SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE, I TEMPI E LE MODALITA’ PER LA PROGRAMMAZIONE, IL RIEQUILIBRIO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA, NONCHE’ PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO





Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 2, comma 7, della citata legge n.508/99, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e o sviluppo dell’offerta didattica nel settore;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, reso nella riunione del ;

Visto Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato resi rispettivamente nelle sedute del ;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell’università e della ricerca;

EMANA
Il seguente regolamento:


Titolo I
Programmazione, riequilibrio e sviluppo del sistema

Articolo 1
(Definizioni)

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
b) per istituzioni, l’accademia nazionale di arte drammatica, l’accademia nazionale di danza, le accademie di belle arti statali, accademie di belle arti legalmente riconosciute, gli istituti superiori per le industrie artistiche (isia), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
c) per Ministro, il Ministro dell’università e della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell’università e della ricerca;
e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;


Articolo 2
(Finalità)

  1. La programmazione e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale persegue la finalità della qualificazione dell’offerta formativa ed il potenziamento delle correlate attività di ricerca e di produzione artistica mediante la salvaguardia e la valorizzazione della ricca tradizione che contraddistingue l’identità artistica e culturale nazionale e la promozione del processo di innovazione e di internazionalizzazione dei linguaggi artistici e progettuali. Esso persegue altresì la piena valorizzazione delle opportunità aperte dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali e internazionali, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.


Articolo 3
(Obiettivi)

  1. Sono strumenti e modalità della programmazione:

a) l’istituzione di nuove accademie, conservatori, isia, di centri di alta specializzazione, di politecnici delle arti, tenuto conto degli ambiti territoriali dove tradizionalmente è presente una forte vocazione artistica e culturale, o di quelli privi di istituzioni artistiche e musicali;
b) la razionalizzazione dell’offerta formativa mediante la soppressione, la trasformazione dei corsi e l’accorpamento di istituzioni già esistenti o il coordinamento su base regionale o macroregionale dei differenti tipi e livelli di corsi;
c) lo sviluppo di poli territoriali di alta formazione artistica e musicale dotati di specifici profili e identità funzionali, fondati su alti livelli di integrazione e cooperazione tra differenti soggetti istituzionali nonché tra essi ed eventuali soggetti privati di comprovata qualificazione;
d) il potenziamento delle istituzioni, statali e non statali, in ragione del loro contributo all'innalzamento della qualità del sistema dell'alta formazione artistica e musicale nazionale e allo sviluppo della sua apertura e capacità di innovazione;
e) la promozione di iniziative per la ricerca e la produzione artistica;
f) la valorizzazione delle strutture esistenti e la costituzione di nuove sedi, nuovi laboratori, anche multimediali, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e di documentazione, collezioni, biblioteche e musei, tenuto conto dell’esigenza di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico e culturale delle istituzioni;
g) l’autorizzazione a istituzioni non statali di comprovata qualificazione a rilasciare titoli di studio avente valore legale;
h) gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati;
i) la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da soggetti terzi;
l) il sostegno e la valorizzazione delle iniziative avviate dalle istituzioni nell’ambito della collaborazione internazionale con priorità per quelle finalizzate alla costruzione di una rete tra istituzioni omologhe operanti nel bacino del Mediterraneo o alla promozione di più intense relazioni culturali con aree geografiche di rilevante interesse strategico;
m) le azioni di sostegno e il potenziamento degli interventi destinati agli studenti per la realizzazione del diritto allo studio, per l’orientamento e la mobilità e degli interventi volti a favorire l'accoglienza degli studenti stranieri.


Articolo 4
(Modalità di attuazione)

  1. Per le finalità di cui agli artt. 2 e 3, con decreto del Ministro vengono determinati ogni triennio gli obiettivi del sistema artistico e musicale e la finalizzazione delle relative risorse, sentito il CNAM e le competenti commissioni parlamentari.
  2. Le istituzioni, previa delibera dei competenti organi di governo ed in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, trasmettono le proprie proposte al ministero. Tali proposte sono corredate da una relazione tecnica, contenente l’indicazione delle risorse umane e finanziarie da utilizzare, e dal parere espresso da parte del nucleo di valutazione dell’ istituzione .
  3. Le proposte pervenute al Ministero sono trasmesse al CNAM per un parere di congruità in ordine alla corrispondenza della offerta formativa ai profili professionali richiesti anche dall’evoluzione dei linguaggi artistici e agli sbocchi conseguibili nonché alla effettiva sostenibilità delle iniziative da realizzare in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
  4. Il Ministro con proprio decreto individua, sulla base delle proposte, delle relazioni tecniche e del parere del CNAM, di cui ai commi 2 e 3, le iniziative da realizzare nel triennio, e i relativi strumenti attuativi, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.
  5. Per l’attuazione della programmazione del sistema AFAM sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria.
  6. Il Ministero predispone ogni triennio, un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione e sui risultati della medesima. Il predetto rapporto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.


Articolo 5
(Valutazione)

  1. Alla valutazione del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica provvede l’Agenzia prevista dall’art. 2, comma 138, del decreto legge 3/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2006, n. 286, con le modalità individuate con successivo decreto ministeriale.


Articolo 6
(Nuove istituzioni)

  1. La costituzione di nuove istituzioni di cui all’art. 3 , comma 1, lettera a), si attua attraverso l’attivazione, nell’ambito di un’istituzione statale già esistente, di corsi decentrati in una nuova sede ovvero mediante trasferimento in altra sede di scuole e corsi già esistenti. A tal fine, la proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati.
  2. L’istituzione alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.
  3. Per l’esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da rappresentanti della Provincia e del Comune ove ha sede la nuova istituzione.
  4. Decorso un triennio dalla attivazione della struttura decentrata, con decreto del Ministro, valutata la sua funzionalità con riferimento ai risultati delle attività svolte, è determinata la costituzione in istituzione autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione dell’attività dei corsi decentrati. Nel caso di nuova istituzione, la stessa, dopo l’approvazione dello Statuto e la costituzione degli organi, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto.
  5. Nel caso di trasferimento di scuole e di corsi già attivati presso altra istituzione, va garantito agli studenti iscritti il completamento degli studi e il personale docente, tecnico e amministrativo in servizio con contratto a tempo determinato è trasferito, anche in soprannumero, presso la nuova sede.

Articolo 7
(Istituzioni non statali)

  1. Con decreto del Ministro è conferita a istituzioni promosse o gestite da enti pubblici e da privati l’autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nell’ambito della programmazione di cui all’art. 3, previa verifica della disponibilità di idonee strutture, di attrezzature, di dotazioni strumentali e di risorse finanziarie e umane per l’efficace svolgimento dei corsi, nonché del prestigio dei soggetti promotori e del corpo docente. A tal fine, i soggetti promotori presentano apposita istanza corredata da una relazione tecnica contenente l’indicazione analitica dei corsi di studio da attivare, il numero e i curricula dei docenti da utilizzare per la copertura degli insegnamenti, la consistenza del personale tecnico – amministrativo, le dotazioni strumentali, laboratoriali, bibliotecarie, nonché la consistenza ed il grado di disponibilità delle strutture utilizzate per i corsi e le risorse finanziarie previste.
  2. I titoli rilasciati dalle istituzioni che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui al comma 1, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui l’ordinamento didattico sia conforme agli ordinamenti vigenti per le istituzioni statali, sentito il CNAM.
  3. Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le ulteriori attività formative sono conferiti secondo i principi e le modalità procedurali vigenti per le istituzioni statali.
  4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti


Articolo 8
(Fondazioni)

  1. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale delle istituzioni, le stesse possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti pubblici e privati ovvero di soggetti privati.
  2. Il riconoscimento della personalità è concesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Lo statuto della fondazione disciplina le finalità, gli organi e le modalità organizzative e di funzionamento.
  3. Le istituzioni esercitano nei confronti della fondazione funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva coerenza delle attività con le finalità statutarie.
  4. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. E' fatto assoluto divieto, in qualunque momento, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività della fondazione direttamente connesse ai suoi scopi statutari.

Articolo 9
(Collaborazioni e Consorzi)

  1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, possono promuovere, tramite specifiche convenzioni, la costituzione di centri di servizi per la produzione artistica e per la ricerca, quali strumenti di collaborazione tra i rispettivi docenti per lo svolgimento di attività di comune interesse. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate dai competenti consigli di amministrazione, sentiti i consigli accademici. La convenzione disciplina altresì gli apporti di risorse e di personale docente e non docente utilizzato.
  2. Le istituzioni possono altresì promuovere la costituzione di consorzi con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione artistica al fine di potenziare lo sviluppo dell’alta formazione artistica e musicale. Lo statuto del consorzio, che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento, è approvato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con l’approvazione dello statuto, il consorzio acquisisce la personalità giuridica.
  3. I proventi derivanti dalle attività del consorzio sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali.
  4. La partecipazione al consorzio è deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico.



Titolo II
Reclutamento del personale del sistema

Articolo 10
(Idoneità dei docenti)

  1. Il Ministro, sentito il CNAM, definisce con proprio decreto i settori artistici nell’ambito dei quali sono raggruppate le discipline di insegnamento per affinità di obiettivi e contenuti formativi.
  2. In prima applicazione del presente Regolamento, il personale docente nelle istituzioni con contratto a tempo indeterminato afferisce con provvedimento ministeriale, su proposta delle istituzioni, nei settori artistici di cui al comma 1.
  3. Il Ministro, sentito il CNAM, bandisce ogni biennio, con proprio decreto, procedure di valutazione per ciascun settore artistico, finalizzate al conseguimento della idoneità nazionale all’insegnamento nei corsi di studio. Tali procedure devono accertare, ai fini del conseguimento dell’idoneità, la maturità artistico- professionale del candidato, acquisita attraverso qualificate esperienze in campo artistico che attestino:
  1. l’originalità della produzione artistica;
  2. il rigore del linguaggio artistico;
  3. la congruenza dell’attività professionale con il settore artistico per il quale si bandisce la procedura di valutazione;
  4. la continuità temporale della produzione artistica, anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi artistici.
  1. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
  1. l’attività artistica svolta anche all’estero;
  2. qualificate attività didattiche svolte anche all’estero;
  3. l’attività di produzione artistica svolta presso soggetti pubblici e privati.
  1. Possono partecipare alla procedura di idoneità coloro che siano in possesso di diploma accademico o di laurea.
  2. Con provvedimento ministeriale è costituita per lo svolgimento di ciascuna procedura di valutazione di cui al comma 3 e per ciascun settore artistico, una specifica commissione composta da tre docenti estratti a sorte da una lista di quindici nominativi predisposta dal CNAM, e da due esperti nominati dal Ministro.
  3. Ciascun componente non può far parte della commissione giudicatrice per due tornate consecutive.
  4. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione ministeriale.
  5. Il Ministero, con provvedimento formale, accertata la regolarità degli atti, individua gli idonei di ciascuna procedura.
  6. Qualora nel quinquennio successivo al conseguimento della idoneità, non sia intervenuto alcun rapporto contrattuale con le istituzioni per attività didattiche curriculari, l’idoneità è priva di effetti.


Art. 11
(Incarichi di insegnamento)

  1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’art. 2, comma 6, della legge, le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti nei corsi di studio, mediante l’attribuzione di incarichi di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, a personale incluso nella graduatoria costituita ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 143/2004.
  2. Dopo l’esaurimento delle predette graduatorie, i predetti incarichi sono attribuiti ai soggetti in possesso dell’ idoneità conseguita ai sensi dell’art. 10 con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate. La copertura degli insegnamenti tiene conto degli obiettivi definiti in sede di programmazione triennale.
  3. Nel limite del 20% della quota definita con la programmazione triennale, le istituzioni possono procedere altresì alla copertura degli insegnamenti, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore ad un quinquennio, rinnovabili, con studiosi italiani o stranieri che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale. A tal fine le istituzioni formulano specifiche proposte al Ministero per il conseguente nulla osta da esprimere, sentito il CNAM, sulla base del curriculum degli interessati.
  4. I docenti già titolari di insegnamento conferito con contratto a tempo indeterminato mantengono la titolarità dell’insegnamento.
  5. Per le attività formative integrative dei corsi istituzionali, le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, di durata non superiore al triennio, rinnovabili per una sola volta, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di età.
  6. le istituzioni, previo giudizio favorevole del consiglio accademico in ordine alle attività svolte, con riferimento alla didattica, alla produzione artistica ed al profilo professionale, possono altresì proporre al Ministero la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale che, assunto dalle graduatorie di cui all’art. 2 bis della legge n. 143/2004, abbia maturato un quinquennio accademico di insegnamento nella disciplina. Il Ministero, acquisito il parere favorevole del CNAM sulla proposta, autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro.
  7. Le istituzioni procedono al conferimento degli incarichi di cui al comma 3, mediante procedure di valutazione comparativa riservate ai possessori della idoneità di cui all’art. 10 . A tal fine, previa deliberazione dei propri organi nell’ambito delle rispettive competenze, il direttore indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore artistico – disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate.
  8. I bandi sono pubblicati dalle istituzioni e resi disponibili anche per via telematica. L’avviso di ciascun bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  9. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 12
(Commissioni giudicatrici)

  1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative di cui all’art. 11 sono costituite da tre componenti di cui almeno due di altra istituzione, con delibera adottata a maggioranza assoluta del consiglio accademico, scelti tra i docenti del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, titolari delle discipline oggetto della valutazione comparativa. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
  2. I direttori delle istituzioni del sistema artistico e musicale non possono essere componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative nella sede dove svolgono la relativa funzione. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente.
  3. E' in ogni caso fatto divieto ai componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa sede, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina.
  4. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 1.
  5. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  6. Le commissioni giudicatrici determinano i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all’albo dell’istituzione, prima dell’inizio dei lavori.
  7. Il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attiene alla valutazione del curriculum e ad una prova didattica relativa al profilo professionale oggetto del bando, che è aperta al pubblico.
  8. Al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, procede alla valutazione comparativa degli stessi, e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore.



Art. 13
(Conferimento contratti ai vincitori)

  1. Il direttore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, e conferisce il contratto al vincitore. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.
  2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il direttore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

Art. 14
(Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)

  1. Le Istituzioni, con proprio regolamento, disciplinano il reclutamento del personale amministrativo e tecnico che è inteso ad acquisire professionalità adeguate alla copertura delle posizioni corrispondenti ai profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva e a garantire elevati livelli qualitativi nella gestione dei servizi erogati dalle Istituzioni.
  2. Il reclutamento è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, si svolge mediante procedure selettive tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.
  3. Il reclutamento dei profili professionali afferenti a qualifiche per le quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo si svolge mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
  4. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ad uno schema tipo elaborato dal Ministero, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le Organizzazioni Sindacali ed è trasmesso al Ministero per l’approvazione.
  5. Fino all’adozione del regolamento ciascuna Istituzione provvede alla copertura dei posti organici disponibili secondo le disposizioni di cui all’art. 1 quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27.