|
|
1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta | 1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e |
giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto,
sentite le organizzazioni
sindacali, sono individuate
le categorie di personale in
situazione di
soprannumerarietà. In caso di
perdurante situazione di
soprannumerarietà dovuta alla
mancata partecipazione ai
corsi di riconversione ovvero
di partecipazione, con esito
negativo, ai corsi medesimi
ovvero di mancata
accettazione
dell'insegnamento per il
quale si è realizzata la
riconversione professionale
si applica, nei confronti del
personale interessato,
l'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n.165. |
successive modificazioni.
Con decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, da adottarsi entro
trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto,
sentite le organizzazioni
sindacali, sono individuate
le categorie di personale in
situazione di
soprannumerarietà. In caso di
perdurante situazione di
soprannumerarietà dovuta alla
mancata partecipazione ai
corsi di riconversione ovvero
di partecipazione, con esito
negativo, ai corsi medesimi
ovvero di mancata
accettazione
dell'insegnamento per il
quale si è realizzata la
riconversione professionale
si applica, nei confronti del
personale interessato,
l'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n.165. |
2. Il limite di spesa
fissato all'articolo 22,
comma 7, ultimo periodo,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, è elevato di 20,731
milioni di euro per l'anno
2002 e di 33 milioni di euro
per l'anno 2003. |
2. Il limite di spesa
fissato all'articolo 22,
comma 7, ultimo periodo,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, è elevato di 28,411
milioni di euro per l'anno
2002 e di 44,608
milioni di euro per l'anno
2003. |
3. All'onere di
20,731 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 33 milioni
di euro per l'anno 2003,
derivante dall'applicazione
del comma 2, si provvede
mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
3. All'onere di
28,411 milioni di euro
per l'anno 2002 e di
44,608 milioni di euro
per l'anno 2003, derivante
dall'applicazione del comma
2, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
|
|
1. L'articolo 3,
comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 3 luglio 2001,
n.255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n.333, si
interpreta nel senso che si
intendono fatti salvi gli
accorpamenti, a norma delle
vigenti disposizioni. |
Identico. |
2. Non sono ammessi
sdoppiamenti di classi dopo
l'inizio dell'anno
scolastico. |
|
|
1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica |
Identico. |
istruzione in data 23
luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n.16
del 21 gennaio 2000, le
risorse finanziarie per i
pagamenti relativi al
subentro nei contratti
stipulati dagli enti locali
per le funzioni
amministrative, tecniche ed
ausiliarie nelle istituzioni
scolastiche statali, gli
stanziamenti iscritti
nell'ambito dei centri di
responsabilità relativi agli
Uffici scolastici regionali
dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca per l'anno 2002 e per
il triennio 2002-2004, nelle
unità previsionali di base
"Strutture scolastiche", sono
incrementati di euro
151.586.000 per l'anno 2002,
di euro 173.424.000 per
l'anno 2003 e di euro
135.078.000 a decorrere
dall'anno 2004. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
(Definizione della posizione giuridico-amministrativa di 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina. |
|
|
1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università | 1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università |
e della ricerca,
è istituito un fondo da
ripartire tra le università
sulla base di parametri
definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1,
determinato in 75 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
e della ricerca,
è istituito un fondo da
ripartire tra le università
sulla base di parametri
definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. All'onere derivante
dall'attuazione del
presente comma,
determinato in 75 milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
2. Al fine di
assicurare l'uniformità di
trattamento sul diritto agli
studi universitari agli
studenti iscritti alle
università e agli istituti
universitari non statali
legalmente riconosciuti, è
autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002, da destinare
alle predette istituzioni.
All'onere derivante
dall'attuazione del presente
comma, pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
2. Identico. |
3. Al fine di
consentire la realizzazione
di interventi urgenti di
edilizia a favore delle
istituzioni di cui
all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n.508, è
autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l'anno
2002. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
3. Identico. |
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
4-bis. All'articolo 4,
comma 1, primo periodo, della
legge 19 ottobre 1999,
n. 370, dopo la parola:
"tutorato" sono inserite le
seguenti: ", e per progetti
sperimentali e innovativi sul
diritto allo studio proposti
dalle regioni mediante
programmazione concordata
con il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca". |
|
|
1. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo
18 della legge 28 dicembre
2001, n.448, al fine di
consentire la immediata
corresponsione di compensi a
componenti di commissioni e
comitati, nonché ad esperti,
incaricati delle procedure di
selezione e della valutazione
di programmi e progetti di
ricerca non conclusi alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, ove i
rispettivi piani finanziari
abbiano previsto spese per
attività istruttorie e di
valutazione, con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti
gli importi dei compensi
medesimi. |
Identico. |
2. Il decreto di cui
al comma 1 si applica anche
ai fini della corresponsione
di compensi nelle procedure
di selezione e di valutazione
dei programmi e progetti di
ricerca successive alla data
di entrata in vigore del
presente decreto. La relativa
spesa è compresa nell'ambito
dei fondi riguardanti il
finanziamento di progetti o
programmi di ricerca e
comunque per un importo
massimo non superiore all'uno
per cento dei predetti
fondi. |
(Sostegno agli investimenti in ricerca e 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta. |
|
|
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento |
1. Identico: |
previgente alla
data di entrata in vigore
della legge 21 dicembre 1999,
n.508, all'articolo 4 della
legge medesima sono apportate
le seguenti modificazioni: |
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
"1. I diplomi
rilasciati dalle istituzioni
di cui all'articolo 1, in
base all'ordinamento
previgente al momento
dell'entrata in vigore della
presente legge, mantengono la
loro validità ai fini
dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di
specializzazione e alle
scuole di
specializzazione"; |
"1. I diplomi
rilasciati dalle istituzioni
di cui all'articolo 1, in
base all'ordinamento
previgente al momento
dell'entrata in vigore della
presente legge, ivi
compresi gli attestati
rilasciati al termine dei
corsi di avviamento
coreutico, mantengono la
loro validità ai fini
dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di
specializzazione e alle
scuole di
specializzazione"; a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio"; |
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente: |
b) identico: |
"3. I possessori
dei diplomi di cui al comma
1, sono ammessi, previo
riconoscimento dei crediti
formativi acquisiti, e purché
in possesso di diploma di
istruzione secondaria di
secondo grado, ai corsi di
diploma accademico di secondo
livello di cui all'articolo
2, comma 5, nonché ai corsi
di laurea specialistica
presso le Università. I
crediti acquisiti ai fini del
conseguimento dei diplomi di
cui al comma 1 sono altresì
valutati nell'ambito dei
corsi di laurea presso le
Università"; |
"3. I possessori
dei diplomi di cui al comma
1, ivi compresi gli
attestati rilasciati al
termine dei corsi di
avviamento coreutico, sono
ammessi, previo
riconoscimento dei crediti
formativi acquisiti, e purché
in possesso di diploma di
istruzione secondaria di
secondo grado, ai corsi di
diploma accademico di secondo
livello di cui all'articolo
2, comma 5, nonché ai corsi
di laurea specialistica e
ai master di primo
livello presso le
Università. I crediti
acquisiti ai fini del
conseguimento dei diplomi di
cui al comma 1 sono altresì
valutati nell'ambito dei
corsi di laurea presso le
Università"; |
c) dopo il comma
3 è aggiunto, in fine, il
seguente: |
c) dopo il comma
3, sono aggiunti, in
fine, i seguenti: |
"3-bis. Ai fini
dell'accesso ai pubblici
concorsi, sono equiparati
alle lauree di cui al decreto
del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n.509, i diplomi di cui al
comma 1, conseguiti da coloro
che siano in possesso del
diploma di istruzione
secondaria di secondo
grado". |
"3-bis. Ai fini
dell'accesso ai pubblici
concorsi, sono equiparati
alle lauree previste dal
regolamento di cui al
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n.509, i diplomi di cui al
comma 1, ivi compresi gli
attestati rilasciati al
termine dei corsi di
avviamento coreutico,
conseguiti da coloro che
siano in possesso del diploma
di istruzione di secondo
grado. 3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento". |
|
|
1. Per potenziare i
servizi di orientamento e
tutorato a decorrere
dall'anno accademico
2002-2003, le università
promuovono, sostengono e
pubblicizzano le attività di
servizio agli studenti
iscritti ai propri corsi,
svolte da associazioni e
cooperative studentesche e
dai collegi universitari
legalmente riconosciuti, in
conformità con gli indirizzi
di cui all'articolo 25, comma
2, della legge 2 dicembre
1991, n.390, ed a quelli
indicati nei decreti del
Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi
dell'articolo 4 della
medesima legge, quali, in
particolare, le attività di
orientamento e tutorato e le
iniziative culturali. |
1. Per potenziare i
servizi di orientamento e
tutorato e per favorire la
formazione culturale degli
studenti e promuovere il
diritto allo studio a
decorrere dall'anno
accademico 2002-2003, le
università promuovono,
sostengono e pubblicizzano le
attività di servizio agli
studenti iscritti ai propri
corsi, svolte da associazioni
e cooperative studentesche e
dai collegi universitari
legalmente riconosciuti, in
conformità con gli indirizzi
di cui all'articolo 25, comma
2, della legge 2 dicembre
1991, n.390, ed a quelli
indicati nei decreti del
Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi
dell'articolo 4 della
medesima legge, quali, in
particolare, le attività di
orientamento e tutorato e le
iniziative culturali. |
2. Al fine di
assicurare il tempestivo
esame dei progetti per la
realizzazione di alloggi e
residenze per studenti
universitari, al comma 5
dell'articolo 1 della legge
14 novembre 2000, n.338, il
secondo ed il terzo periodo
sono sostituiti dai seguenti:
"All'istruttoria dei progetti
provvede una commissione
istituita presso il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, nominata dal
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, in modo da
assicurare la rappresentanza
paritetica del predetto
Ministero e delle regioni. La
spesa derivante dal
funzionamento della
commissione è determinata,
senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato,
per un importo massimo non
superiore all'1 per cento dei
fondi di cui al comma 10,
allo scopo utilizzando le
risorse previste dal medesimo
comma". |
2. Identico. |
2-bis. In
attesa del riordino del
Consiglio nazionale degli
studenti universitari i
componenti del predetto
organo, nominati con decreto
del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica del 2 giugno
2000, sono confermati fino
alla scadenza del mandato, in
deroga a quanto previsto
dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 491. Per il rinnovo dello
stesso Consiglio l'elettorato
attivo e passivo è attribuito
anche agli studenti iscritti
ai corsi di laurea
specialistica, ai fini
dell'elezione dei ventotto
componenti di cui allo stesso
articolo 2 del citato decreto
n. 491 del 1997. (Adeguamento degli ordinamenti didattici dei 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi". |