesi dei ricorrenti, dunque, a prescindere dal fatto che l’Avvocatura avesse tentato la notifica dell’appello presso il domicilio del difensore evincibile dall’originario ricorso in primo grado, detta circostanza non rileverebbe in alcun modo (neppure nel senso del carattere scusabile dell’errore nella notifica) atteso che all’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso l’Albo professionale il domicilio del Procuratore presso cui notificare l’impugnazione, corrisponderebbe l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (pag. 8, seg. dei ricorsi introduttivi).

Alla Camera di consiglio del 25 giugno 2010 i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.

I ricorsi per revocazione ordinaria in epigrafe (che possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva) sono fondati.

Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti:

a) che nel notificare i motivi aggiunti in data 12 ottobre 2009 (atto sul quale erano intervenute le ordinanze del TAR in data 6 novembre 2009, riformate da questo Consiglio con le pronunce oggetto del presente giudizio di revocazione), i Difensori degli appellanti avevano indicato il proprio domicilio presso l’Avvocato Lucio Stile in Roma, Via Attilio Regolo, 12/D (mentre nell’ambito dei ricorsi introduttivi del primo giudizio il domicilio dell’Avv. Lucio Stile era stato indicato in Roma, Via Crescenzio, 9);

b) che, nonostante l’indicazione contenuta nei richiamati atti per motivi aggiunti, l’Avvocatura dello Stato aveva comunque notificato gli atti di appello presso il precedente domicilio (Via Crescenzio, 9);

c) che, dall’esame delle relate di notifica (in atti), emerge che l’Ufficiale giudiziario avesse dato atto dell’impossibilità di effettuare la notifica per l’avvenuto trasferimento dell’Avv. Lucio Stile (del quale veniva puntualmente indicato il nuovo indirizzo) e che, ciononostante, l’Avvocatura dello Stato non avesse proceduto a richiedere una nuova notifica;

d) che, alla luce di quanto esposto sub a) - c), non può essere riconosciuto all’Avvocatura appellante il beneficio dell’errore scusabile, con la conseguenza che il ricorso introduttivo non possa essere considerato come correttamente notificato e che non possa essere ammessa alcuna forma di remissione in termini.

Per le ragioni sin qui esposte, deve necessariamente concludersi nel senso della radicale carenza di notifica degli atti di appello conclusisi con le ordinanze oggetto del presente giudizio di revocazione.

Sotto tale aspetto, deve riconoscersi la fondatezza dei ricorsi in epigrafe per la parte in cui vi si osserva che il Collegio di appello, per una mera svista materiale, non abbia rilevato la radicale carenza della notifica dell’appello cautelare e la conseguente, mancata costituzione del rapporto processuale.

Per le ragione esposte i ricorsi in epigrafe devono essere accolti e per l’effetto deve essere disposta la revocazione delle ordinanze oggetto di gravame, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le ordinanze del TAR in data 6 novembre 2009.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione in epigrafe, li accoglie e per l’effetto dispone la revocazione delle ordinanze gravate, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le ordinanze del TAR in data 6 novembre 2009.