N. 665 REG. SENT.
ANNO 2007
n.  2042  Reg. Ric.
Anno 2005
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2042/2005 proposto da
VINCIGUERRA CALOGERO, DI PIETRANTONIO PAOLO, PAPINI SPARTACO, BETTI MAURO, CIANCHI MARCO, ORIOLO MERI, DI TOMMASO ANTONIO, FUSI CARLA, STEFANON GIAN ANTONIO, LANCI AMEDEO, CRMIGNANI MARINA, RAGIONIERI SUSANNA, GOZZI ROBERTO, CIAMPINI PAOLO, ROGAI STEFANO, FRANCHINI MONICA, BIASI VITTORIA, VECERE LAURA, ORSINI MASSIMO, VENTIMIGLIA VINCENZO, BRESCI GIANFRANCO
rappresentati e difesi da:

GHERA EDOARDO, GHERA FRANCESCO e LEOTTA GIUSEPPE

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEI BANCHI 5
presso
CODISPOTI ANTONELLA
contro
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede
e nei confronti di
GENNARI ANDREA, GRANCHI ANDREA, ANDREANI GIUSEPPE,
BUZZICHELLI PIERO
non costituitisi in giudizio
per l'annullamento

previa sospensione, del verbale di votazione, prot.n. 8382/31d del 2.12.2005, con il quale è stata decretata la composizione del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28.2.2007 il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per le parti gli avv.ti A. Codispoti, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Leotta, e Maurizio Raugei dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato, con atto notificato il 30 novembre 2005, lo statuto dell’Accademia di belle arti di Firenze (art. 18, comma 1, lett. b) e l’esclusione dall’elenco dei candidati per l’elezione del Consiglio accademico di cinque di loro, in quanto professori di seconda fascia.
Le elezioni si sono svolte nel mese di dicembre 2005 e sono risultati eletti dodici docenti.
Con motivi aggiunti notificati al prof. Andrea Gennari presso il suo domicilio i ricorrenti hanno impugnato la proclamazione degli eletti.
Con ordinanza dell’11 gennaio 2006 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, effettuata presso la sede dell’Accademia, con consegna non a mani proprie, ma a mani della dipendente Rosanna Scalzo;
Successivamente le notificazioni sono state rinnovate presso i rispettivi domicili e l’originale è stato depositato all’udienza odierna.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 8, comma 2, d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 (regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508) così dispone:
“2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.”
Allorché il d.P.R. n. 132 del 2003 fu emanato, erano previsti, oltre ai docenti, anche gli “assistenti”, espressamente contemplati, accanto ai “docenti” fra gli elettori del direttore (art. 6, comma 2).
Successivamente, però, gli assistenti sono stati inquadrati nell’area professionale docenti, che si articola in due fasce (art. 20 C.C.N.L. 16 febbraio 2005). Di tale innovazione lo statuto impugnato ha tenuto solo parzialmente conto, includendo ad esempio nel Collegio dei professori “tutti i professori di I e II fascia”. Lo stesso statuto ha, però, disposto che il Consiglio accademico sia composto “da 10 professori di I fascia di comprovata professionalità sul piano artistico”, adeguandosi alle indicazioni del Ministero (nota n. 3395 del 17 maggio 2005), ma senza avvalersi della facoltà di definire i requisiti di comprovata professionalità, astrattamente riferibili ai professori delle due fasce.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto e deve essere annullato lo statuto impugnato nella parte in cui (art. 18, comma 1, lett. b) prevede che il Consiglio accademico sia composto da 10 professori “di I fascia”, salve ulteriori determinazioni dell’Accademia anche per quanto concerne la previsione di requisiti di professionalità. Devono di conseguenza annullarsi le operazioni di elezione del Consiglio accademico, ivi compresa la proclamazione degli eletti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 28 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Dott. Giovanni Vacirca Presidente, est.
Dott. Saverio Romano Consigliere
Dott. Bernardo Massari Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 APRILE 2007
Firenze, lì 18 APRILE 2007
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi