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ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 22 OTTOBRE 2002
137-a Seduta


Presidenza del Presidente
ASCIUTTI




Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE
(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale
(Seguito e conclusione dell'esame)


Riprende l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 16 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI - si era conclusa la votazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'unico emendamento (3.0.1) volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO rinuncia ad illustrarlo.

Previo parere favorevole del presidente relatore ASCIUTTI, l'emendamento 3.0.1, è quindi posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 4.1, presentato in ossequio alle norme sulla tecnica legislativa. Illustra invece il 4.2, volto ad estendere l'erogazione del Fondo per l'incentivazione dei professori universitari anche ai responsabili dei progetti sperimentali ed innovativi sul diritto allo studio.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere favorevole su entrambi.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 viene approvato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TESSITORE, che paventa il rischio di una lesione dell'autonomia universitaria, con separata votazione, la Commissione approva altresì l'emendamento 4.2.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 4.0.2.
Al riguardo, precisa che il comma 1 è volto a permettere alle università, nel momento in cui lo Stato ritiene di limitare la spesa pubblica, tra cui anche quella a favore delle università, di approvvigionarsi sul mercato, sia pur nel rispetto di dati criteri di socialità, eliminando il tetto del 20 per cento del Fondo di finanziamento ordinario, oggi esistente per i contributi studenteschi; un limite equo verrà del resto imposto dalla competizione tra atenei, impedendo alle singole università di effettuare tassazioni irragionevolmente elevate.
Quanto al comma 2, egli ricorda che in base all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, è ammesso che con regolamento delle università una quota dei proventi derivanti ai docenti da prestazioni di ricerca in conto terzi sia distribuita tra il personale dell'Amministrazione centrale. Tale quota è spesso rilevante e pertanto, aggiunta alle trattenute fiscali e previdenziali, concorre a determinare un prelievo così cospicuo da incentivare i docenti a porsi a tempo definito, potendo così stipulare i contratti direttamente con i terzi, evitando il bilancio universitario. Si propone pertanto di abolire detta quota, sia perché ingiustificabile, sia perché impoverisce il bilancio universitario di fondi.
Quanto infine al comma 3, egli rammenta che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 51, comma 4, ha stabilito che le spese per il personale non possono superare il 90 per cento dei trasferimenti sul Fondo di funzionamento ordinario. Tale limite per il monte retribuzioni fisse era logico ed utile al momento dell'emanazione della norma. L'attuale condizione economica del Paese, la situazione di bilancio degli atenei e l'evolversi della situazione di budget lo rendono oggi obsoleto e addirittura dannoso. Risulta inoltre che la parte sanzionatoria prevista dalla norma in esame sia stata disattesa, per le disastrose conseguenze che avrebbe avuto sulla vita di alcuni dei maggiori atenei. Tale disposizione sembrerebbe inoltre superata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (articolo 16, comma 7), secondo cui tutti gli oneri per il personale delle amministrazioni pubbliche citate (comprese le università) sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. Appare dunque indispensabile chiarire che tale norma si intende abolita.
Il Presidente relatore avverte tuttavia che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tale emendamento, adducendo in particolare la possibilità che aumentino le detrazioni fiscali in applicazione del comma 1. Quanto al comma 3, ha manifestato orientamento contrario alla soppressione del tetto di spesa per gli oneri di personale.

Il senatore GABURRO si associa in particolare alle finalità del comma 2, su cui non ritiene possano sussistere problemi di natura finanziaria.

Conviene il senatore TESSITORE, il quale concorda anche con il comma 3. Quanto al comma 1, ritiene invece che esso possa determinare inopportune reazioni da parte degli studenti, alimentando una situazione di già sufficiente tensione. Invita inoltre a considerare il fatto che alcuni atenei hanno già superato il limite ivi richiamato avvalendosi dell'autonomia universitaria.

Il presidente relatore ASCIUTTI, in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.2, riservandosi di presentarne una riformulazione in Assemblea.

Il senatore COMPAGNA illustra l'emendamento 4.0.1, manifestando sconcerto per il parere contrario su di esso reso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti di aver presentato analogo emendamento nel corso dell'esame di un altro decreto-legge (atto Senato n. 1212) e che in quell'occasione la Commissione bilancio non ebbe da formulare alcun rilievo. Egli trasformò peraltro quell'emendamento in un ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo che fornì inoltre assicurazioni nel senso di risolvere la questione in via amministrativa. Poiché da allora nulla è tuttavia accaduto, egli ha ritenuto doveroso ripresentare l'emendamento, su cui si è inspiegabilmente abbattuta la scure della Commissione bilancio. L'emendamento non sembra tuttavia comportare oneri, atteso che le funzioni apicali in questione sono comunque svolte e retribuite, mentre risultano ininfluenti le figure professionali cui esse sono attribuite. Ritiene pertanto lesivo il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ed esprime nel contempo sorpresa per l'atteggiamento del Governo di Centro-destra che, pur avendo vivacemente contrastato la riforma sostenuta dall'allora ministro della sanità Bindi, non manifesta ora sufficiente sensibilità nei confronti della tematica in questione.

Il senatore VALDITARA conviene con le ragioni dell'emendamento, osservando che si tratta di professori universitari comunque in servizio e retribuiti. Non pare dunque comportare maggiori oneri la conferma delle loro attività assistenziali e di direzione, atteso che si tratta di funzioni che comunque devono essere svolte e retribuite.

Il senatore TESSITORE sottolinea la delicatezza della questione posta dall'emendamento 4.0.1. La conferma delle funzioni assistenziali e di direzione rischia infatti di comportare oneri aggiuntivi, come evidenziato dalla Commissione bilancio; d'altra parte, l'esclusione di tali funzioni rischia di minare l'integrità del rapporto fra didattica, ricerca e assistenza. Né vanno dimenticate ragioni di equità nei confronti di professori universitari di discipline non mediche, che lasciano l'insegnamento e la direzione dei dipartimenti al raggiungimento dei limiti di età. A ciò si aggiunge la considerazione che non sempre le sentenze della Corte costituzionale appaiono condivisibili.

Il presidente relatore ASCIUTTI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.0.1.

Si associa il sottosegretario CALDORO, il quale sottolinea la complessità specifica della materia.

Il senatore COMPAGNA insiste per la votazione dell'emendamento atteso che, indipendentemente dalle valutazioni di merito, resta intollerabile la discrasia fra i pareri della Commissione bilancio, che si è contraddetta senza addurre alcuna motivazione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 viene approvato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa all'esame dell'unico emendamento (5.0.1) volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO illustra l'emendamento che, previo parere favorevole del presidente relatore ASCIUTTI, è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 6.4, volto a chiarire che l'articolo si applica anche agli "attestati" rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, posto che tali titoli presuppongono una formazione di nove anni ed hanno un valore professionalizzante; sarebbe pertanto del tutto ingiustificata una esclusione di tali titoli dall'ambito di applicabilità dell'articolo 6, visto che alcuni "diplomi" richiedono oggi un periodo di formazione addirittura minore.
Illustra quindi l'emendamento 6.2, che attribuisce ai diplomi rilasciati al termine dei corsi di didattica il medesimo valore dei titoli rilasciati dalle SSIS, per le medesime classi di concorso, se uniti ad un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ad un diploma di conservatorio. Non si comprende infatti perché coloro che abbiano già conseguito una formazione "specializzante" debbano essere penalizzati attraverso la previsione di un ulteriore periodo di studi che va sostanzialmente a duplicare la formazione già ricevuta.
Quanto all'emendamento 6.3, esso riproduce alla lettera b) i contenuti del 6.4 con riguardo agli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico. Esso prevede inoltre che i titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente presso le accademie e i conservatori siano titoli idonei, oltre che per l'accesso ai corsi di laurea specialistica presso le università (secondo quanto già previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge), anche ai master di primo livello per accedere ai quali è prevista attualmente la laurea triennale.
L'emendamento 6.5 estende infine le disposizioni dell'articolo 6 alle 26 Accademie non statali legalmente riconosciute che attualmente operano sul territorio rilasciando, al pari degli Istituti musicali pareggiati, titoli a tutti gli effetti equiparati a quelli delle istituzioni statali. Nella sua attuale formulazione, l'articolo 6 del decreto-legge si riferisce infatti esclusivamente alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale d'arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati. Si rende pertanto necessario integrarlo, limitando peraltro gli effetti della modifica ai soli titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 6.6, sottolineando il rischio di un continuo rinvio dell'attuazione della legge n. 508. Un approccio parziale, quale quello sotteso all'articolo 6, rischia infatti di rinviarne sine die l'effettiva applicazione determinando un quadro assai confuso dei titoli rilasciati dalle istituzioni di alta formazione.

Il senatore VALDITARA illustra l'emendamento 6.1, manifestando forti perplessità per il parere contrario su di esso reso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e chiedendo espressamente quale sia l'orientamento del Governo al riguardo.

Sugli emendamenti all'articolo 6 si esprime il presidente relatore ASCIUTTI, il quale raccomanda l'approvazione di quelli da lui presentati e si esprime in senso contrario al 6.6. Invita infine il presentatore a ritirare il 6.1; in caso contrario, il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere favorevole sugli emendamenti del Presidente relatore. Quanto al 6.2, il parere favorevole è tuttavia condizionato a che le parole "per le aree disciplinari cui si riferiscono. Detti diplomi" siano sostituite dalle seguenti "per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e". Deve infatti essere chiaro che i diplomi di didattica della musica abilitano esclusivamente all'insegnamento dell'educazione musicale e non anche all'insegnamento dello strumento, per il quale è prevista una specifica classe di abilitazione. Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 6.6; in caso contrario il parere sarebbe contrario. Invita altresì il presentatore a ritirare il 6.1, assicurando tuttavia l'impegno del Governo ad approfondire la questione.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 6.4 viene approvato.

Sull'emendamento 6.2, il presidente relatore ASCIUTTI accoglie la riformulazione suggerita dal rappresentante del Governo e presenta conseguentemente l'emendamento 6.2 (nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto.

La Commissione accoglie altresì, con separata votazione, l'emendamento 6.3.

Quanto all'emendamento 6.6, il senatore TESSITORE insiste per la sua votazione, per le motivazione già espresse dalla senatrice Acciarini. Auspica poi che il Governo voglia davvero, in fase di attuazione delle legge, avviare una riflessione sistematica ed organica sulla materia in questione, onde fugare ogni dubbio interpretativo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.6 viene respinto.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 6.5.

Il senatore VALDITARA, accedendo all'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, del cui impegno prende atto, ritira l'emendamento 6.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.1 (ulteriore nuovo testo).

Il presidente relatore ASCIUTTI osserva che su di esso non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che si annuncia tuttavia contrario, come già sulle precedenti versioni dell'emendamento. Invita pertanto il rappresentante del Governo a ritirarlo, eventualmente per ripresentarlo in Assemblea in una versione che possa incontrare il parere favorevole della Commissione bilancio.

Il sottosegretario CALDORO, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 6.0.1 (ulteriore nuovo testo).

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 6.0.2, presentato per chiarire i dubbi interpretativi sulla legge n. 508 del 1999 con riguardo alla figura di vertice delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, che sembrano essere alla base del ritardo nell'iter di approvazione del regolamento di autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Quanto alle osservazioni della Commissione bilancio, giudica evidente che la figura istituzionale prevista dall'emendamento abbia carattere sostitutivo e non aggiuntivo.
Ritira poi l'emendamento 6.0.3, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando tuttavia la necessità di attribuire funzioni dirigenziali agli attuali direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori, in considerazione dell'aumentato carico di lavoro conseguente all'autonomia.

Il sottosegretario CALDORO invita il presentatore a ritirare l'emendamento 6.0.2. A parte ogni considerazione di merito, ritiene infatti che la materia non rivesta i caratteri di necessità e di urgenza e debba dunque essere affrontata nell'ambito del disegno di legge n. 2899, attualmente all'esame della Camera dei deputati, di modifica della legge n. 508, che solo in parte è stato trasfuso nel decreto-legge in esame.

Per dichiarazione di voto contrario all'emendamento, interviene il senatore CICCANTI, il quale ricorda che l'assetto degli organi delle Accademie e dei Conservatori è attualmente regolato dal testo unico delle leggi sulla scuola approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. La legge n. 508 del 1999, all'articolo 2, comma 7, ha invece previsto solo criteri generali per l'esercizio dell'autonomia. Né poteva fare altrimenti atteso che l'assetto è già definito dal testo unico.
Ragioni di carattere pratico sconsigliano poi di intervenire su una normativa in itinere, quale l'emanando regolamento di autonomia, che è già in fase finale. Ritiene pertanto estremamente opportuno l'invito rivolto dal rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento, che oltretutto rischierebbe di caricare il decreto-legge di una materia estranea. Al riguardo, non vanno infatti dimenticati i severi richiami delle più alte cariche istituzionali ad un rigoroso rispetto delle norme che presiedono alla emanazione dei decreti-legge e, in particolare, dei requisiti di necessità, urgenza ed omogeneità.

Il presidente relatore ASCIUTTI insiste per la votazione dell'emendamento, a suo giudizio nient'affatto estraneo al decreto-legge, la cui premessa richiama interventi indifferibili, anche (ma non solo) di natura finanziaria, in materia di scuola, università, ricerca ed alta formazione artistica e musicale. In tal senso, l'emendamento appare del tutto omogeneo. Quanto poi alla sua indifferibilità, egli richiama l'esigenza di assicurare l'emanazione del regolamento di autonomia (apparentemente ostacolata da dubbi interpretativi sulla legge n. 508) in tempo utile per l'avvio del nuovo anno accademico.

Il senatore VALDITARA dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 6.0.2, ricordando che la Commissione si è già espressa ad ampia maggioranza in questo senso, all'atto dell'approvazione del parere sullo schema di regolamento in materia di autonomia. Richiama pertanto il Governo al dovere di uniformarsi al suddetto parere, del resto analogo a quello espresso all'unanimità dalla Camera dei deputati, all'atto dell'emanazione definitiva del regolamento.

Il senatore Paolo FRANCO dichiara invece il suo voto contrario a nome del Gruppo Lega Nord Padania. Ritiene infatti che l'emendamento sia, da un lato, estraneo alla materia (in quanto l'articolo 6 riguarda i titoli di studio delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale) e, dall'altro, privo dei requisiti di necessità ed urgenza. Né va dimenticato il pronunciamento della Commissione affari costituzionali del Senato, competente in via primaria sugli assetti della pubblica amministrazione, favorevole al sistema binario oggi vigente. La soppressione del presidente esterno determinerebbe inoltre il ricorso ad un funzionario amministrativo di livello dirigenziale, con oneri aggiuntivi di cui non si assicura la copertura.

Il sottosegretario CALDORO rinnova l'invito al Presidente relatore a ritirare l'emendamento, in considerazione della mancanza dei prescritti requisiti di necessità ed urgenza. Il decreto-legge accorpa infatti norme indifferibili, connesse da un lato all'esigenza di rendere spendibili risorse accantonate per il 2002, prima che la manovra finanziaria per il 2003 le rendesse inservibili e, dall'altro, all'esigenza di tutelare i titoli di studio degli studenti.
Conviene tuttavia con i richiami del Presidente relatore e del senatore Valditara ad accelerare l'approvazione del regolamento di autonomia. Al riguardo, informa che il Governo ha pressoché ultimato anche l'elaborazione delle restanti norme regolamentari, accorpate in un unico testo secondo le indicazioni parlamentari, che dovrebbero definitivamente rendere applicabile la legge n. 508.
Nel caso in cui il Presidente relatore non ritirasse l'emendamento 6.0.2, il parere sarebbe contrario sulla base di considerazioni connesse all'urgenza del provvedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2 viene respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento (7.1 nuovo testo) riferito all'articolo 7, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO lo illustra, dando in particolare conto della nuova formulazione che supera la precedente, cancellando la fissazione di una data entro cui indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Appare infatti superfluo disciplinare per legge tale specifico aspetto.

Su tale emendamento, il presidente relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1 (nuovo testo), che riequilibra correttamente le componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Anche il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1 (nuovo testo), stigmatizzando tuttavia il tentativo in precedenza perpetrato di fissare una data per le operazioni elettorali di rinnovo a fini particolaristici, che di fatto scavalcava il lavoro degli studenti in seno al Consiglio nazionale.

Anche i senatori MONTICONE, VALDITARA, GABURRO e FAVARO dichiarano il loro voto favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.1 (nuovo testo).

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo fin d'ora a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

...OMISSIS...


La seduta termina alle ore 16,15.


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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1742
al testo del decreto-legge

Art. 3

ritorna indietro 3.0.1
IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
"Art. 3-bis. (Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola) - 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto 'scuola', con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto-scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina."
_____________
Art. 4

ritorna indietro 4.1
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "All'onere derivante dall'attuazione del comma 1" con le seguenti: "All'onere derivante dall'attuazione del presente comma".
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ritorna indietro 4.2
ASCIUTTI, relatore

Aggiungere in fine il seguente comma:
"4-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: 'tutorato', inserire le seguenti: ', e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca'".
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ritorna indietro 4.0.2
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
"Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di università) – 1. Allo scopo di permettere alle università di far fronte ai maggiori impegni in applicazione del nuovo ordinamento didattico, il limite del 20 per cento del Fondo di finanziamento ordinario per i contributi studenteschi, disposto dal comma 1, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è soppresso. In ogni caso, e limitatamente alla laurea di durata triennale, detto ammontare non potrà eccedere il 30 per cento delle spese correnti per la ricerca e la didattica, detratte le spese relative a prestazioni di servizi e di ricerca in conto terzi, a pagamento.
2. I proventi derivanti ai docenti e ricercatori per servizi e ricerca in conto terzi, nell'ambito delle strutture di ricerca dell'ateneo, sono soggetti esclusivamente ai prelievi fiscali e previdenziali, in conformità alle leggi dello Stato.
3. E' abrogato il comma 4, dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
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ritorna indietro 4.0.1
COMPAGNA

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
"Art. 4-bis. (Attività assistenziali dei professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia) - 1. I professori universitari della facoltà di medicina e chirurgia con insegnamento nel corso di laurea e nelle scuole di specializzazione post universitarie mantengono le ordinarie attività assistenziali nonché la direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza".
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Art. 5

ritorna indietro 5.0.1
IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo) - 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta".
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Art. 6

ritorna indietro 6.4
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "della presente legge" inserire le seguenti: "ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico".
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ritorna indietro 6.2 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio".
_____________

ritorna indietro 6.2
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per le aree disciplinari cui si riferiscono. Detti diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio".
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ritorna indietro 6.3
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: "I possessori dei diplomi di cui al comma 1," inserire le seguenti: "ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico" e dopo le parole: "nonché ai corsi di laurea specialistica" inserire le seguenti: "e ai master di primo livello".
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ritorna indietro 6.6
ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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ritorna indietro 6.5
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) dopo il comma 3 sono aggiunti, infine, i seguenti:
'3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede pareggiamento o di legale riconoscimento".
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ritorna indietro 6.1
VALDITARA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
'6-bis. E' legittimamente conseguito l'inserimento nelle graduatorie nazionali ad esaurimento delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori, di coloro che abbiano superato con esito positivo le prove del concorso riservato, di cui all'ordinanza ministeriale n. 247 del 1999. A tal fine la posizione rivestita dagli stessi, nella specifica graduatoria, è produttiva di tutti gli effetti giuridici conseguenti".
_____________

ritorna indietro 6.0.1 (ulteriore nuovo testo)
IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Finanziamento delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale) - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono definite modalità e procedure di finanziamento delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale analoghe a quelle stabilite per il finanziamento del sistema universitario. In particolare è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per il finanziamento ordinario, la programmazione e lo sviluppo delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.".
__________


ritorna indietro 6.0.2
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale) – 1. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", prevedendo al vertice delle istituzioni una sola figura istituzionale con responsabilità sia amministrative che di direzione artistica, didattica e scientifica, eletta dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti anche di altre istituzioni".
____________

ritorna indietro 6.0.3
ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
"Art. 6-bis. (Direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale) – 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali."
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Art. 7

ritorna indietro 7.1 (nuovo testo)
IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:
"2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto n. 451 del 1997".
_________________

ritorna indietro 7.1
IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:
"2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Le operazioni elettorali per il rinnovo dello stesso Consiglio sono indette entro il mese di aprile 2003 e l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto n. 451 del 1997".
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