Testo
Relazione illustrativa


 
SCHEMA DI D.P.R. RECANTE "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508".
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;
ACQUISITI i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 50& del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002, dell'8 aprile 2002;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001, del 6 maggio 2002 e del 20 novembre 2002;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e 3 agosto 2001, del 11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
CONSIDERATO che i pareri predetti sono tra loro discordanti;
RITENUTO di recepire per quanto riguarda la figura del Presidente le indicazioni del Consiglio di Stato e della prima Commissione permanente del Senato, che appare competente in materia, avendo il presente schema di regolamento ad oggetto l'ordinamento di pubbliche Amministrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del . . . . . . ..;
SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della rìcerca;
EMANA il seguente regolamento:



TITOLO 1 Principi e disposizioni generali

ART. 1 (Finalità e definizioni)
 
1) Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statutì di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie dì belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza.

2) Il presente regolamento non si applica alle Accademie legalmente riconosciute.

3) Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministro" e per Ministero", rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per §"istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artìstica e musicale;
e) per legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

 
 
ART. 2 (Autonomia statutaria)
 
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
a)    l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, » didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
b)    lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
c)    modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
d)    la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
e)    modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
f)      la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
g)    l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
h)    per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
i)    per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

 
 
 
ART. 3 (Autonomia regolamentare)
 
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.

2. In particolare:
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

 

 
TITOLO II Organizzazione
 
ART. 4 (Organi)
 
1) Sono organi necessari delle istituzioni di cui all'articolo 1:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei docenti;
i) il senato degli studenti.

 
2. Gli organi di cui al primo comma durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente sola volta.
 
 
 
ART. 5 (Presidente)
 
1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione. Convoca e presiede il. consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il presidente è nominato dal Ministro tra soggetti con comprovata esperienza di amministrazion nel  settore.

 
 
ART. 6 (Direttore)
 
1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

4. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

5. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

6. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.
 
 
ART. 7 (Consiglio di amministrazione)
 
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tredici componenti.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a)    il presidente;
b)    il direttore;
c)    due docenti dell'istituzione, oltre al direttore, eletti dal personale docente;
d)    due studenti eletti dalla componente studentesca
e)    un rappresentante eletto dal personale amministrativo tecnico e ausiliario;
f)    sei esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

 
3. Gli esperti di cui al comma 2 lettera f), sono nominati:
a)    almeno uno dal Ministro;
b)    gli altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscono in misura significativa al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione.

 
4. Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
 
5. II Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
a)    delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera b) in relazione al regolamento didattico;
b)    definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c)    approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d)    definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e)    vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione;
f)      delibera il regolamento degli studenti, sentito il Senato degli Studenti e il Consiglio Accademico.


6. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 5, lettera d), è approvata dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
 
 
ART. 8 (Consiglio accademico)
 
1. Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
 
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) due rappresentanti eletti dagli studenti.


3. Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. In particolare:
a)    definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione;
b)    delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) ;
c)    esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), della legge.

 
 
ART. 9 (Collegio dei revisori)
 
1. Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo preside, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed uno designato dal Consiglio di amministrazione stesso. 1 componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile in quanto compatibili.
 
 
ART. 10 (Nucleo di valutazione)
 
1.Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio    Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno la metà scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).


3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 
 
ART. 11 (Collegio dei docenti)
 
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione.
 
 
ART. 12 (Il Senato degli studenti)
 
1. Il Senato degli studenti è composto da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille,sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre del Senato gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, il Senato può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
 
2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Senato.
 
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) e b) il direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
 
 
ART. 13 (Uffici e organizzazione amministrativa)
 
1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001.
 
 
TITOLO III Procedure e norme finali
 
ART. 14 (Statuto e regolamenti)
 
1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

2. In sede di prima applicazione:
a)    lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei docenti;
b)    il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
c)    il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti.


3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 13 comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
 
 
ART. 14 bis (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano)
 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 
ART. 15 (Norme transitorie)
 
1 I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.

 
ART. 16 (Abrogazione di norme)
 
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212 comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241 comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367 comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Efatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 

 

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Relazione illustrativa
 
La legge 21 dicembre 1999 n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale. Il legislatore ha inteso, in sostanza, elevare la dignità di tali istituzioni prevedendo il rilascio, all'esito degli studi, di diplomi accademici di primo e secondo livello. Per quel che riguarda la legittimità costituzionale della legge 508 del 1999, alla luce delle modifiche introdotte nell'ordinamento dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 si ritiene che le relative disposizioni siano pienamente conformi al nuovo assetto ordinamentale, cosa che emerge chiaramente dai lavori parlamentari della legge costituzionale stessa.
 
L'Assemblea del Senato, nell'esame del relativo disegno di legge, ha votato infatti un ordine del giorno, accolto dal Governo (all. 1), in cui si chiarisce che la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla predetta legge, secondo la quale spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato, debba essere interpretata avuto riguardo non solo a quanto disposto in sede di articolo 117, ma anche alle norme contenute in altre parti o titoli della Costituzione". Pertanto, con riferimento alle Accademie e ai Conservatori che non sono compresi né nel secondo né nel terzo comma del nuovo articolo 117 (concernenti le materie soggette rispettivamente a legislazione esclusiva dello Stato ovvero concorrente), non può darsi una potestà legislativa regionale, neanche di tipo concorrente, in quanto l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione dispone, per le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei soli limiti posti da leggi dello Stato" (pubblica seduta 958 del 15 novembre 2000). Tale tesi è stata recentemente avvalorata dalla Commissione affari costituzionali nel parere reso sul disegno di legge 2319, di conversione del decreto legge n.8 del 2002 (all. 2).
 
L'articolo 2, comma 7, della legge 508/99 rimette l'attuazione della riforma ad uno o più regolamenti, da adottarsi da parte dell'attuale Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988.
 
Nella predisposizione del generale quadro di attuazione della legge 508 si è dovuto, però, tenere conto del fatto che questa nulla prevede riguardo alla formazione di base; è evidente, infatti, che il legislatore presupponeva che tale riforma venisse attuata contestualmente, ed in modo coordinato, con la riforma dei cicli. Posto che la riforma dei cicli è ancora in itinere, appare opportuno che l'attuazione della stessa legge 508 avvenga gradualmente, nell'ambito di un quadro più completo ed organico, per evitare che un'affrettata trasformazione delle Istituzioni in questione in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base. Tale problema si pone, in particolare, per i Conservatori e per l'Accademia Nazionale di Danza, che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base.
Nel dare attuazione alla legge 508 si è ritenuto pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (articolo 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa indispensabile per avviare concretamente il processo di riforma voluto dal legislatore dotare di autonomia le predette istituzioni, consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel rispetto dei principi definiti dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica alle istituzioni statali. Non si applica, invece, alle istituzioni private ad esse equiparate, quali le Accademie legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati. Dal momento, infatti, che tali ultime istituzioni hanno prevalentemente natura privatistica, non risulterebbe conforme alle norme vigenti in materia l'imposizione per legge di vincoli alla organizzazione. E' evidente peraltro che le suddette istituzioni possono conformare la propria organizzazione ai principi del presente regolamento nell'ambito della propria autonomia.
Il presente regolamento delinea, anzitutto, il contenuto minimo dei futuri Statuti delle Istituzioni di alta formazione (art.2). In particolare, è prevista per le Accademie Nazionali di arte drammatica e di Danza la possibilità di articolarsi sul territorio, stabilendo intese con gli istituti di istruzione primaria e secondaria.
L'art. 3 delinea la tipologia dei vari regolamenti che le predette istituzioni possono adottare, aventi ad oggetto disposizioni di carattere organizzativo e funzionale. Gli articoli da 4 a 12 disciplinano l'organizzazione delle istituzioni di alta formazione nel rispetto del principio della distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione (art. 4).
In particolare, il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione (art. 5), mentre al direttore è affidata la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico (art. 6).
Sono poi organi necessari:
 
il consiglio di amministrazione, che definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa (art. 7);
il consiglio accademico (art. 8), che ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche;
il collegio dei revisori cui è attribuita la funzione di controllo amministrativo e gestionale (art. 9);
il nucleo di valutazione con il compito di valutare i risultati dell'attività didattica e scientifica nonché l'andamento complessivo dell'istituzione avuto riguardo agli obiettivi determinati (art. 10 ); il collegio dei docenti che svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico (art. 11);
il senato degli studenti che nell'ambito delle proprie funzioni, prevalentemente consultive, può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e a1 consiglio di amministrazione (art. 12).
 
E' inoltre prevista un'apposita struttura amministrativa cui è attribuita la gestione contabile amministrativa e di spesa delle istituzioni (art. 13). Al vertice di tale struttura è preposto un direttore amministrativo responsabile della gestione stessa. Avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, tale incarico può essere conferito a personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto della generale normativa sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Una norma transitoria provvede a disciplinare la situazione degli attuali direttori dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che non avendo lo stato giuridico di docenti devono essere mantenuti nelle posizioni svolte (art. 15).
 
Nel predisporre il presente schema di regolamento si è peraltro dovuto tenere conto del fatto che la legge n. 508/99 presenta numerose lacune che devono necessariamente essere colmate ad opera dell'interprete facendo riferimento ai principi generali vigenti in materia di pubbliche amministrazioni.
 
In tal senso, ed in conformità a quanto proposto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi note del 14/3/2002 e 15/3/2002 - all. 3), si è ritenuto opportuno prevedere, soprattutto nella prima fase di vita delle nuove istituzioni, che statuti e regolamenti siano sottoposti all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze; i regolamenti didattici, invece, in analogia a quanto previsto per le università, sono sottoposti al solo controllo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (art.14).
 
Il presente schema di regolamento considerato che i pareri acquisiti sul testo sono tra loro discordanti, tiene conto, per quanto riguarda in particolare la figura del presidente, delle indicazioni del Consiglio di Stato - in particolare del parere reso nell'adunanza del 20 dicembre 2002 - e dalla prima Commissione permanente del Senato che appare competente in materia posto che il regolamento ha ad oggetto l'ordinamento di pubbliche amministrazioni.