Pubblichiamo la Bozza di Regolamento Ordinamenti didattici presentato al CNAM il 29/01/03




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO larticolo 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare larticolo 2, comma 7, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 8;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare larticolo 9 comma 5;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 2 ;

ACQUISITO il parere espresso dal CNAM nell'adunanza del .............;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del ...........;

VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, ..............;

VISTO il parere della VII Commissione del Senato, ......................;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del........;

SU PROPOSTA del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca;

E M A N A

il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

b )per istituzioni, le Accademie di Belle Arti, lAccademia nazionale di danza, lAccademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per CNAM, il Consiglio Nazionale per lAlta formazione Artistica e Musicale;

d) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508:

e) per regolamenti didattici, i regolamenti di cui all'art. 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati da ciascuna istituzione;

f) per corsi di studio, i corsi di diploma accademico, di diploma accademico specialistico, il corso di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca in campo artistico come individuati allarticolo 3;

g) per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico specialistico di secondo livello, il diploma di specializzazione e il diploma di formazione alla ricerca;

h) per scuola, linsieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati ai sensi dellarticolo 5;

i) per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

l) per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

m) per ordinamento didattico di un corso di studio, linsieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'art.11

n) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

o) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui allarticolo ...;

p) per sistema, il sistema dellalta formazione e specializzazione artistica e musicale

CAPO II

(Ordinamenti didattici)

 

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per lordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di belle arti, dallAccademia nazionale di danza, dallAccademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

2. Ai fini della realizzazione dellautonomia didattica le istituzioni disciplinano, con i regolamenti di cui allarticolo 11, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.

Art. 3

(Titoli e corsi di studio)

1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;

e)diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

2. Il corso di diploma accademico di primo livello ha lobiettivo di assicurare unadeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché lacquisizione di specifiche competenze professionali.

3. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha lobiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per lacquisizione di competenze professionali elevate.

4. Il corso di specializzazione ha lobiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il Decreto del Ministro di cui allarticolo 5 del presente regolamento.

5. Il corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale ha lobiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale.

6. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

7. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

Art. 4

(Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

1.Le istituzioni svolgono attività di produzione artistica e di ricerca in campo artistico al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici elevati. A tal fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.

3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.

Art. 5

(Ordinamento didattico generale e scuole)

1.Lofferta formativa delle istituzioni è articolata in scuole individuate, sentito il CNAM, con decreto del Ministro che ne determina gli obiettivi formativi qualificanti e le correlate attività formative ai sensi dellarticolo 10, e ricomprese in Dipartimenti in relazione allomogeneità degli obiettivi formativi qualificanti.

2.Le Istituzioni attivano corsi di studio nell'ambito di ciascuna scuola anche con indirizzi diversificati, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle correlate attività formative.

3.I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa scuola, hanno identico valore legale.

4.In prima applicazione del presente regolamento, i corsi di primo livello sono istituiti nelle scuole individuate nell'allegata tabella A, in conformità ai criteri determinati nel decreto di cui al comma 1, mediante trasformazione dei corsi già attivati, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati.

5.In prima applicazione del presente regolamento i corsi di secondo livello e i corsi di specializzazione sono attivati esclusivamente in via sperimentale previa autorizzazione del Ministro che ne verifica gli obiettivi formativi e ladeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli indirizzi creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione.

Art. 6

(Crediti formativi accademici)

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale possono essere motivatamente determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3 I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione ovvero nello stesso o altro corso di altra istituzione, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati nel regolamento didattico.

6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne lattualità dei correlati contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.

7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina .

8. In prima applicazione del presente regolamento con decreto del Ministro sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

Art. 7

(Ammissione ai corsi di studio)

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

2. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e lAccademia nazionale di danza, ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.

3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione o di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale occorre essere in possesso del diploma accademico o della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito allestero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento occorre essere in possesso rispettivamente di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di laurea specialistica o diploma accademico di secondo livello.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di diploma è deliberata dall'istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dellUnione europea e degli accordi internazionali vigenti.

7. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato in relazione alle potenzialità formative e alle strutture, tenuto anche conto dei criteri di cui allarticolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge.

Art. 8

(Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti.

2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito un numero di crediti determinato con il decreto del Ministro di cui allarticolo 5 comma 1.

3. Per conseguire il master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

4. Per ogni corso di studio è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 9

(Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

1. Le istituzioni, con proprie deliberazioni attivano o disattivano i corsi di studio autorizzati, secondo quanto previsto dallarticolo 13 comma 3, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le istituzioni assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

2. All'atto dell'istituzione di un corso di diploma, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso la medesima istituzione, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre istituzioni o università.

3. Le istituzioni, per le loro attività formative, possono convenzionarsi con le università e altri soggetti pubblici e privati, anche stranieri.

Art. 10

(Obiettivi e attività formative qualificanti delle scuole)

1. Con decreto del Ministro di cui allarticolo 5, comma 1, è individuato il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative relative alla formazione di base;

b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

d) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

2. Con il medesimo decreto è altresì determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente comunque non inferiore a 10 %.

Art. 11

(Regolamenti didattici)

1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.

2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono emanati con decreto del Direttore e sono pubblicizzati anche per via telematica. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

g) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

h) la tipologia delle forme didattiche, da effettuarsi anche a distanza con modalità comunque idonee a garantire linterattività, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;

4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;

e bis) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui allarticolo 7, comma 2;

f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

g) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

l)alla valutazione della qualità della didattica;

m)alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

n)alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti ai sensi dellarticolo 3, comma 8.

5.I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6.Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.

Art. 12

(Procedure per la trasformazione dei Conservatori di musica,
 degli Istituti musicali pareggiati e dellAccademia Nazionale di danza)

1. In sede di prima applicazione i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e lAccademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche in conformità alle norme del presente regolamento e nel rispetto dei requisiti di idoneità delle strutture e dei docenti determinati ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

2. Previa verifica della conformità dei progetti alle norme e ai requisiti di cui al comma 1, con decreto del Ministro i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e lAccademia nazionale di danza sono trasformati in Istituti superiori.

3. Per gli Istituti musicali pareggiati i progetti di trasformazione devono essere deliberati dagli enti pubblici di riferimento.

CAPO III

Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema
dellalta formazione artistica e musicale e coreutica

 

Art. 13

(Programmazione del sistema dellalta formazione
e specializzazione artistica e musicale)

1. La programmazione persegue la finalità della qualificazione e del potenziamento del sistema dellalta formazione e specializzazione artistica e musicale.

2. Sono strumenti e modalità della programmazione listituzione, la soppressione, laccorpamento o la trasformazione delle istituzioni stesse o di corsi; ladeguamento delle risorse delle istituzioni, ivi comprese quelle per strutture e personale docente e non docente; gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati; la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dallUnione europea o da soggetti terzi.

3. A decorrere dallanno accademico 2003/2004, il Ministro, nell'ambito delle proprie attribuzioni di indirizzo e coordinamento, anche ai fini dellassegnazione dei fondi per il finanziamento e per lo sviluppo del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica, indica, con propri decreti, criteri generali e linee guida per il funzionamento del sistema dellalta formazione artistica e musicale, in particolare per quanto riguarda:

a) gli obiettivi e le risorse finanziarie da impegnare, anche acquisibili autonomamente;

b) il fabbisogno di personale docente;

c) il fabbisogno di personale non docente, a tempo sia determinato, sia indeterminato;

d) listituzione e lattivazione dei corsi di studio, rispondenti a requisiti essenziali, individuati dal Comitato ai sensi dellarticolo 14, in termini di risorse umane e strumentali;

e) la costituzione di centri di eccellenza e specialistici in campo artistico e musicale;

f) la programmazione e la promozione di iniziative per le ricerche e le produzioni artistiche;

g) lattivazione di servizi e di interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo studio.

4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinati i criteri per:

a) leventuale accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti;

b) la costituzione di nuove istituzioni;

c) listituzione di corsi in sedi decentrate;

d) la trasformazione e la soppressione di quelle istituzioni che non conseguano gli obiettivi programmatici specifici;

e) la statizzazione delle istituzioni legittimate a produrre apposita istanza ai sensi della legge n.508/1999;

f) listituzione di nuove strutture e il riordino e la valorizzazione delle strutture esistenti, quali laboratori, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e di documentazione, nonchè ogni altra struttura anche multimediale, ivi comprese quelle occorrenti per la ricerca e le produzioni artistiche; per listituzione, il riordino e la valorizzazione di musei, collezioni e biblioteche il decreto è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

g) la fruizione pubblica del patrimonio artistico e musicale dellistituzione;

5. Sulla base dei criteri e delle linee guida definite con il decreto di cui al comma 3, le singole istituzioni predispongono programmi triennali aggiornabili annualmente.

6. I programmi di cui al comma 5, deliberati dai competenti organi delle istituzioni e corredati dei pareri dei comitati regionali di coordinamento, sono trasmessi al MIUR che li valuta sulla base delle linee guida definite dal Ministro tenuto conto dei risultati ottenuti in relazione a quanto previsto nel programma precedente.

7. Sentito il Comitato, il Ministro, con proprio decreto, approva la programmazione triennale e gli aggiornamenti annuali di ogni istituzione.

Art. 14

(Tutorato)

1. Le Istituzioni provvedono ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del consiglio accademico.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 15

(Valutazione)

1. Il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede alla valutazione del sistema dellalta formazione artistica e musicale ed in particolare alla definizione dei parametri e degli standard di riferimento per lidoneità delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni. Dei predetti criteri e parametri tiene conto il Ministro nell'adozione del decreto relativo alla programmazione di cui allarticolo 13.

2. Il Comitato, nell'ambito della valutazione del sistema dellalta formazione artistica e musicale, provvede alla verifica del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui agli articoli 13,15 e 16.

3. Il Comitato, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione delle istituzioni, elabora ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sullo stato dellalta formazione artistica e musicale. I predetti rapporti sono trasmessi dal Ministro alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 16

(Personale delle istituzioni)

1.Il Ministro, con propri decreti disciplina le procedure per il conseguimento, attraverso giudizi su base nazionale, dellidoneità allinsegnamento nei corsi di cui allarticolo 3.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono definiti in particolare:

a) il numero massimo di soggetti che possono conseguire lidoneità per ciascun insegnamento in misura non superiore al 20% del fabbisogno indicato nel programma triennale;

b) le procedure e i termini per lindizione e la conclusione dei giudizi idoneativi, da tenersi con cadenza biennale;

c) i requisiti artistici culturali e professionali per la partecipazione ai giudizi di idoneità;

d) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, composte da esperti di alta qualificazione, anche stranieri, di cui una quota su base elettiva;

e) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti delle commissioni;

f) i criteri generali di valutazione differenziati per ciascun insegnamento;

g) le modalità per la formazione delle liste degli abilitati e la durata della abilitazione;

3. Le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti ed alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure selettive disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 1. Il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.

4. Nel limite della quota definita con la programmazione triennale, le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, , con studiosi stranieri o italiani che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale. A tal fine le istituzioni formulano specifiche proposte al Ministro per il conseguente nulla osta da esprimere sulla base dei curriculum degli interessati.

5. Per le attività formative di cui allarticolo 10 lettera d), le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di età.

6. Per la copertura degli insegnamenti ricompresi nei settori scientifico disciplinari delle università le istituzioni conferiscono incarichi di insegnamento a professori universitari ovvero provvedono tramite convenzioni con le università.

7. In sede di programmazione annuale delle attività le Istituzioni assicurano la piena utilizzazione dei docenti nelle strutture didattiche e lassolvimento degli impegni previsti dalle norme di stato giuridico. A tal fine, ferma restando per i docenti la responsabilità del corso relativo al proprio insegnamento possono essere attribuiti, nell'ambito della programmazione didattica e con il consenso dellinteressato, laffidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli didattici, coerenti con la disciplina dinsegnamento.

Art .17

(Sedi delle istituzioni)

1. Le istituzioni dispongono di spazi, di strutture e di attrezzature adeguati al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali e conformi ai parametri individuati dal Comitato.

2. Con il decreto di cui allarticolo 13 comma 3 sono definite iniziative, tempi e modalità per ladeguamento e la valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, con particolare riguardo ai laboratori, ai musei, alle sale da concerto, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di produzione, ai centri di documentazione e ad ogni altra struttura mediale e multimediale; le disposizioni relative a musei, collezioni e biblioteche sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Gli spazi e le attrezzature in dotazione delle istituzioni possono essere utilizzati, previa convenzione, da università e da altri enti pubblici e privati.

4. Le istituzioni disciplinano le modalità per la fruibilità allesterno del proprio patrimonio artistico, musicale e bibliografico.

Art. 18

(Comitati regionali di coordinamento)

1. In ogni regione, al fine di assicurare un coordinato sviluppo del sistema, è istituito un apposito comitato composto dai direttori delle istituzioni aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, e dai rappresentanti delle province sedi di istituzioni.

2. I comitati eleggono nel loro seno un presidente ed individuano la sede dellistituzione che assicura il supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre ad esercitare le funzioni di cui allarticolo 2, comma 6, favoriscono il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi, di orientamento, di diritto allo studio, di formazione continua e ricorrente, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, e promuovono, sulla base delle istanze economiche, sociali e culturali del territorio, lo sviluppo della produzione artistica, musicale e coreutica.

Art. 19

(Fondazioni)

1.Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del patrimonio, le istituzioni possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato eventualmente con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati. Con decreto del Ministro sono definiti:

a)i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle fondazioni ;

b)le tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle fondazioni con funzioni strumentali rispetto ai fini istituzionali propri dellIstituzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

 

Art. 20

(Norme transitorie e finali)

1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le scuole relative ai predetti corsi.

2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e lAccademia nazionale di danza mantengono attivi i corsi di formazione musicale e coreutica di base, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. Con Decreto del Ministro è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione allattivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dellistruzione primaria e secondaria.

4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui allarticolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.

5. Le disposizioni di cui allarticolo 15 si applicano per la copertura degli insegnamenti per i quali risultino esaurite le relative graduatorie previste dallarticolo 2 comma 6 della legge.

Art. 21

(Istituzioni non statali)

1. Lautorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al presente regolamento è conferita a Istituzioni promosse o gestite da Enti e da privati con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni della programmazione di cui allarticolo 13.

2. Lautorizzazione è concessa previa verifica della disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di risorse finanziarie e umane necessarie per lefficace svolgimento dei corsi.

3. I titoli rilasciati dalle istituzioni che abbiano ottenuto lautorizzazione di cui al comma 1 possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui lordinamento didattico sia conforme alle disposizioni di cui allart. 11 e sia approvato con decreto del Ministro.

4. Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono conferiti secondo le modalità e le procedure di cui allarticolo 15.

5. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

6. Le Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico sono comunque tenute a presentare istanza per lautorizzazione entro tre mesi dallentrata in vigore del presente regolamento, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 22

(Finanziamento delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. A decorrere dallesercizio finanziario successivo allentrata in vigore del presente regolamento le risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni, ivi compresa la spesa per il personale, confluiscono in un unico fondo di finanziamento ordinario da istituire in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente quale contributo di finanziamento ordinario per ciascuna Istituzione.

Art. 23

(Abrogazione di norme)

1.A decorrere dallentrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dellarticolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 20 comma 2 lett. m), 50, 63,75,174,206,comma1,lett.c,207,208,209,210,211,217,218,219,223,225,226,227,232, 233,234,235,239, 240, 244, 249, 250, 251, 252, 253 commi 4,5,6 e 7, 254, 255, 256,257,258,259,260, 264, 265, 266, 267, 268, 269,270,271, 274,275, 367,368,369, 376,451,551 comma 3, 552 comma 5 bis, 553 comma 6 e 623 lett. d) e f)del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,


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