SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.

IIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25/02/2005.
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
AQUISITA l'intesa, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, con la predetta Conferenza, sull'articolo 2, comma 5;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ....;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Finalità)
  1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.
  2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
  3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.

Articolo 2
(Formazione iniziale e accesso all'insegnamento)

  1. Il percorso di formazione iniziale dei docenti, affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è preordinato all'accesso all'insegnamento.

  2. Per l'accesso all'insegnamento nella scuola statale il predetto percorso è connesso con la relativa procedura concorsuale, definita dal presente articolo finalizzata alla copertura della quota di posti riservata al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni.

  3. Ai fini di cui al comma 2, viene determinato annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero complessivo dei posti che si prevede di coprire ai sensi dell'articolo 399, comma 1 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni, destinando alla procedura concorsuale di cui al presente articolo la quota di posti da coprire mediante concorso.

  4. La procedura di cui al comma 2 si articola nelle seguenti fasi:

    1. procedura selettiva di ammissione, nel limite dei posti che si prevede di coprire, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, a corsi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello a numero programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, e successive modificazioni, rispettivamente presso le università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e conseguimento, unitamente alla laurea magistrale o al diploma accademico di secondo livello, dell'abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;

    2. prova concorsuale a conclusione dei corsi di cui alla lettera a), come previsto dall'articolo 3, commi 6 e 7;

    3. ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la stipulazione dell'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;

    4. valutazione da parte dell'istituzione scolastica presso cui è stato svolto l'anno di applicazione di cui alla lettera c), ai fini della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 5.

  5. Per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono avvalersi anche del canale formativo di cui al presente decreto legislativo, in connessione con apposite procedure concorsuali disciplinate dai rispettivi ordinamenti.


Articolo 3
(Modalità di svolgimento della procedura concorsuale)

  1. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali con la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.

  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione e maggiorato del 10%, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n.264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.
  3. Le procedure selettive per l'accesso ai corsi di laurea o di diploma sono indette, per ciascuna Regione, per i posti da ricoprire nella Regione stessa. All'indizione provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  4. L'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici di secondo livello istituiti e attivati come previsto all'articolo 4 avviene, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 2 del presente articolo, previo superamento di specifiche prove selettive di ammissione, con valutazione comparativa dei candidati, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono richiesti altresì i requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. Le commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 4, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti organizzati dalle competenti strutture didattiche degli Atenei.
  6. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove aventi anche valore di prove concorsuali, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

  7. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello, unitamente al superamento dell'esame di Stato abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto all'articolo 5.


Articolo 4
(Formazione iniziale dei docenti)

  1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

  2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004:

    1. le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1;

    2. il profilo formativo e professionale del docente;

    3. le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

    4. i relativi ambiti disciplinari;

    5. i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25% dell'area pedagogico-professionale, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.


  3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.

  4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.

  6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

  7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di stato di cui all'articolo 3, comma 6, sono finanziati con le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. I corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 3 comma 6, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.

  9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.315.

  10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture anche ai fini dell'articolo 6, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006 nell'importo di 10.500.000 euro, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi della legge 18 dicembre 1990, n. 245 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.

  11. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.


Articolo 5
(Accesso ai ruoli e contratto di inserimento formativo al lavoro)

  1. I laureati e i diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 6 sono collocati, a cura degli uffici scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in apposite graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

  2. Nell'ambito del contingente autorizzato per le assunzioni del personale docente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione alle scuole degli aspiranti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ordine delle graduatorie tenendo conto delle preferenze espresse a tal fine dagli aspiranti stessi, per lo svolgimento di un anno di applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente scolastico della scuola cui l'aspirante è assegnato stipula, con lo stesso, l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53.

  3. I posti così assegnati sono accantonati e destinati esclusivamente all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 6.

  4. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. I relativi oneri sono posti a carico dello specifico fondo di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a valere sulle somme iscritte, sotto la U.P.B. 2.1.5.3 al capitolo 1276 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.

  5. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni del tutor.

  6. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente delle scuole statali, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico stipula con l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione.
  7. Ai fini della valutazione di cui al comma 6 la durata dell'insegnamento effettivamente svolto deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

  8. In caso di giudizio non favorevole il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga, per un anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione. La proroga è comunque disposta qualora la durata dell'insegnamento effettivamente svolto nel periodo di applicazione sia inferiore a quella indicata al comma 7.

  9. A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato l'anno di applicazione è riconosciuto a tutti gli effetti.

  10. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.


Articolo 6
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)
  1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

    1. organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;

    2. provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;

    3. organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

    4. raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

    5. collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


  2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3 , in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

  3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

  4. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:

    1. assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;

    2. progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).


Articolo 7
(Iniziative di eccellenza per la formazione)

  1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 6 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n.440, come determinata dalla legge 30 dicembre 2004, n.311.

  2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo 6 e delle accademie di belle arti e i conservatori di musica, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 8
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole, attraverso le graduatorie di cui all'articolo 5 comma 1.

  2. Sono abrogati gli articoli 400, 402, 403,404 e 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni.

  3. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.

  4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami indetti sulla base delle disposizioni previgenti restano valide fino all' approvazione delle graduatorie di cui all'art. 5, comma 1.