Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 508, il nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
premesso che Analogo schema di decreto, in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, era già stato presentato alle Camere lo scorso agosto e indi ritirato dal Governo nonostante che su di esso le competenti Commissioni parlamentari avessero espresso un parere favorevole con osservazioni,
rilevato che il nuovo schema di decreto si discosta da quello precedente sotto alcuni significativi profili, fra cui anzitutto l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione ad un soggetto diverso dal direttore e di nomina ministeriale, che da un lato contrasta con i principi di autonomia sanciti dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e ribaditi dalla legge di riforma n. 508 del 1999 e, dall'altro, si discosta dal modello universitario cui invece tendeva la stessa legge n. 508,
esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
- l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione al direttore dell'istituzione, a tutela della sua autonomia;
- l'introduzione, fra gli organi necessari delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, di un collegio dei professori, composto da tutti i docenti, con il compito di eleggere i propri rappresentanti nel consiglio accademico e nel consiglio di amministrazione, nonché di ratificare le linee programmatiche stabilite dal consiglio accademico sulle attività didattiche e scientifiche.
La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:
- occorre dare sollecita ed unitaria attuazione alla legge n. 508, predisponendo un unico ulteriore regolamento di attuazione onde evitare il protrarsi di inaccettabili ritardi nella sua messa a regime;
- è indispensabile indicare un numero fisso, anziché variabile, dei componenti dei vari organi delle istituzioni;
- appare opportuno chiarire se lo schema di decreto si applica anche alle istituzioni non statali e, in questo caso, predisporre i necessari aggiustamenti della disciplina recata, fra cui senz'altro l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione ad un soggetto diverso dal direttore ed espressione dell'ente gestore;
- è preferibile prevedere la possibilità di rinnovare gli incarichi, eventualmente per un numero limitato di volte;
- occorre valutare l'opportunità di una norma di salvaguardia relativa alla posizione dei direttori amministrativi già in servizio, in analogia a quanto disposto per i direttori amministrativi delle università dall'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo eventualmente il loro passaggio alla dirigenza amministrativa, se in possesso dei requisiti richiesti."