ALLEGATO 4

DL 212/2002: Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale (C. 3312 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

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Sopprimerlo.
1. 4.Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 1.
1. 5.Titti De Simone.

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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:
sentite le organizzazioni sindacali con le seguenti: previa contrattazione sindacale.
1. 1.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:
Per tutte le decisioni di carattere amministrativo e di carriera del personale interessato si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 2.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.
1. 3.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Martella, Tocci, Lolli.

ART. 2.

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Sopprimerlo.
* 2. 1.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Sopprimerlo.
* 2. 2.Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 1.
2. 3.Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 2.
2. 4.Titti De Simone.

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Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che, in fase di adeguamento alla situazione di fatto, sono ammessi sdoppiamenti di classi nel caso in cui il numero degli alunni di una classe sia superiore a ventisei, valutati dal dirigente scolastico tenendo

conto della continuità dell'insegnamento e della salvaguardia del gruppo classe. Lo sdoppiamento è obbligatorio quando si tratta di classi di inizio ciclo. Nel caso di sopravvenuta presenza, non prevista all'atto dell'iscrizione e della formazione delle classi, di alunno disabile la classe che non dovrà essere composta da più di venti alunni.
2. 5.Titti De Simone.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Determinazione degli organici e dei servizi). - 1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1o settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
2. 01.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333). - 1. Al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel medesimo scaglione sono in ogni caso compresi i docenti che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per almeno trecentosessanta giorni alla data del 30 giugno 2002»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) terzo scaglione: docenti in possesso di abilitazione comunque conseguita che non abbiano il requisito minimo di servizio di cui alla precedente lettera b);
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».
2. 02.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento nonché per l'accesso ai posti di istitutori ed istitutrici nelle istituzioni educative dello Stato si riconosce valore abilitante ai diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.
2. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato i diplomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.
3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 di cui al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.
4. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il titolo di specializzazione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con punteggio superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di

ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
5. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, l'interessato può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.
6. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali per almeno 180 giorni tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
2. 03.Titti De Simone.

ART. 3.

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Finanziamento delle unità scolastiche). - 1. Al fine di attribuire alle istituzioni scolastiche le risorse per l'acquisizione di ulteriori attrezzature di carattere informatico necessarie per il potenziamento delle nuove tecnologie nelle attività didattiche, e per realizzare le relative iniziative di aggiornamento dei docenti, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 30.748.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato a decorrere dall'anno 2002 in euro 30.748.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

ART. 4.

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Al comma 1, sostituire le parole:
per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti al personale docente e ricercatore con le seguenti: necessarie ad adempiere agli obblighi che provengono dalla maturazione di classi e scatti da parte del personale docente e dal contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria dai lettori di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dai collaboratori ed esperti linguistici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, riconoscere loro l'indennità integrativa speciale nelle forme e nella misura riconosciuta ed erogata a tutti gli altri lavoratori e lavoratrici del comparto, fare fronte al rinnovo del loro contratto nazionale di lavoro scaduto dal 1998.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La quantità delle risorse da destinare alla soluzione

del contenzioso aperto dai lettori e dai collaboratori ed esperti linguistici e le modalità di erogazione delle stesse saranno definite in sede della contrattazione sindacale, attualmente in corso, relativa al biennio economico 2000-2001 dei lavoratori e lavoratrici del comparto università.
4. 6.Titti De Simone.

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Al comma 1, dopo le parole:
parametri definiti aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
4. 3.Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

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Sopprimere il comma 2.
4. 5.Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 4-
bis.
* 4. 1.Bimbi.

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Sopprimere il comma 4-
bis.
* 4. 4.Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

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Al comma 4-
bis, sostituire le parole: con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: con le università.
4. 2.Bimbi.

ART. 5.

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Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5. 1.Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.
5. 2.Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

ART. 5-bis.

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Al comma 1, sostituire le parole da:
per le finalità delle forme di intervento fino alla fine del comma con le seguenti: alle incentivazioni di aggregazioni di imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;
c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.
1-ter. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.
1-quater. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:
a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;
b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.
1-quinquies. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività dì ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
1-sexies. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1-septies. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007.
1-octies. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono la circolare ministeriale di cui al citato articolo 108 della legge n. 388 del 2000.
5-bis. 1.Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone, Roberto Barbieri, Lulli, Volpini.

ART. 6.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia.»

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1»;
e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli specifici;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base

europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo».

3. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. 1 titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».
6. 9.Titti De Simone.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».
6. 9. (seconda versione).Titti De Simone.

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Al comma 1, anteporre i seguenti commi:

01. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti

musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia».
02. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento»;
6. 10. Titti De Simone.

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Al comma 1, sostituire la lettera
a-bis) con la seguente:
a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 7, i diplomi conseguiti al termine dei corsi ordinamentali della Scuola di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono equivalenti ai titoli rilasciati dalle Scuole di specializzazione - SSIS - previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. A tal fine, eccezion fatta per gli allievi che conseguano il diploma entro l'anno solare 2002, la Scuola stessa attiva con la SSIS una apposita convenzione atta a potenziare la formazione generale, rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline. Il diploma di Scuola della didattica della musica ha valore abilitante per l'insegnamento se conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle SSIS di cui alla citata legge n. 341 del 1990».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 7. Lolli, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Chiaromonte, Tocci.

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Al comma 1, lettera
a-bis), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le predette scuole di didattica della musica, opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale, rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie. Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi di didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario,

di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
* 6. 1. Angela Napoli.

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Al comma 1, lettera
a-bis), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le predette scuole di didattica della musica, opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale, rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie. Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi di didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
* 6. 2. Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

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Al comma 1, lettera
b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. I diplomi rilasciati con l'ordinamento previgente sono equiparati ai sensi della presente legge al IV anno dei corsi previsti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, con il riconoscimento dei 240 crediti didattici riferiti ai quattro anni di corso delle Accademie di Belle Arti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In via transitoria, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano alle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 il sistema dell'ETCS, ovvero il sistema di crediti europeo.
6. 14. Titti De Simone.

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Al comma 1, lettera
g), capoverso 3, sostituire le parole da: nonché ai corsi di laurea fino alla fine della lettera con le seguenti: I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 possono esser valutati dalle università nell'ambito delle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I crediti formativi acquisiti con i diplomi di cui al comma 1 possono esser valutati dalle università anche nell'ambito dei corsi di laurea specialistica e dei master di primo livello.
6. 5. Bimbi.

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Al comma 1, lettera
b), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Di conseguenza, per i nuovi compiti didattici e istituzionali, in deroga alle disposizioni espresse al comma 6 dell'articolo 2, il rapporto di lavoro, le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'emanazione della presente legge, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.
6. 3. Pistone, Bellillo, Cusumano.

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Al comma 1, lettera
b), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i

nuovi compiti didattici e istituzionali il rapporto di lavoro, le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'emanazione della presente legge, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.
6. 11. Titti De Simone.

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Al comma 1, lettera
c), capoverso 3-bis, dopo le parole: ai pubblici concorsi, inserire le seguenti: previo parere del CUN.
6. 6. Bimbi.

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Al comma 1, lettera
c), sopprimere il capoverso 3-ter.
* 6. 4. Pistone, Bellillo, Cusumano.

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Al comma 1, lettera
c), sopprimere il capoverso 3-ter.
* 6. 8. Lolli, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Martella, Chiaromonte.

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Al comma 1, lettera
c), sopprimere il capoverso 3-ter.
* 6. 12. Titti De Simone.

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Al comma 1, lettera
c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
3-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente dalle istituzioni di cui all'articolo 1.
6. 13. Titti De Simone.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo al vertice delle istituzioni una sola figura istituzionale con responsabilità sia amministrative che di direzione artistica, didattica e scientifica eletta dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti anche di altre istituzioni».
* 6. 01. Angela Napoli.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo al vertice delle istituzioni una sola figura istituzionale con responsabilità sia amministrative che di direzione artistica, didattica e scientifica eletta dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti anche di altre istituzioni».
* 6. 03. Colasio, Volpini, Gambale, Carra, Rusconi, Bimbi.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori artistici direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione artistica e della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.
** 6. 02. Angela Napoli.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter. - (Direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori artistici direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione artistica e della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.
** 6. 04. Colasio, Volpini, Gambale, Carra, Rusconi, Bimbi.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. Al fine di dare concreto avvio e sostegno all'attuazione delle legge n. 508 del 1999, finalizzata alla riqualificazione del «ruolo ad esaurimento» del personale previsto all'articolo 2, comma 6, della predetta legge, alla valorizzazione delle professionalità operanti nel settore dell'alta formazione artistica e musicale e al pieno accesso alla ricerca, è autorizzata la spesa complessiva di 30.748.000 di euro, da erogare a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999 sono aggiunte le seguenti parole: «avendo a riferimento gli organi istituzionali previsti per l'università dalla legge n. 168 del 1999, e successive modifiche e integrazioni».
6. 05. Lolli, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella.

ART. 7.

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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli studenti non residenti nella sede dell'istituto universitario che frequentano, occupanti un immobile per alloggio, all'esibizione del contratto di locazione godono del beneficio concesso ai residenti proprietari di prima casa ai fini delle spese per l'energia elettrica, acqua e gas. A tale uopo le università di riferimento rimborsano semestralmente, a consuntivo, ad esibizione della fattura, ai titolari del contratto le spese corrisposte in eccedenza.
7. 1. Ranieli, Brusco.

ART. 7-bis.

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Sopprimerlo.
* 7-bis. 1. Bimbi.

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Sopprimerlo.

* 7-bis. 2. Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

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Dopo l'articolo 7-
bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter. - 1. L'articolo 16-bis, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che

nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.
2. Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I componenti del CUN che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti appartenenti al ruolo di provenienza.
7-bis. 01. Titti De Simone.