ISTRUZIONE (7a)


GIOVEDI' 3 OTTOBRE 2002
130-a Seduta


Presidenza del Presidente
ASCIUTTI


Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,30.


...OMISSIS...


IN SEDE REFERENTE
(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale rileva che il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 reca disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa scolastica (articoli 1 e 2); funzionalità delle sedi scolastiche (articolo 3); università (articolo 4, commi 1 e 2, e articolo 7); ricerca (articolo 5); alta formazione artistica e musicale (articolo 4, comma 3, e articolo 6).
Fra queste, alcune sono disposizioni nuove, la cui urgenza risiede in esigenze di riassetto del comparto e che, laddove comportano spese, sono state coperte con i fondi già stanziati in favore del Ministero dalla legge finanziaria 2002 e che finora non sono stati spesi. In altri casi, si tratta di disposizioni già presenti in disegni di legge all'esame del Parlamento, con accantonamenti sempre a carico della legge finanziaria 2002, che la nuova manovra per il 2003 rischia di compromettere.
Passando ad un'analisi di dettaglio dell'articolato, egli si sofferma anzitutto sull'articolo 1, comma 1, che dispone l'obbligatorietà dei corsi di riconversione professionale, già previsti dall'articolo 473 del testo unico sulla scuola ma a titolo solo volontario e quindi con risultati finora assai modesti. Il comma 1 dell'articolo 1 dispone invece l'obbligo di partecipazione ai corsi per i docenti in soprannumero, prevedendo che nel caso in cui perduri la condizione di soprannumerarietà, essi siano collocati in disponibilità con la sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio per la durata massima di 24 mesi.
Il comma 2 dello stesso articolo 1 utilizza poi una parte dei fondi accantonati dalla legge finanziaria 2002 in favore del Ministero e non ancora spesi per elevare i compensi dei componenti delle commissioni degli esami di maturità.
L'articolo 2, comma 1, reca invece una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 255 del 2001, secondo cui il numero delle classi autorizzate in organico non può essere modificato in relazione al numero degli alunni verificato nella fase di adeguamento alla situazione di fatto. Ciò ha impedito tuttavia di procedere all'accorpamento di classi sottodimensionate, con evidenti riflessi negativi sul piano della spesa complessiva. L'articolo 2 consente pertanto di diminuire il numero delle classi autorizzate, nel caso di accorpamenti disposti in base alla normativa vigente. Non sono invece ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico (articolo 2, comma 2).
L'articolo 3 intende far fronte ai bisogni finanziari dello Stato conseguenti al subentro nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per servizi di pulizia dei locali scolastici. Poiché l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha fatto venir meno l'obbligo per gli enti locali di fornire il personale addetto alle pulizie, con successivo decreto ministeriale è stato disposto il subentro dello Stato in quei contratti di appalto che gli enti locali avessero stipulato con ditte esterne per assicurare i predetti servizi di pulizia. Ciò ha tuttavia determinato un forte indebitamento dello Stato, a parziale copertura del quale la legge finanziaria 2002 ha previsto l'accantonamento di alcuni fondi.
Già nello scorso mese di aprile, durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (A.S. n. 1271), la Commissione suggerì peraltro alla Commissione di merito (affari costituzionali) di inserire in quella sede una norma di spesa dei predetti fondi al fine di evitare gravi turbative o addirittura la sospensione del servizio.
La Commissione affari costituzionali recepì tale indicazione della 7-a Commissione e la norma in questione figura infatti all'articolo 17 del testo che è stato licenziato per l'Aula lo scorso 2 agosto. L'iter del provvedimento appare tuttavia ancora lungo e quindi, poiché la questione assume ormai carattere di urgenza, la medesima norma è confluita nell'articolo 3 del decreto-legge.
Il decreto contiene poi diverse norme a vario titolo afferenti l'università.
L'articolo 4, comma 1, riproduce anzitutto una norma già presente, a seguito dell'approvazione nell'Aula del Senato di un emendamento governativo, nel disegno di legge recante norme in materia di scuola, università e ricerca (A.S. n. 761, ora A.C. n. 2238). Si tratta della attribuzione alle università di fondi per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsioni di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, con imputazione dei relativi oneri a carico del Ministero dell'economia. Il disegno di legge è infatti, dal gennaio scorso, all'esame delle Commissioni riunite 7-a (Cultura) e X (Attività produttive) della Camera, che solo il 18 settembre ne hanno concluso l'esame in sede referente. Il successivo passaggio in Aula, anche a causa della imminente sessione di bilancio, rischia tuttavia di non consentire la tempestiva utilizzazione dei fondi che sono del resto a valere sul bilancio 2002. Da ciò, l'esigenza di inserire la norma nel provvedimento d'urgenza.
Il comma 2 del medesimo articolo 4 reca invece una norma già contenuta in un disegno di legge governativo presentato alla Camera lo scorso luglio (A.C. n. 2988), che preleva un'altra quota dei fondi accantonati dalla legge finanziaria 2002 in favore del Ministero e non ancora spesi per finanziare la corresponsione di borse di studio agli studenti delle università non statali legalmente riconosciute. L'intervento si rende necessario a seguito della revisione dei criteri di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, che ha esteso i servizi già previsti per gli studenti iscritti ai corsi di laurea anche agli studenti dei corsi di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca.
L'articolo 7 riproduce poi a sua volta un'altra norma dell'atto Senato n. 761 in materia universitaria, ed in particolare quella che impegna le università a promuovere, sostenere e pubblicizzare le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche. Se ne prevede l'applicazione già a partire dall'anno accademico 2002-2003, da cui deriva l'esigenza di inserirla nel decreto-legge in esame. Non è stata riprodotta invece - ed in tal senso il presidente-relatore chiede chiarimenti al rappresentante del Governo - l'altra norma inserita nel disegno di legge n. 761 nel corso dell'esame in Commissione al Senato (e poi mantenuta nei successivi passaggi), relativa alla conferma fino alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti anche se fuori corso da più di due anni accademici, purché avessero mantenuto la qualità di studenti.
Il comma 2 dell'articolo 7 reca infine una norma volta ad assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitari.
L'attuale normativa prevede infatti che all'attività istruttoria dei progetti provveda una commissione le cui funzioni di segreteria sono assicurate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso gli uffici della Conferenza Stato-regioni. Ciò non consente tuttavia alla commissione di disporre di tutti gli ausili necessari, in quanto le domande sono invece presentate al Ministero. Si propone pertanto di spostare dalla Presidenza del Consiglio al Ministero le funzioni di segreteria della commissione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio.
In tema di ricerca, l'articolo 5 riproduce a sua volta una norma già inserita, a seguito dell'approvazione nell'Aula del Senato di un emendamento governativo, nell'atto Senato n. 761, al fine di colmare un vuoto normativo sulle modalità di erogazione dei compensi agli esperti per l'esame di progetti da finanziare. La normativa generale in materia di attribuzione degli incarichi appare infatti inadeguata ad una realtà complessa come quella universitaria e della ricerca, tanto che già il Ministero aveva ritenuto di adottare alcuni aggiustamenti specifici. La Corte dei conti ha tuttavia fatto rilevare l'anomalia di tali procedure e il Ministero si trova ora nelle condizioni di non poter procedere alla corresponsione dei compensi per le procedure in corso, né a poter definire le procedure per il futuro. Da qui, l'esigenza urgente di legittimare l'adozione di un decreto ministeriale che definisca tutte le fattispecie.
Il decreto-legge contiene infine varie disposizioni riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge n. 508 del 1999.
Anzitutto, l'articolo 4, comma 3, riproduce una norma contenuta nel summenzionato atto Camera n. 2988, che destinava parte dei fondi accantonati dalla legge finanziaria 2002 in favore del Ministero e non ancora spesi ad interventi edilizi a favore delle istituzioni statali di alta formazione artistica e musicale. Il passaggio delle competenze su tali istituzioni al Ministero dell'università ha infatti fatto venir meno gli oneri in materia posti a carico delle province dalla legge n. 23 del 1996, le quali hanno quindi continuato ad erogare finanziamenti solo fino al 2000 e in modo ridotto e disorganico. I fondi assegnati da tale articolo rappresentano pertanto l'intervento minimale, atto solo a fronteggiare le spese più urgenti, e necessiteranno quanto prima di un adeguato rifinanziamento.
L'articolo 6 contiene poi alcune norme già contenute in un altro disegno di legge governativo, anch'esso presentato alla Camera, lo scorso mese di giugno (A.C. n. 2899) e volte ad assicurare il valore dei "vecchi titoli" conseguiti presso Accademie e Conservatori secondo l'ordinamento previgente la riforma del 1999. Si dispone infatti che i vecchi titoli mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione e danno accesso (a coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado) ai corsi di secondo livello presso le stesse istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le università. Si dispone altresì l'equiparazione dei vecchi titoli alle lauree (di durata triennale) ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi. Tali norme si sono rese necessarie in considerazione dei tempi lunghi di attuazione della legge n. 508, che rischiano di discriminare coloro che conseguono i vecchi titoli fino al rilascio dei diplomi di primo e secondo livello.
Il presidente-relatore sottolinea in particolare la delicatezza del riconoscimento dei titoli per l'accesso all'insegnamento, stante l'incongruenza di sottoporre coloro che provengono da tale settore formativo ad un percorso particolarmente gravoso, caratterizzato fra l'altro da un tirocinio di durata quadriennale. Richiama altresì l'attenzione sulla mancata attivazione degli specifici corsi universitari in tutte le regioni.
Egli ricorda poi che non sono state invece riprodotte nel decreto-legge altre norme contenute nel summenzionato atto Camera n. 2899 e relative in particolare all'equiparazione dei diplomi di primo livello alle lauree (di durata triennale) ai fini dei pubblici concorsi; alla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali ad esaurimento; all'obbligo ad istituire i corsi di alta formazione artistica e musicale solo nelle istituzioni di cui alla legge n. 508.
Conclude deplorando infine l'ennesimo ritardo cui è sottoposto l'iter del regolamento sull'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale a causa della mancata adozione da parte del Governo dell'atto definitivo, nonostante l'inequivoco parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo, osserva che se l'ostacolo alla definitiva adozione dell'atto è rappresentato da una presunta scarsa chiarezza normativa su alcuni specifici aspetti della riforma di Accademie e Conservatori, il decreto-legge in esame potrebbe essere la sede più opportuna per fugare una volta per tutte ogni dubbio interpretativo e consentire così la tempestiva adozione del regolamento, anche in considerazione dell'imminente inizio dell'anno accademico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.