SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE “REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE, I TEMPI E LE MODALITA’ PER LA PROGRAMMAZIONE, IL RIEQUILIBRIO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA, NONCHE’ PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO”

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l’art. 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o piຠregolamenti, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e o sviluppo dell’offerta didattica nel settore;

VISTO l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, reso nella riunione del 6 marzo 2008; ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………………………………;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del ;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente nelle sedute del ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I
Programmazione, riequilibrio e sviluppo del sistema

Articolo 1 - (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

b) per istituzioni, l’accademia nazionale di arte drammatica, l’accademia nazionale di danza, le accademie di belle arti statali, accademie di belle arti legalmente riconosciute, gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;

c) per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;

Articolo 2 -(Finalità)

1. La programmazione e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale hanno l’obiettivo di qualificare l’offerta formativa e di potenziare le correlate attività di ricerca e di produzione artistica mediante la salvaguardia e la valorizzazione delle tradizioni artistiche e culturali, la promozione del processo di innovazione e di internazionalizzazione dei linguaggi artistici e progettuali, nonché la piena valorizzazione delle opportunità aperte dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali e internazionali e delle potenzialità offerte dall’evoluzione del mercato del lavoro, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.

Art. 3 - Strumenti della programmazione

1. Sono strumenti e modalità della programmazione:
a) il potenziamento delle istituzioni, statali e non statali, in ragione del loro contributo all’innalzamento della qualità del sistema dell’alta formazione artistica e musicale nazionale e allo sviluppo della sua apertura e capacità di innovazione;
b) la valorizzazione delle strutture esistenti e la costituzione di nuove sedi, nuovi laboratori, anche multimediali, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e di documentazione, collezioni, biblioteche e musei, anche al fine di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico e culturale delle istituzioni;
c) la promozione di iniziative per la ricerca e la produzione artistica;
d) le azioni di sostegno e il potenziamento degli interventi destinati agli studenti per la realizzazione dei diritto allo studio, l’orientamento e la mobilità e degli interventi volti a favorire l’accoglienza degli studenti stranieri;
e) l’istituzione di nuove accademie, conservatori, ISIA, centri di alta specializzazione tenuto conto degli ambiti territoriali dove tradizionalmente è presente una forte vocazione artistica e culturale, o di quelli privi di istituzioni artistiche e musicali;
f) la razionalizzazione dell’offerta formativa mediante l’attivazione, la soppressione, la trasformazione dei corsi e l’accorpamento di istituzioni già esistenti o il coordinamento su base regionale o macroregionale dei differenti tipi e livelli di corsi;
g) lo sviluppo di poli territoriali di alta formazione artistica e musicale dotati di specifici profili e identità funzionali, fondati su alti livelli di integrazione e cooperazione tra le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e altri soggetti istituzionali nonché tra esse ed eventuali soggetti privati di comprovata qualificazione; h) la possibilità di costituzione di politecnici delle arti sulla base della contiguità territoriale, mediante l’accorpamento delle istituzioni, al fine di garantire la complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, delle attività di ricerca e di produzione, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni e all’evoluzione dei linguaggi artistici e delle nuove tecnologie. Alle attività dei politecnici possono partecipare le università mediante specifiche convenzioni che individuino i relativi apporti e le strutture universitarie interessate;
i) l’autorizzazione ad istituzioni non statali di comprovata qualificazione a rilasciare titoli di studio avente valore legale;
1) gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati;
m) la partecipazione ed il sostegno ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da soggetti terzi;
n) il sostegno e la valorizzazione delle iniziative avviate dalle istituzioni nell’ambito della collaborazione internazionale con priorità per quelle finalizzate alla costruzione di una rete tra istituzioni omologhe operanti nel bacino del Mediterraneo e alla promozione di piຠintense relazioni culturali con aree geografiche di rilevante interesse strategico;
o) l’attivazione da parte delle istituzioni, fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del sistema scolastico, dei corsi di formazione musicale e coreutica di base e la promozione di specifiche convenzioni per la realizzazione, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, di percorsi integrati di istruzione e formazione musicale o coreutica, anche ai fini della prosecuzione negli studi di livello superiore.

Art. 4 - Modalità di attuazione

I. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, con decreto del Ministro vengono determinati ogni triennio gli obiettivi del sistema artistico e musicale e la finalizzazione delle relative risorse, sentito il CNAM e le competenti commissioni parlamentari.

2. Le istituzioni, previa delibera dei competenti organi di governo ed in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, trasmettono le proprie proposte al Ministero, corredate da una relazione tecnica, contenente l’indicazione delle risorse umane e finanziarie da utilizzare.

3. Le proposte pervenute al Ministero sono trasmesse al CNAM per un parere di congruità in ordine alla corrispondenza della offerta formativa ai profili professionali richiesti anche dall’evoluzione dei linguaggi artistici e agli sbocchi conseguibili nonché alla effettiva sostenibilità delle iniziative da realizzare in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

4. Il Ministro con proprio decreto individua, sulla base delle proposte, delle relazioni tecniche e del parere del CNAM, di cui ai commi 2 e 3, le iniziative da realizzare nel triennio, e i relativi strumenti attuativi, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.

5. Per l’attuazione della programmazione del sistema AFAM sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria.

6. Il Ministero predispone ogni triennio, un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione e sui risultati della medesima. Il predetto rapporto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 5 - Nuove istituzioni

I. La costituzione di nuove istituzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), si attua attraverso l’attivazione, nell’ambito di un’istituzione statale già esistente, di corsi decentrati in una nuova sede ovvero mediante trasferimento in altra sede di scuole e corsi già esistenti. A tal fine, la proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

2. L’istituzione alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

3. Per l’esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione può essere integrato da rappresentanti della Provincia e del Comune ove ha sede la nuova istituzione.

4. Decorso un triennio dalla attivazione della struttura decentrata, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, valutata la sua funzionalità con riferimento ai risultati delle attività svolte, è determinata la costituzione in istituzione autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione dell’attività dei corsi decentrati. Nel caso di nuova istituzione, la stessa, dopo l’approvazione dello statuto e la costituzione degli organi, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto.

5. Nel caso di trasferimento di scuole e di corsi già attivati presso altra istituzione, va garantito agli studenti iscritti il completamento degli studi ed il personale docente, tecnico e amministrativo in servizio con contratto a tempo determinato è trasferito, anche in soprannumero, presso la nuova sede.

Art. 6 - Istituzioni non statali

1. Con decreto del Ministro è conferita a istituzioni promosse o gestite da enti pubblici e da privati l’autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 3, previa verifica della disponibilità di idonee strutture, di attrezzature, di dotazioni strumentali e di risorse finanziarie e umane per l’efficace svolgimento dei corsi, nonché del prestigio dei soggetti promotori e del corpo docente. A tal fine, i soggetti promotori presentano apposita istanza corredata da una relazione tecnica contenente l’indicazione analitica dei corsi di studio da attivare, il numero e i curricula dei docenti da utilizzare per la copertura degli insegnamenti, la consistenza del personale tecnico amministrativo, le dotazioni strumentali, laboratoriali, bibliotecarie, nonché la consistenza ed il grado di disponibilità delle strutture utilizzate per i corsi e le risorse finanziarie previste.

2. L’autorizzazione è concessa nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, a condizione che nelle istituzioni interessate siano costituiti gli organi collegiali analoghi a quelli delle istituzioni statali e che l’ordinamento didattico dei corsi sia conforme agli ordinamenti vigenti per le istituzioni statali e sia approvato con decreto ministeriale, sentito il CNAM.

3. Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le ulteriori attività formative sono conferiti secondo i principi e le modalità di reclutamento di cui al titolo 11. In ogni caso, gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti a docenti di ruolo di istituzioni statali nel limite del 10 per cento del numero complessivo dei docenti utilizzati nei corsi istituzionali, fermo restando il rispetto delle specifiche normative di stato giuridico previste negli accordi di comparto.

4. Le istituzioni autorizzate garantiscono il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

Art. 7 - Fondazioni

1. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla produzione artistica, con esclusione delle attività di docenza, nonché per la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale, le istituzioni possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti pubblici e privati ovvero di soggetti privati.

2. Lo statuto della fondazione che disciplina le finalità, gli organi e le modalità organizzative e di funzionamento è approvato dal Ministero.

3. Le istituzioni esercitano nei confronti della fondazione funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva coerenza delle attività con le finalità statutarie.

4. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. E’ fatto assoluto divieto, in qualunque momento, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività della fondazione direttamente connesse ai suoi scopi statutari.

Art 8 - Collaborazioni e Consorzi

1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, possono promuovere, tramite specifiche convenzioni, la costituzione di centri di servizi per la produzione artistica e per la ricerca, quali strumenti di collaborazione tra i rispettivi docenti per lo svolgimento di attività di comune interesse. 1 consigli di amministrazione disciplinano con propri regolamenti, sentiti i consigli accademici, il funzionamento e la gestione dei centri. La convenzione disciplina altresì gli apporti di risorse e di personale docente e non docente utilizzato.

2. Le istituzioni possono altresì promuovere la costituzione di consorzi con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione artistica al fine di potenziare lo sviluppo dell’alta formazione artistica e musicale. Lo statuto del consorzio, che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento, è approvato con decreto del Ministro. Con l’approvazione dello statuto, il consorzio acquisisce la personalità giuridica.

3. I proventi derivanti dalle attività del consorzio sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali.

4. La partecipazione al consorzio è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico.

Capo II
Reclutamento dei personale del sistema

Art. 9 - Idoneità dei docenti

1. Il Ministro, sentito il CNAM, bandisce ogni biennio, con proprio decreto, procedure di valutazione per ciascun settore artistico disciplinare, finalizzate al conseguimento della idoneità nazionale all’insegnamento nei corsi di studio. Tali procedure devono accertare, ai fini del conseguimento dell’idoneità, le competenze, artistiche, scientifiche e professionali del candidato, acquisite attraverso qualificate esperienze che assestano:
a) l’originalità della ricerca e della produzione;
b) le competenze disciplinari e metodologiche;
c) la congruità dell’attività professionale con il settore disciplinare per il quale si bandisce la procedura di valutazione;
d) la continuità temporale della produzione artistica, scientifica e progettuale anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi.

2. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
a) l’attività artistica, scientifica e professionale svolta anche all’estero;
b) qualificate attività didattiche svolte anche all’estero;
c) l’attività di produzione artistica, scientifica e progettuale svolta presso soggetti pubblici e privati.

3. Possono partecipare alla procedura di idoneità coloro che siano in possesso di diploma accademico o di laurea.

4. Con provvedimento ministeriale è costituita per lo svolgimento di ciascuna procedura di valutazione di cui al comma 2 e per ciascun settore artistico disciplinare, una specifica commissione composta da tre docenti estratti a sorte da una lista di quindici nominativi predisposta dal CNAM, e da due esperti nominati dal Ministro, anche stranieri.

5. Ciascun componente non puè far parte della commissione giudicatrice per due tornate consecutive.

6. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione ministeriale.

7. Il Ministero, con provvedimento formale, accertata la regolarità degli atti, individua gli idonei di ciascuna procedura.

8. Qualora nel quinquennio successivo al conseguimento della idoneità, non sia intervenuto alcun rapporto contrattuale con le istituzioni per attività didattiche curriculari, l’idoneità è priva di effetti.

9. Per i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto, formulate secondo le indicazioni ministeriali, che abbiano svolto attività didattiche per almeno un biennio accademico consecutivo, l’idoneità si intende acquisita con riferimento alla specifica disciplina di insegnamento. La stessa disposizione si applica anche ai docenti dell’accademia nazionale di arte drammatica e degli ISIA che abbiano svolto per almeno un biennio incarichi di insegnamento attribuiti dal consiglio accademico.

Art. 10 - Incarichi di insegnamento

1. In prima applicazione del presente regolamento, il personale docente con contratto a tempo indeterminato è inquadrato con provvedimento ministeriale nei settori artistico-disciplinari. A tal fine, i direttori delle istituzioni formulano la relativa proposta, sentiti gli interessati e tenuto conto della corrispondenza tra le vecchie classi di concorso e i nuovi settori. Nel caso in cui la corrispondenza non sia univoca, la proposta di inquadramento è deliberata dal consiglio accademico a richiesta dell’interessato. 1 predetti docenti mantengono la titolarità dell’insegnamento, fatta salva la possibilità di attribuzione di diversa titolarità del settore, su richiesta dell’interessato, nell’ambito della programmazione annuale.

2. Fermo restando il ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’articolo 2, comma 6, della legge, le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti nei corsi di studio, mediante l’attribuzione di incarichi di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, a personale incluso nella graduatoria costituita ai sensi dell’articolo 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143. Al maturare di un triennio accademico di insegnamento nella disciplina, il rapporto di lavoro del predetto personale è trasformato in contratto a tempo indeterminato. A tal fine il Ministero, dopo le procedure di mobilità, dichiara indisponibili annualmente, da parte delle istituzioni, un numero di posti della dotazione organica complessiva pari al numero degli interessati, da destinare al rinnovo dei contratti annuali ed alla successiva assunzione in ruolo.

3. Dopo l’esaurimento delle predette graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti ai soggetti in possesso dell’idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 10 con i contratti di cui all’articolo 13 di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il finanziamento dei contratti puè essere assicurato, oltre che dal Ministero, da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate. La copertura degli insegnamenti tiene conto degli obiettivi definiti in sede di programmazione triennale.

4. Nel limite del 20 per cento della quota definita a livello nazionale con la programmazione triennale, le istituzioni possono procedere altresì al conferimento di incarichi di insegnamento di durata non superiore ad un quinquennio, rinnovabili, con studiosi italiani o stranieri che abbia acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale. A tal fine le istituzioni formulano specifiche proposte al Ministero per il conseguente nulla osta da esprimere, sentito il CNAM, sulla base del curriculum degli interessati.

5. Per le attività formative integrative dei corsi istituzionali, le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, di durata non superiore al triennio, rinnovabili, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di età.

6. In relazione a peculiari e documentate necessità didattiche correlate agli obiettivi formativi dei corsi, l’accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, con delibera motivata del consiglio accademico, possono attribuire incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nei limiti autorizzati annualmente, dal Ministero.

7. Le istituzioni, previo giudizio favorevole del consiglio accademico in ordine alle attività svolte, con riferimento alla didattica, alla produzione artistica ed al profilo professionale, possono altresì proporre al Ministero la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei rapporto di lavoro del personale che ha maturato un triennio accademico di insegnamento nella disciplina. La relativa delibera è adottata dal consiglio di amministrazione, accertata la disponibilità del posto nell’ambito della dotazione organica dell’istituzione. Il Ministero, acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze sulla proposta, autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro.

8. Gli incarichi relativi ad insegnamenti compresi nell’ambito dei posti della dotazione organica sono attribuiti con contratti a tempo determinato e i relativi oneri restano a carico degli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero. L’onere dei contratti relativi ad insegnamenti eccedenti la dotazione organica sono a carico del bilancio dell’istituzione e sono conferiti con contratto a tempo determinato o con contratti ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.

9. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 11 - Procedure di valutazione comparativa e commissioni giudicatrici

1. Le istituzioni procedono al conferimento degli incarichi di cui al comma 3, mediante procedure di valutazione comparativa riservate ai possessori della idoneità di cui all’articolo 10. A tal fine, previa deliberazione dei propri organi nell’ambito delle rispettive competenze, il direttore indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate.

2. I bandi sono pubblicati dalle istituzioni e resi disponibili anche per via telematica. L’avviso di ciascun bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. 1 termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso dei bando nella Gazzetta Ufficiale.

4. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative di cui all’articolo 11 sono costituite, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio accademico, da tre componenti di cui almeno due di altra istituzione, scelti tra i docenti del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, titolari delle discipline oggetto della valutazione comparativa. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

5. 1 direttori delle istituzioni del sistema artistico e musicale non possono essere componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative nella sede dove svolgono la relativa funzione. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

6. E’ in ogni caso fatto divieto ai componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa sede, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina.

7. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma I.

8. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall’articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

9. Le commissioni giudicatrici determinano i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all’albo dell’istituzione, prima dell’inizio dei lavori.

10. Il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attiene alla valutazione del curriculum e ad una prova didattica relativa al profilo professionale oggetto del bando, che è aperta al pubblico.

11. Al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, procede alla valutazione comparativa degli stessi, e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua il destinatario del contratto.

12. Nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica due componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra professionisti esterni, di comprovata competenza nei settori interessati.

13. In caso di comprovata indisponibilità di docenti titolari delle discipline oggetto delle valutazioni comparative, le istituzioni possono costituire le commissioni giudicatrici con docenti titolari di altro settore della stessa aréa disciplinare.

Art. 12 - Conferimento dei contratti

1. Il direttore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarità degli atti e conferisce l’incarico al designato con contratto di durata e tipologia deliberate dal consiglio accademico. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per il riesame.

Art. 13 - Requisiti di eleggibilità per gli incarichi di direzione delle istituzioni AFAM

1. Gli incarichi di direzione nelle istituzioni AFAM, fatta eccezione per le nomine disposte ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7, 241, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono conferiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su designazione elettiva da parte dei docenti delle istituzioni ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. Con propri regolamenti, deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico, le istituzioni disciplinano le relative procedure nel rispetto delle successive disposizioni.

3, L’elettorato passivo è attribuito ai docenti di prima fascia delle istituzioni AFAM, con una anzianità in tale ruolo di almeno cinque anni, in possesso di diploma accademico o di laurea, nonché di comprovata qualificazione artistica, scientifica e professionale, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

4. In prima applicazione l’elettorato passivo per l’incarico di direttore degli istituti superiori per le industrie artistiche e dell’accademia nazionale di arte drammatica è esteso anche ai docenti titolari di contratto di durata compatibile con quella del mandato elettorale.

5. I candidati al conferimento dell’incarico presso il Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano devono possedere il requisito ulteriore del “bilinguismo” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265.

6. Le candidature, a cura delle istituzioni, devono essere trasmesse, non oltre i due mesi antecedenti le elezioni, al Ministero al fine della verifica del possesso dei requisiti.

7. I requisiti previsti devono permanere in capo agli eletti per tutta la durata dell’incarico di direzione. Per gravissimi motivi il Ministro puè comunque, in qualsiasi momento, rimuovere il docente dall’incarico di direzione ancorché non siano venuti meno i suddetti requisiti.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme statutarie con le quali, in sede di prima applicazione, sono stati stabiliti i requisiti per l’lezione del direttore.

9. Gli incarichi elettivi di direzione, già svolti o in corso, conferiti ai sensi della disciplina di prima applicazione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, non sono computati ai fini del rispetto dei limite previsto dall’articolo 4, comma 2, dello stesso decreto n. 132 del 2003.

Art. 14 - Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

I. Le istituzioni, con proprio regolamento, disciplinano il reclutamento del personale amministrativo e tecnico che è inteso ad acquisire professionalità adeguate alla copertura delle posizioni corrispondenti ai profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva e a garantire elevati livelli qualitativi nella gestione delle attività istituzionali.

2. Il reclutamento è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, si svolge mediante procedure selettive tali da garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle piຠaggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del piຠampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

3. Il reclutamento nei profili professionali per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo si svolge mediante procedure selettive riservate, in via prioritaria, agli iscritti nelle liste di collocamento.

4. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione in conformità ad uno schema tipo elaborato dal Ministero, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentite le organizzazioni sindacali ed è trasmesso al Ministero per l’approvazione.

5. Fino all’adozione del regolamento ciascuna istituzione provvede alla copertura dei posti organici disponibili secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 quater del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazione, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 15 - Clausola finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE “REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE, 1 TEMPI E LE MODALITA PER LA PROGRAMMAZIONE, IL RIEQUILIBRIO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA., NONCHE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, sul quale è stato acquisito il parere del CNAM in data 6 marzo 2008, realizza la completa attuazione del progetto di riforma del sistema delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Dopo l’adozione dei d.P.R. n. 132/2003 e del d.P.R. n. 212/2005, recanti, rispettivamente, norme sull’autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni e sulla definizione dei nuovi ordinamenti didattici, il presente testo affronta le restanti tematiche individuate dal legislatore della riforma e inerenti la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema artistico italiano, definendone procedure, tempi e modalità, nonché il reclutamento del futuro personale docente e non docente.

Tenendo conto delle specificità del settore artistico e musicale, il testo si ispira al modello universitario proseguendo l’intento, già emerso nei precedenti regolamenti, di allineare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale a quello universitario, adeguando i due sistemi ai medesimi criteri e a standard riconosciuti, favorendo cosi un sempre piຠelevato livello di integrazione e cooperazione.

Al Capo I, la programmazione e lo sviluppo del sistema persegue la finalità della qualificazione dell’offerta formativa, accompagnata dal potenziamento delle correlate attività di ricerca e di produzione artistica, con particolare attenzione all’esigenza di salvaguardare i percorsi tradizionali e di valorizzare il processo di innovazione dei linguaggi artistici e di internazionalizzazione.

Tenuto conto delle predette priorità, il Ministro, nel suo potere di indirizzo sul sistema definisce, ogni triennio, gli obiettivi generali da realizzare per consentire scelte autonome e mirate da parte delle istituzioni sui propri piani di sviluppo e razionalizzazione.

In coerenza anche con le esigenze di razionalizzazione e di promozione dell’offerta formativa sul territorio nazionale, la programmazione triennale prevede la possibilità di costituire nuove istituzioni e politecnici delle arti, nonché lo sviluppo di poli territoriali dotati di specifici profili e identità funzionali per favorire alti livelli di cooperazione e integrazione tra le istituzioni ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione.

Nel contesto della programmazione vengono definite inoltre le procedure e i requisiti per l’accreditamento di istituzioni non statali ai fini del rilascio di titoli avente valore legale.

Quali strumenti di supporto e di sostegno alle attività delle istituzioni, con riferimento soprattutto alle attività di produzione e di ricerca, è prevista la possibilità di costituire fondazioni, centri di servizi e consorzi.

Il Capo II affronta la tematica del reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo sulla quale si è svolto un confronto dialettico e costruttivo con le OOSS. del settore.

Il testo muove, da una parte, dall’esigenza di salvaguardare il personale di ruolo già in servizio nelle istituzioni e gli aspiranti all’insegnamento inseriti nelle vigenti graduatorie nazionali e, dall’altra, di definire criteri e modalità per il nuovo reclutamento finalizzato al conferimento degli incarichi di insegnamento.

Nello spirito della legge di riforma per la copertura degli insegnamenti è garantita un’ampia flessibilità in relazione alle esigenze didattiche da soddisfare. Infatti, il canale ordinario di reclutamento prevede per gli aspiranti una idoneità a livello nazionale basata sull’accertamento di requisiti attinenti alla qualificazione artistica e professionale e una successiva procedura di valutazione comparativa da parte delle istituzioni per l’affidamento dell’incarico.

A tale sistema si affianca la possibilità, entro quote predefinite a livello nazionale nell’ambito della programmazione triennale, del conferimento di incarichi di insegnamento a studiosi, anche stranieri, di comprovata qualificazione.

Per le esigenze didattiche integrative dei corsi ufficiali, le istituzioni possono provvedere direttamente con proprie procedure selettive alla stipula di contratti a tempo determinato con qualificati artisti o professionisti.

Il regolamento tiene conto anche delle peculiari caratterizzazioni dei corsi e dell’assetto istituzionale dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), prevedendo anche specifiche procedure per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

La tipologia e la durata di tutti i contratti è rimessa ad una scelta motivata degli organi accademici che, in relazione alle dotazioni organiche e alle risorse finanziarie disponibili, rende possibili sia i rapporti di lavoro subordinato che le prestazioni d’opera ai sensi del codice civile, nonché la stabilizzazione del rapporto a determinate condizioni.

In tale contesto vengono definiti, inoltre, i requisiti di eleggibilità dei direttori delle istituzioni, superando il regime transitorio previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 132/03.

Con riferimento al personale tecnico amministrativo si rinvia alla regolamentazione delle istituzioni la disciplina delle procedure per il reclutamento sulla base di uno schema tipo di regolamento elaborato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

In particolare, l’articolo 1 contiene le disposizioni generali in cui si definiscono alcuni termini ricorrenti nel regolamento.

L’articolo 2 espone le finalità ultime cui è rivolta l’attività di programmazione: qualificazione dell’offerta formativa e potenziamento delle correlate attività di ricerca e produzione artistica anche mediante la valorizzazione delle interrelazioni con il mercato del lavoro e con le esigenze culturali espresse dal territorio.

L’articolo 3, tenendo conto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell’art. 2, comma 8 della legge n. 508/99, il testo prevede una serie di obiettivi mirati, tutti concorrenti e preordinati al fine generale ma aventi anche significativa autonoma valenza. Si muove dal consolidamento e valorizzazione dell’esistente lett. da a) a d) fino a prevedere la creazione di nuove istituzioni nonché di politecnici delle arti lett. e) ed h) passando attraverso la soppressione o l’accorpamento di istituzioni esistenti, forme di coordinamento delle stesse su base regionale, sino allo sviluppo di poli territoriali fondati sulla cooperazione e l’integrazione tra le istituzioni ed altri soggetti esterni, anche privati ( lett. f) e g).

Viene altresì salvaguardata fino all’entrata in vigore del riordino del sistema scolastico, la permanenza dei corsi di formazione musicale e coreutica di base.

L’articolo 4 individua le modalità di attuazione della programmazione triennale prevedendo la predisposizione da parte del Ministero del piano delle iniziative da realizzare sulla base delle proposte pervenute da parte delle singole istituzioni.

L’articolo 5 prevede la costituzione di nuove istituzioni mediante l’attivazione, nell’ambito di una istituzione statale già esistente, di corsi decentrati in una nuova sede oppure mediante trasferimento in altra sede di corsi e di scuole già esistenti previa indicazione delle necessarie risorse finanziarie.

L’articolo 6 disciplina, previa verifica della disponibilità di risorse umane e finanziarie e con la garanzia del rispetto della normativa in materia di diritto allo studio e delle disposizioni relative agli organi accademici collegiali, il conferimento ad istituzioni gestite da enti pubblici e da privati dell’autorizzazione al rilascio di titoli di studio previsti dagli ordinamenti didattici del sistema artistico e musicale italiano.

L’articolo 7 prevede la possibilità di costituzione di fondazioni, previo riconoscimento della personalità giuridica a sensi dei d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 36 1, quale strumento di supporto alla produzione artistica e alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale delle istituzioni.

L’articolo 8 prevede, per le medesime finalità di cui sopra, la costituzione, tramite convenzioni, di centri di servizi e di consorzi per lo svolgimento di attività di produzione artistica e di ricerca.

L’articolo 9 disciplina le procedure di valutazione bandite ogni biennio dal Ministero per ciascun settore disciplinare, finalizzate al conseguimento dell’idoneità nazionale all’insegnamento nei corsi di studio. Al comma 11 sono indicate le categorie di docenti per i quali l’idoneità di intende già acquisita.

L’articolo 10 prevede:

- l’inquadramento dei docenti già di ruolo nei settori scientifico disciplinari definiti con decreto ministeriale con il mantenimento della titolarità dell’insegnamento;
- la salvaguardia del sistema di copertura degli insegnamenti a tempo indeterminato mediante le graduatorie nazionali ad esaurimento tuttora in vigore;
- la tutela del personale precario inserito nella graduatoria costituita ai sensi dell’art. 2 bis della legge n.143/2004 prevedendone la stabilizzazione al maturare di un triennio di insegnamento, entro il limite della dotazione organica;

- per ogni insegnamento per il quale non sussista o sia esaurita la relativa graduatoria nazionale, la stipula di contratti non superiori al quinquennio all’esito di procedure di valutazione comparativa di sede riservate ai possessori della idoneità nazionale conseguita nelle apposite procedure bandite ogni biennio dal Ministero;

- la possibilità, da parte delle istituzioni, di proporre al Ministro la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti, dopo un triennio di servizio, nell’ambito della dotazione organica e previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 11 disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative che si svolgono presso ogni istituzione.

L’articolo 12 affida al direttore dell’istituzione l’approvazione degli atti concorsuali; mentre affida al consiglio accademico l’individuazione della durata e della tipologia del contratto.

Con l’articolo 13, in attuazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del DPR n. 132/2003, superando la fase transitoria della prima applicazione, vengono individuati i requisiti di eleggibilità per gli incarichi di direzione riferiti, demandando al Ministero la verifica del possesso da parte dei candidati dei prescritti requisiti.

L’articolo 14 rimette alle singole istituzioni la disciplina del reclutamento del personale amministrativo e tecnico in conformità ad uno schema tipo elaborato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentite le organizzazioni sindacali.

L’articolo 15 sancisce l’invarianza della spesa prevedendo che dall’attuazione dei regolamento non devono derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.