REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Reg. Decis.:

673/05
Reg. Gen. 1841/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, composto dai signori magistrati:

Dott.

Antonio CAVALLARI Presidente
Dott. Pasquale MASTRANTUONO Referendario
Dott. Tommaso CAPITANIO Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1841/2004, proposto da Anna Maria ***, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Salandra, 30,

contro

e nei confronti di

per l’annullamento, previa sospensione,


Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce e dei controinteressati Cosuccia, Napoli, Rucco e Apollonio;
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata unitamente al ricorso;
Vista la sentenza n. 7447/04 del 23/10/2004, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio;
Uditi nella pubblica udienza del 9/12/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, l’Avv. Giannini, l’Avv. dello Stato Libertini e l’Avv. Rascazzo.

FATTO

1. La ricorrente, con domanda in data 8/5/2004, chiedeva al CSA di Lecce l’aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali permanenti relativamente alle classi di concorso AJ77 (strumento musicale – pianoforte), A031 (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado) e A032 (educazione musicale nella scuola media). A seguito dell’emanazione del D.L. n. 97 del 7/4/2004, poi convertito con modifiche nella L. n. 143 del 4/6/2004, il Ministero dell’Istruzione diramava le istruzioni agli organi periferici, stabilendo – per quanto di interesse nel presente ricorso – le modalità con cui gli interessati potevano integrare le domande presentate alla data del 21/5/2004 (termine originariamente previsto dal D. D. del 21/4/2004), in relazione alle novità introdotte dalla citata normativa.
In particolare, la L. n. 143/04 (art. 1, comma 4-bis) stabilisce che l’inserimento nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media è consentito solo a coloro che risultano in possesso del diploma di didattica della musica e del diploma di conservatorio nello specifico strumento, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A nel periodo che va dall’anno scolastico 1999-2000 all’a.s. 2003-2004.
2. Le disposizioni ministeriali che hanno dato applicazione alla citata L. n. 143/04 sono ritenute lesive dalla prof.ssa ***, che ha impugnato la sua mancata inclusione nella graduatoria in argomento, pubblicata in data 14/8/2004. In particolare, la ricorrente sostiene che:

3. Si sono costituiti l’Amministrazione e (a seguito dell’integrazione del contraddittorio, disposto con la sentenza n. 7447/04 del 23/10/2004) alcuni controinteressati (ossia alcuni dei soggetti inseriti nella graduatoria, che, in caso di inserimento della prof.ssa ***, potrebbero essere superati dalla stessa), i quali chiedono il rigetto del ricorso.
4. Alla pubblica udienza del 9/12/2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
In via preliminare, bisogna evidenziare che la ricorrente (come esattamente rilevato dalla difesa dei controinteressati) non può lamentare l’esclusione dalla graduatoria in epigrafe, per il semplice fatto che ella non è stata mai inserita in tale graduatoria, come si può evincere dalla documentazione depositata dal difensore dei controinteressati in data 7/12/2004. Pertanto, la prof.ssa *** non poteva chiedere l’aggiornamento della propria posizione, non essendo questa esistente.
In relazione, poi ,alle modifiche introdotte dalla L. n. 143/04, ugualmente la ricorrente non può articolare fondate censure, in quanto non risponde al vero l’affermazione secondo cui non sarebbe mai terminata la c.d. fase transitoria, di cui al citato art. 11 della L. n. 124/99.
Infatti, in esecuzione di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 11, con D.D.G. in data 12/2/2002, è stato bandito il concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale, concorso riservato proprio ai docenti che non erano in possesso dell’abilitazione, ma che erano iscritti negli elenchi di cui al D.M. 13/2/1996. A tale sessione la ricorrente non ha partecipato, per cui ha perso la possibilità di giovarsi della normativa transitoria, mentre i controinteressati proprio attraverso il superamento della predetta selezione hanno ottenuto l’inserimento nelle graduatorie permanenti di strumento musicale (pianoforte), a decorrere dall’anno 2002.
2. Pertanto, da un lato la ricorrente non aveva titolo a richiedere l’aggiornamento della propria posizione nella graduatoria (non essendo inserita in essa), dall’altro non può contestare le determinazioni assunte dal CSA in applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. n. 143/04 (norma quest’ultima che non viene censurata direttamente, se non formulando generiche doglianze inerenti un’asserita disparità di trattamento).
Infatti, con scelta tipicamente discrezionale e non contrassegnata da profili di illegittimità costituzionale, il Legislatore del 2004 ha ritenuto di modificare i requisiti per l’inserimento nelle graduatorie in argomento, prevedendo che i docenti interessati siano in possesso, oltre che del diploma di Conservatorio, del diploma di didattica della musica (che si consegue al termine di un corso quadriennale presso i Conservatori) e abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1999/2000-2003/2004. Tali novità, incidendo su una graduatoria già formata ai sensi del D.D.G. in data 21/4/2004, non avrebbe potuto riguardare la prof.ssa *** (come non toccato le posizioni dei controinteressati costituitisi in giudizio) se la stessa fosse stata già inclusa nella graduatoria (in quanto la normativa introdotta con la L. n. 143/04 sarebbe stata sicuramente incostituzionale, laddove avesse ritenuto non validi i requisiti posseduti in base ad una normativa precedente). Poiché però la ricorrente non era inclusa nella graduatoria de qua, il suo eventuale inserimento è subordinato al possesso dei requisiti di cui alla L. n. 143/04, normativa vigente al momento in cui l’inserimento stesso è stato richiesto.
Per quanto concerne, poi, il merito della questione, il Tribunale ritiene utile il richiamo alla recente sentenza della Sezione n. 8346/04 del 30/11/2004 (relativa a fattispecie del tutto analoga), secondo cui “…la volontà del legislatore di prevedere il diploma di didattica della musica (in uno col diploma di conservatorio nello specifico strumento), quale unico titolo abilitante, dall'anno scolastico 2004-2005, per l’insegnamento nella classe di concorso 77/A, deriva in modo inequivoco dalle disposizioni di cui all’art. 2 del DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004 n. 97; i commi 9 e 9-bis, infatti, prevedono percorsi per l’ottenimento dell’abilitazione in strumento musicale, riservati anche agli insegnanti nelle condizioni del ricorrente, attraverso il conseguimento del diploma di didattica della musica, con abbreviazione del corso di studi..”; in un passaggio successivo, poi, si afferma che “…l’equivalenza dell’abilitazione in educazione musicale e del diploma di didattica della musica (affermata dal ricorrente alla luce della legge n. 268 del 2002, integrativa dell’art. 4 della legge n. 508 del 1999) non sussiste e che la questione di costituzionalità formulata ex parte actoris, in ordine all’art. 1, comma 4-bis, del DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004 n. 97, come modificato dalla LEGGE di conversione 4 giugno 2004 n. 143, è manifestamente infondata; il deducente parte infatti dal presupposto che, permettendo l’abilitazione conseguita presso una SSIS così come il diploma di didattica della musica di accedere all’insegnamento di educazione musicale, i due titoli siano equiparati ad ogni effetto; in realtà è sufficiente considerare che il diploma di didattica consegue alla frequenza di un corso quadriennale presso i Conservatori, per concludere da un lato che la legge n. 268 del 2002 attribuisce al diploma di didattica della musica il valore di abilitazione in educazione musicale descrivendo un percorso ad un solo senso di marcia [a) contiene in sé b) come un cerchio concentrico di proporzioni maggiori], dall’altro che ragionevolmente il Legislatore lo abbia considerato maggiormente qualificante ai fini dell’insegnamento degli strumenti musicali e lo abbia perciò individuato come unico titolo abilitante (in uno col diploma di conservatorio nello specifico strumento), superando così la previsione transitoria di cui all’art. 11 IX comma, della Legge 3 maggio 1999, n. 124…”. Da tali esaustive conclusioni l’odierno Collegio non ritiene di discostarsi, il che determina il rigetto del ricorso.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2004.
Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
Pubblicato il 19 febbraio 2005


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