VII Commissione - Resoconto di giovedì 31 ottobre 2002

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 9.35.

Decreto-legge 212/2002: Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale.
C. 3312 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, illustrando i contenuti del provvedimento, precisa che il decreto-legge in esame, con le modificazioni apportate in sede di conversione dal Senato, si compone di undici articoli, 8 originali, e 3 introdotti dal Senato, detta disposizioni in materia di istruzione, ricerca, università e alta formazione artistica e nazionale.
Precisa che tra le disposizioni elencate alcune sono già presenti in disegni di leggi all'esame del Parlamento.
Sottolinea che l'urgenza del presente decreto-legge è legata alla necessità di adottare misure per assicurare la razionalizzazione delle spese nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi didattiche, nonché di disporre interventi indifferibili anche di natura finanziaria nei confronti dell'università, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale.
Per quanto attiene alle autorizzazioni di spesa a valere sui fondi speciali 2002, osserva che l'urgenza del provvedimento è legata alla necessità di consentire l'impegno delle risorse entro la fine dell'esercizio finanziario 2002.
Entrando nel merito dell'articolato, sottolinea che l'articolo 1 reca due ordini di disposizioni, una concerne i docenti in situazione di soprannumerarietà, l'altra i compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Precisa che il comma 1 di tale articolo rende obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione professionale, di cui all'articolo 473 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, prima facoltativa, per i docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali. Precisa inoltre che la categoria dei docenti, ai quali si applica la norma in esame, sarà individuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Sottolinea che, perdurando la situazione di soprannumerarietà (in seguito alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione; alla partecipazione con esito negativo; alla mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale), si applicherà l'articolo 33 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che disciplina la mobilità per i pubblici dipendenti.
Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 prevede di elevare il limite di spesa, fissato dall'articolo 22, comma 7, della legge n. 448 del 2001, per la corresponsione dei compensi per la partecipazione dei presidenti e dei commissari alle commissioni per gli esami di Stato di maturità, dopo le modificazioni apportate al Senato, a 28,411 milioni di euro su l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro su l'anno 2003.
Per quanto riguarda l'articolo 2, precisa che esso interviene invece sulla disciplina della formazione delle classi, in un'ottica di contenimento della spesa, consentendo, al comma 1, la diminuzione del numero delle classi in presenza, nelle stesse, di un numero di alunni inferiore ai parametri in vigore. Precisa inoltre che il comma 2 di tale articolo prevede che non siano ammessi sdoppiamenti di classi, dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Con riferimento all'articolo 3, rileva che esso autorizza l'utilizzo di risorse, al comma 2, del fondo speciale di parte corrente (accantonamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), per far fronte, come previsto dal comma 1, ai bisogni finanziari conseguenti al subentro dello Stato in contratti stipulati dagli enti locali per assicurare i servizi di pulizia dei locali scolastici, incrementando gli stanziamenti, a favore degli uffici scolastici regionali, di euro 173.424,00 per l'anno 2003 e di euro 135.078,00 a decorrere dall'anno 2004.
Osserva che l'articolo 3-bis, introdotto al Senato da un emendamento del Governo, stabilisce che i rapporti di impiego instaurati prima della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 4 agosto 1995 si intendono validamente costituiti, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risultino documentati dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina.
Per quanto riguarda l'articolo 4, precisa che al comma 1 si autorizza l'utilizzo di 375 milioni di euro (da erogare in 5 rate annuali), per sanare situazioni debitorie delle università derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ai ricercatori.
Precisa inoltre che il comma 2 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per consentire il pagamento della base di studio agli studenti iscritti presso le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.
Sottolinea che il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell'edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Osserva che tale intervento si rende necessario, in particolare a seguito del trasferimento, dalle provincie al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle competenze in materia di edilizia per gli istituti di alta formazione artistica e musicale, operato dall'articolo 5 della legge n. 508 del 1998.
Sottolinea che il comma 4-bis prevede di inserire, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 370 del 1999, dopo la parola «tutorato», le seguenti: «e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Con riferimento all'articolo 5, rileva che esso disciplina, fatto espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 448 del 2001, l'erogazione dei compensi ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Precisa che in tal modo viene introdotto in particolare il principio che questi fondi vengano corrisposti a valere sui finanziamenti relativi alle attività di selezione e valutazione, entro un limite di spesa comunque non superiore all'1 per cento dei fondi medesimi.
Per quanto concerne l'articolo 5-bis, introdotto al Senato, osserva che esso interviene in materia di sostegno all'attività di ricerca e di sviluppo delle imprese industriali, prevedendo che la somma di 90 miliardi, assegnata dall'articolo 108, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), venga destinata agli ordinari interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, disciplinati dal decreto legislativo n. 297 del 1999 (istituito dal FAR medesimo).
In merito all'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, precisa che esso detta norme in materia di titoli rilasciati da istituzioni di alta formazione artistica e musicale, modificando in più parti l'articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Si prevede, infatti, un nuovo valore legale dei titoli conseguiti, secondo l'ordinamento previgente alla riforma degli ordinamenti didattici universitari.
Sottolinea che tali disposizioni, riconducendo in particolare al sistema dei crediti e dei debiti formativi, stabiliscono, fermo restando il requisito del possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, che i titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dalla Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, nonché gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, siano ammessi per i corsi di diploma accademico di secondo livello, nonché per il master di primo livello e per i corsi di laurea specialistica presso le università. Precisa che, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, quei titoli sono equiparati alle lauree di primo livello.
Osserva che l'articolo 7 detta disposizioni in materia universitaria, concernenti l'orientamento, il tutorato, il diritto allo studio, gli alloggi e le residenze universitarie, nonché il Consiglio nazionale degli studi universitari.
Osserva inoltre che l'articolo 7-bis proroga di 18 mesi il termine entro il quale le università sono chiamate ad adeguare l'ordinamento dei corsi di studio alla disciplina di riforma degli ordinamenti didattici, definita in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997.
In conclusione, precisa che l'articolo 8 detta disposizioni in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge e alla sua conversione in legge.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.