Consiglio di Stato, VI sezione: Sentenza Nº 1123/88.

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Art. 126 del D.P.R. n. 417/1974, le disposizioni sull'orario di insegnamento del personale docente dei Conservatori, cioè - come rilevato - quelle relative alla prima parte del secondo comma dell'art. 15 del D.L. 11 dicembre 1930 n. 1945.

Ciò, perché il menzionato art. 126 stabilisce che "restano ferme le disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio o d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente" dei Conservatori, cui, pertanto, non si applica il diverso orario d'obbligo (di 18 ore settimanali di insegnamento e di 20 ore mensili di attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola) previsto per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica; orario pur sempre inferiore a quello - di 36 ore settimanali - di cui all'impugnata circolare del Ministero della Pubblica Iatruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica - prot. N. 12224 - Div. II del 23.7.1980) relativa all'orario di servizio del Bibliotecario.

Nell'ambito di detto orario di servizio - pari a quello di altri docenti -, il bibliotecario dei Conservatori di musica - al quale è assegnata la cura della biblioteca del Conservatorio, un tempo affidata ad un professore di Storia dell'arte musicale - dovrà attendere ai compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 211 e segg. Del Dlgl. 5.5.1918 n. 1852. Tali norme prescrivono un orario di apertura delle Biblioteche agli ,insegnanti ed agli alunni del Conservatorio non coincidente con l'orario di servizio del Bibliotecario e maggiore di quest'ultimo.

La prescritta durata dell'orario di apertura della Biblioteca è, peraltro, irrilevante per la determinazione dell'orario di servizio del Bibliotacario (orario, che deve essere determinato come innanzi precisato), atteso che questi, oltre che personalmente deve mediante i suoi dipendenti e collaboratori, previsti in organico, provvedere, comunque ad assicurare il regolare svolgimento dell'incarico affidatogli e del connesso funzionamento della Biblioteca.

Il ricorso in appello, pertanto, è fondato e va accolto.

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