Nuovo schema di regolamento in materia di autonomia delle Accademie e dei Conservatori, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Atto n. 106).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione, esaminato il nuovo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista la soppressione della figura del Presidente, con l'attribuzione delle sue funzioni al direttore, ed apportando tutte le conseguenti modificazioni al testo del regolamento;

2) all'articolo 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) il collegio dei docenti"; conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente: "Art. 10-bis. (Collegio dei docenti) - 1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione";

3) all'articolo 7, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) almeno due studenti eletti dalla componente studentesca", e la lettera e) con la seguente: "e) almeno un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)";

4) all'articolo 7, comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera b), in relazione al regolamento didattico";

5) all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) due rappresentanti eletti dagli studenti";

6) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole "attuali organi di gestione", aggiungere le seguenti: "sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti";

7) all'articolo 14, comma 1, si preveda l'abrogazione integrale, e non solo parziale, degli articoli 212, 220, 228 e 241 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché l'abrogazione degli articoli 214 e 239, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

8) all'articolo 13, si preveda l'integrazione, con un'equa rappresentanza degli studenti, degli organi deputati alla stesura e alla deliberazione degli statuti delle istituzioni, nonché dei regolamenti didattici e amministrativi, anche in sede di prima applicazione;

9) agli articoli 7 e 10, relativi alla composizione del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione, si preveda un ribilanciamento della proporzione tra componenti interni ed esterni all'istituzione in favore dei primi, per garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni;

10) sia previsto, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 508 del 1999, che il coordinamento del presente regolamento con gli statuti delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige avvenga con norme di attuazione dei relativi statuti, anche in ragione del carattere bilingue dei predetti territori;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia chiarito se lo schema di decreto si applica anche alle istituzioni non statali, nel qual caso si ritiene indispensabile predisporre i necessari correttivi innanzitutto in relazione alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione che non può non essere espressione dell'ente gestore;

b) sia predisposto con urgenza un unico regolamento di attuazione della legge n. 508 del 1999, onde evitare ulteriori deleteri ritardi per la sua efficace esecuzione.