Al Senatore Franco Asciutti
Commissione Istruzione
Senato della Repubblica

e, per conoscenza

Al Sottosegretario al Miur
On. Stefano Caldoro

Roma, 17 ottobre 2002

Oggetto: Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

In particolare sulla: valenza dei diplomi di didattica della musica

Gentile Senatore Asciutti,

dal testo dell'emendamento presentato con riferimento alla validità dei diplomi in didattica della musica, mi permetto di segnalarLe quanto segue:

Laddove si stabilisce che:

……i diplomi in didattica della musica…hanno valore abilitante per l'educazione musicale nelle scuole secondarie.

suggerisco di AGGIUNGERE il seguente periodo:

Le scuole di didattica della musica opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie.

Tale riferimento, evidentemente sfuggito per dimenticanza, consente di coprire un vuoto attualmente esistente nel settore.

Suggerisco inoltre di SOPPRIMERE le parole:

"Detti diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie…"

dopo ulteriori approfondimenti si può affermare con certezza assoluta che non esistono concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie corrispondenti ai diplomi in didattica della musica.

Insisto ancora (nonostante l'Ordine del giorno approvato nella seduta di ieri) nel chiederLe di valutare una norma che non penalizzi i diplomati in didattica nei confronti di diplomati SSIS.

Alla luce della discussione di ieri, mi permetto di proporre il seguente periodo che recupera, per la piena validità del diploma in didattica, il requisito del possesso del diploma di maturità congiunto a quello di conservatorio:

Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi in didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso dalle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, purchè il titolare sia in possesso di diploma di maturità e di diploma di conservatorio.

In conclusione il testo dell'emendamento andrebbe così riformulato:

"Fino all'entrata in vigore… … ………i diplomi in didattica della musica…hanno valore abilitante per l'educazione musicale nelle scuole secondarie.

Le scuole di didattica della musica opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale, rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie.

Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi in didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso dalle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, purchè il titolare sia in possesso di diploma di maturità e di diploma di conservatorio.

 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 347 8652053.

La ringrazio per l'attenzione e La saluto cordialmente.

La presente è stata redatta anche a nome della prof.ssa Dora Liguori

Prof. Franco Antonio Mirenzi

Coordinamento Nazionale Didattica della Musica (docenti, diplomati e studenti)