REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Reg. Decis.: 7672/04
Reg. Gen. 84/2000

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, composto dai signori magistrati:



Dott. Luigi VIOLA Presidente
Dott. Pasquale MASTRANTUONO Referendario
Dott. Tommaso CAPITANIO Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 84/2000 proposto da Maria XXX (la ricorrente), rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Antonietta Belmonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Porcari, in Lecce, Via Arco di Prato, 9,

contro

Comune di Taranto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Vantaggiato, in Lecce, Via Zanardelli, 7,

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale n. 483 dell’11/10/1999, nonché del conseguente atto prot. 16802 notificato il 25/10/1999, con il quale si comunicava alla ricorrente l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per la copertura di 98 posti di capo ufficio amministrativo (7^ q.f.), per carenza del possesso della q.f. prevista dal bando (6^ q.f.), nonché di ogni altro presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, comunque lesivo per la ricorrente, anche se non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Uditi alla pubblica udienza del 4/11/2004 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e l’Avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. Relleva, per il Comune di Taranto. Nessuno presente per la ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente, dipendente di ruolo del Comune di Taranto, con i provvedimenti in epigrafe è stata esclusa dal concorso per titoli ed esami, indetto dal civico ente per la copertura di 98 posti di capo ufficio amministrazione (bando di concorso pubblicato il 18/8/1998, integrato il 25/6/1999). L’esclusione è stata decretata per mancato possesso da parte della ricorrente della qualifica funzionale che il bando richiedeva ai fini dell’ammissione per i concorrenti già in servizio presso l’Amministrazione.
Il provvedimento di esclusione viene impugnato dalla ricorrente la quale sostiene l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, avendo ella i requisiti minimi per partecipare alla prova de qua.
Infatti, la ricorrente afferma che il titolo di studio posseduto (diploma di Conservatorio) è equiparabile al diploma di laurea e, pertanto, poiché il bando stabilisce quali requisiti di partecipazione o il possesso del diploma di laurea o, in alternativa, il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore unitamente ad un periodo di servizio di almeno tre anni nella q.f. immediatamente inferiore a quella messa a concorso, ella aveva titolo a partecipare al concorso in argomento.
2. Si è costituito il Comune di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il titolo di studio posseduto dalla ricorrente non è equiparabile al diploma di laurea.
Alla pubblica udienza del 4/11/2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
2. Occorre premettere innanzitutto che, dalla documentazione versata in atti dal Comune intimato, emerge che, dopo la proposizione del ricorso, la dott.ssa XXX (la ricorrente) ha chiesto ed ottenuto di essere ammessa con riserva al concorso in argomento (deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 dell’11/1/2000), risultando utilmente collocata nella graduatoria. A seguito di ciò, dopo aver acquisito un parere legale, l’Amministrazione l’ha proclamata vincitrice del concorso suddetto ed ha stipulato il contratto individuale di lavoro, al quale è stata però apposta la condizione risolutiva dell’esito sfavorevole del presente giudizio (delibera di Giunta n. 254 del 20/9/2000). Pertanto, a seguito di tali vicende amministrative, persiste l’interesse alla decisione del presente ricorso.
3. Nel merito, come detto, il ricorso merita accoglimento, in quanto la normativa vigente equipara il diploma rilasciato dal Conservatorio alla laurea proprio ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi (art. 4, comma 3-bis, della L. n. 508 del 21/12/1999, comma aggiunto dal D.L. n. 212 del 25/9/2002, convertito nella L. n. 268 del 22/11/2002).
E’ vero che la prefata normativa è entrata in vigore dopo che l’Amministrazione aveva decretato l’esclusione della ricorrente dal concorso in epigrafe, ma si deve ritenere (riprendendo le considerazioni espresse nella recente sentenza della Sezione n. 3427/04 del 7/6/2004, pronunciata su analoga fattispecie) che la stessa abbia valenza meramente ricognitiva dello status quo ante e che quindi l’equiparazione vale anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della citata L. n. 508/99.
Infatti, bisogna considerare che:

Pertanto, attualmente l’equiparazione fra i due titoli di studio – allo specifico fine dell’ammissione ai pubblici concorsi – non è subordinata ad alcuna domanda dell’interessato o alla frequenza di corsi integrativi e di conseguenza l’equiparazione opera anche per il passato.
4. Ciò premesso, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2004.
Dott. Luigi Viola – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
Pubblicata il 5 novembre 2004

N. R.G. <<84/2000>>