Sed. 225 s170 (bozze non corrette)
BOZZE NON CORRETTE

Stenografico Aula in corso di seduta

Seduta n. 225 del 19/11/2002

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1742 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (approvato dal Senato) (3312) (ore 18,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 3312)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 3312 sezione 4) nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 3312 sezione 5).
Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 3312 sezione 6).
Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3312 sezione 2).
Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3312 sezione 3).
Comunico che l'emendamento Colasio 5-bis.3 è stato ritirato.
In relazione al contenuto del decreto-legge la Presidenza non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, in quanto non strettamente attinenti alla materia trattata, i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi, già dichiarati inammissibili nel corso dell'esame in sede referente (vedi l'allegato A - A.C. 3312 sezione 1): Titti De Simone 1.3 e 2.01 e Sasso 1.6, attinenti alla disciplina delle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente; Capitelli 2.02 e Grignaffini 2.03, che disciplinano la definizione dei contingenti di personale docente, educativo ed amministrativo; Grignaffini 3.01, volto ad attribuire alle istituzioni scolastiche risorse per l'acquisizione di attrezzature informatiche; Titti De Simone 6.2, limitatamente ai commi 1 e 2, e Titti De Simone 6.4, che introducono modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina generale sulle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; Pistone 6.9 e Titti De Simone 6.6, volti ad equiparare lo stato giuridico ed il rapporto di lavoro dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale a quelli dei professori universitari, introducendo una riforma di carattere generale che eccede l'oggetto proprio del decreto-legge; Colasio 6.01, che introduce modifiche di carattere ordinamentale in materia di personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; Lolli 6.02, che attiene alla riqualificazione professionale del personale delle accademie e conservatori; Titti De Simone 7-bis.01, recante norme ordinamentali in materia di stato giuridico dei professori universitari, «sanatoria» degli statuti delle università e composizioni del CUN.
La Presidenza, sulla base degli stessi criteri, ritiene, inoltre, inammissibili le seguenti ulteriori proposte emendative, non previamente presentate in Commissione; Lolli 6.03, che attiene alla riqualificazione professionale di alcune categorie di docenti delle accademie e conservatori; Grimaldi 7.1, svolto alla costituzione del polo universitario di Enna; Titti De Simone , volto all'equiparazione dei diplomi universitari di durata triennale ai titoli universitari rilasciati dai corsi istituiti ai sensi della legge n. 127 del 1997.
È aperto il dibattito sul complesso delle proposte emendative, naturalmente sopravvissute; gli uffici affermano che sono 37 e non sono poche.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Squeglia. Ne ha facoltà.

PIETRO SQUEGLIA. Signor Presidente, senza dubbio la riconversione professionale, in qualche caso, non solo è opportuna, ma addirittura necessaria. I corsi di riconversione rendono possibile una maggiore mobilità professionale all'interno delle scuole. Ciò diventa necessario soprattutto quando si determinano situazioni di soprannumerarietà del personale docente, sia per la diminuzione della popolazione scolastica sia per il cambiamento degli ordinamenti degli studi e dei programmi. L'istituto della riconversione è una possibilità già prevista dall'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
Il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, sembra - così viene presentato - come una semplice riformulazione del citato articolo 473. In realtà, così non è. In questo caso, si introduce un elemento forte ed estremamente pericoloso: per i docenti soprannumerari la riconversione diventa obbligatoria e l'obbligatorietà apre la strada alla possibilità di collocazione in mobilità dei docenti in soprannumero e, quindi, al loro licenziamento. Infatti, il comma 3 del presente articolo, dispone che, in caso di perdurante situazione di soprannumerarietà, dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi, la mobilità e - lo ripeto - la risoluzione del rapporto del lavoro). Ed è qui il punto in cui il Governo vuole arrivare.

Con questo articolo si sta predisponendo ogni cosa per licenziare i soprannumerari (in fondo, ci si vuole sbarazzarsi di essi): con altri provvedimenti (leggi finanziarie per il 2002 e per il 2003) il Governo ha creato gli esuberi; con questo stabilisce come sbarazzarsene!
Per i soprannumerari diventa obbligatorio partecipare ai corsi di riconversione, ma ciò non sempre è possibile: la partecipazione è legata al possesso dei titoli di studio ed alla loro compatibilità con eventuali vacanze di posti in altre classi. E i docenti che non hanno un titolo di studio compatibile che fine faranno? E con un Governo come questo, che sforna provvedimenti finalizzati a ridimensionare la scuola, ci saranno mai vacanze di posti in altre classi?
Insomma, ancora una volta, al di là delle chiacchiere, la maggioranza ed il Governo dimostrano, nei fatti, cosa pensano della scuola e di quanti in essa operano. Il solo fatto di pensare di far passare un docente, attraverso un semplice corso di riconversione professionale, dall'insegnamento dell'italiano a quello del greco, o da quello di chimica a quello di matematica, significa considerare gli insegnanti non degli specialisti, ma una sorta di intrattenitori sociali! E quale danno possa derivare da siffatta considerazione, non solo ai docenti, ma soprattutto agli alunni, è facile immaginare!
Il problema è che, per questo Governo, la scuola, così com'è, è un grande spreco (rispetto a quella che il Governo ritiene di dover dare). Certo, dal suo punto di vista, il Governo ha ragione: per fornire le rotelline ad un ingranaggio e per preparare professionalità utili al sistema produttivo non è affatto necessario spendere tutti i soldi che oggi spendiamo! Noi, però, crediamo che la scuola sia qualcosa di diverso: la scuola è il più grande investimento per un paese civile; lo è per il progresso sociale, per quello civile e, soprattutto, per lo sviluppo economico. Allora, il problema non è tagliare indiscriminatamente, ma cercare di utilizzare al meglio le risorse di cui disponiamo. Non è utile, sotto questo profilo, l'approccio ragionieristico, ma quello di chi è consapevole di stare operando nel settore più strategico per un paese.
Secondo noi, il problema dei soprannumerari va affrontato collocandolo in un contesto generale di rilancio dell'autonomia della scuola e, quindi, dell'organico funzionale. Ad esempio, si potrebbe verificare la possibilità di utilizzare queste risorse umane in settori importanti nei quali si avverte la necessità di ulteriori interventi (alludo, a titolo esemplificativo, agli istituti post-diploma ed all'educazione degli adulti). Ma per fare tutto questo il paese e la scuola italiana hanno bisogno urgente di un ministro dell'istruzione per l'istruzione e non di un ministero ancillare, subordinato e funzionale ad un ministro dell'economia e delle finanze costretto a fare soldi a tutti costi per nascondere errori e per coprire incapacità (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo)!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti fatta eccezione per l'emendamento Colasio 1.9, per gli identici emendamenti Tocci 5.3 e Colasio 5.4, per l'emendamento Sasso 6.11 e l'emendamento Colasio 6.12, per i quali vi è un invito al ritiro; altrimenti anche per essi il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO CALDORO, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Titti De Simone 1.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, l'articolo 1 e 2 di questo decreto-legge, che sono collegati al settore della scuola e quindi alle politiche di razionalizzazione del settore della scuola, evidenziano una drammatica continuità con i provvedimenti già contenuti nelle ultime leggi finanziarie del Governo di centrodestra. Quindi, sostanzialmente, viene confermato un profilo politico, una filosofia di fondo, cioè quella del disinvestimento, dei tagli, della precarizzazione delle condizioni di lavoro e, quindi, nel complesso, della dequalificazione del sistema pubblico della formazione, dell'istruzione, che questo Governo sta introducendo, pezzo dopo pezzo, tra leggi finanziarie e decreti e interventi di riforma che riguardano settori strategici per lo sviluppo civile, sociale ed economico del nostro paese (compreso il settore dell'istruzione).
Per quanto riguarda l'articolo 1 possiamo dire che la continuità con i provvedimenti di disinvestimento, portata avanti fin qui da questo Governo, è drammatica. Questa linea politica, che rischia, appunto, di creare una situazione di dequalificazione drammatica del sistema pubblico dell'istruzione, è riconfermata per quanto attiene all'articolo 1, cioè, la riconversione dei docenti soprannumerari.
Noi chiediamo la soppressione di questo articolo perché non è altro che l'emblema, l'essenza di una politica di precarizzazione e di dequalificazione dell'investimento nelle risorse umane della formazione, della professionalità degli insegnanti che voi state portando avanti in modo drastico, netto, ma assolutamente drammatico. Naturalmente, siamo contrari a questo articolo non certo perché pensiamo che la mobilità sia un elemento delle politiche del lavoro della pubblica amministrazione che debba essere rimesso in discussione, ma per le modalità con cui intervenite in questo caso, circa la riconversione dei docenti soprannumerari cioè di quegli esuberi di cui siete i primi responsabili per quella politica assolutamente inaccettabile che state portando avanti in merito alla precarizzazione delle condizioni di lavoro degli insegnanti, del personale tecnico-amministrativo; quell'esubero, quella sovrannumerarietà di cui siete responsabili perché non avete previsto alcuna immissione in ruolo dei docenti di quel precariato storico che, davvero, ha raggiunto e maturato quel diritto, nel corso di tanti anni di insegnamento che hanno garantito il funzionamento della scuola pubblica. Voi, con questa politica scellerata di tagli e di precarizzazione, a questi esuberi rispondete con il licenziamento che, fra le altre cose, già avete inserito nell'ultima legge finanziaria.
Noi siamo fermamente contrari a questa politica perché non si capisce quali modalità di riconversione voi, realmente, prevediate per questi docenti soprannumerari. Non si capisce come si possa riconvertire un docente senza tenere conto della particolare materia di insegnamento in cui è abilitato e del titolo di studio specifico che possiede. Voi intervenire, come al solito, in una logica di pura ragioneria, come se la riconversione fosse solo un calcolo aritmetico. Voi proponete la licenziabilità tout court del personale in sovrannumero, di quei docenti, cioè, che, assunti con regolare contratto a tempo indeterminato nella scuola, non sono titolari di una cattedra (e non già per colpa loro ma per colpa vostra perché non avete, appunto, provveduto all'immissione in ruolo), voi prevedete la licenziabilità tout court per giustificare gli esuberi che avete determinato con i vostri provvedimenti. Introducete l'obbligatorietà dei corsi di riconversione professionale per tutti, indipendentemente dai titoli di studio e dalla possibilità di riconversione di questi titoli, in una logica, per l'appunto, di puro contenimento degli organici e di riduzione degli stessi. È l'essenza della vostra politica scolastica. Cos'altro, del resto, può significare il terzo periodo dell'articolo 1 di cui chiediamo la soppressione?
Per queste ragioni chiediamo la soppressione di questo articolo e interverremo, successivamente, con emendamenti alternativi che vanno verso la stabilizzazione dei rapporti di lavoro la reintroduzione dell'organico funzionale per la qualificazione del sistema pubblico dell'istruzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 365
Votanti 342
Astenuti 23
Maggioranza 172
Hanno votato
145
Hanno votato
no 197).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Titti De Simone 1.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere, alle cose già dette che motivavano la nostra richiesta di soppressione dell'articolo 1, che, con questo emendamento, vogliamo introdurre un sistema di buonsenso e di giustizia nelle modalità di reclutamento degli organici della scuola; quei criteri e quei principi di giustizia e di buonsenso che i provvedimenti di questo Governo hanno letteralmente spazzato via creando una vera e propria guerra fra poveri, un sistema di ingiustizia, di discriminazione, di esclusione di quel precariato storico che ha maturato il diritto ad essere immesso nella pubblica amministrazione.
Noi, con questo emendamento, vogliamo sostanzialmente reintrodurre quei criteri di giustizia che erano in vigore prima dei vostri impopolari provvedimenti e, oltretutto, attribuire alla valutazione del servizio prestato nelle scuole pubbliche il giusto valore di doppio punteggio, proprio per restituire al precariato storico il diritto di essere immesso nella scuola, diritto maturato in tanti anni di insegnamento nella pubblica amministrazione e che è stato da voi scippato. Non è soltanto un problema legato al mantenimento del posto di lavoro, per quanto anche tale aspetto sia rilevante (sono coinvolte, infatti, decine di migliaia di persone, decine di migliaia di famiglie); si tratta di un provvedimento che va in direzione di un investimento di risorse umane ed economiche in un settore che riteniamo strategico per lo sviluppo del paese: la scuola pubblica, a partire dalla formazione professionale dei docenti (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sasso. Ne ha facoltà.

ALBA SASSO. Signor Presidente, intervengo per sostenere questo emendamento. L'articolo 1 appare, infatti, molto moderato: in esso si parla di riconversione dei docenti in esubero, cosa che spesso è avvenuta nella scuola italiana. Ricordo che molti anni fa, quando la scuola cambiava, gli insegnanti di stenografia, per esempio, furono riconvertiti, attraverso adeguati corsi di formazione professionale, in insegnanti di trattamento testi. Non siamo quindi contrari ad una politica di riconversione del personale docente, purché essa sia accompagnata da giuste garanzie. Leggendo bene l'articolo 1 - in questo senso va anche l'emendamento da noi presentato - è possibile però accorgersi che non si tratta di una semplice riconversione del personale docente; tale norma, infatti, va letta insieme a tutta la politica che il Governo sta attuando in materia di istruzione, formazione e ricerca, una politica di risparmio e di contenimento della spesa, una politica che restituisce la scuola, l'università e la ricerca a politiche di settore e non a politiche centrali per lo sviluppo dell'economia e della democrazia del paese. Un elemento centrale in tale politica di riduzione e contenimento della spesa è stato sempre, dall'insediamento dell'attuale Governo, la riduzione dei posti relativi al personale docente. Parlo di 34 mila posti di insegnanti nel triennio, di una serie di misure che diminuiscono progressivamente il numero degli insegnanti di sostegno, che rendono più affollate di classe, che mettono in discussione la continuità didattica e la qualità della scuola di tutti, nonché lo stesso sistema pubblico dell'istruzione. In questo articolo vi è allora non solo la volontà di contenere le risorse e di ridurre il numero degli insegnanti, ma ve ne è anche un'altra, quella di precarizzare il lavoro docente. Questo, infatti, è stato il primo anno scolastico - sottosegretario Caldoro, lei lo sa molto bene - lo ripeto, il primo anno scolastico in cui non è stata autorizzata neanche un'immissione in ruolo.


Si tratta di 30 mila posti di ruolo che avrebbero potuto essere coperti da altrettanti aventi diritto, che sono nella scuola ma come supplenti annuali e, quindi, licenziabili. Il sospetto è che si voglia tenere il personale docente in condizioni di precariato per poterlo licenziare qualora vada avanti la controriforma del ministro Moratti che prevede una riduzione del curricolo obbligatorio. Allora, tutte queste misure servono a preparare già adesso quella riforma. Come dicevo, vi è una situazione che vuole mantenere i docenti in una condizione di precariato; oltretutto, si propone anche che, alla fine di un percorso che colpisce i più deboli (perché i docenti in esubero sono quelli che oggi hanno meno risorse e meno possibilità di essere riconvertiti e riqualificati per il lavoro docente), vi sia il licenziamento.
Inoltre, tutto questo cammino non è neanche garantito da una contrattazione sindacale. Peraltro, con riferimento a molte delle misure di questo Governo, abbiamo visto mettere in discussione proprio il ruolo del sindacato nella contrattazione, abbiamo visto modificare l'organizzazione del lavoro nonché le mansioni del personale ATA, abbiamo visto modificare la capacità di lavorare all'interno della scuola e l'autonomia di dirigenti scolastici e di personale docente. Tutto ciò è stato realizzato attraverso semplici atti del Governo: mi riferisco ai decreti ed alle misure contenute della legge di bilancio (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 379
Votanti 322

Astenuti 57
Maggioranza 162
Hanno votato sì 114
Hanno votato
no 208).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Capitelli 1.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sasso. Ne ha facoltà.

ALBA SASSO. Signor Presidente, vorrei che i colleghi riflettessero sul senso di questo emendamento. Si tratta di un emendamento molto semplice per così dire di riduzione del danno. In esso si propone semplicemente che quanto previsto dall'articolo 1 (mi riferisco alla riconversione e via dicendo), debba essere realizzato previa contrattazione sindacale. Mi sembra che con l'emendamento in esame non si chieda la luna, bensì semplicemente una garanzia per i diritti dei lavoratori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Capitelli 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 381
Maggioranza 191
Hanno votato
174
Hanno votato
no 207).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Colasio 1.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rusconi. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUSCONI. Signor Presidente, vorrei intervenire sugli emendamenti Colasio 1.7, 1.8 ed 1.9 che si riferiscono comunque all'articolo 1. Dopo aver constatato la grande disponibilità del relatore recepita dal Governo ad accogliere suggerimenti e consigli, vorrei ricordare che con l'articolo 1 si affronta il delicato problema dei docenti soprannumerari e della relativa riconversione non con il metodo della concertazione, del confronto e del rispetto dei ruoli, ma con quello dei decreti-legge, della forza dei numeri ed esclusivamente della riduzione della spesa.
Si afferma ancora una volta l'idea preventiva e aprioristica che va ridotto sensibilmente il personale della scuola. Sottolineiamo, quindi, un primo aspetto di metodo che in questi provvedimenti è anche merito.
Si tratta di un metodo che è stato, purtroppo, un dato di continuità nel mondo della scuola in questi 16 mesi. Basterebbe ricordare l'iter - e penso che molti in questa sede lo ricordino - che ha accompagnato il cambiamento nella composizione della commissione degli esami di Stato, detti anche esami di maturità. Ho un timore che ritengo, purtroppo, fondato: l'idea che il personale docente venga ridotto ad un continuo precariato. Non si capisce questo provvedimento se non leggendolo in linea e, purtroppo, in coerenza con l'articolo 25, poi diventato articolo 23, della recente legge finanziaria che prevede 34 mila docenti in meno nel prossimo triennio.
Accogliendo almeno alcuni di questi emendamenti vi sarebbe, da parte del Parlamento, un gesto di stima e di fiducia verso il corpo docente (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Colasio 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 377
Astenuti 7
Maggioranza 189
Hanno votato
166
Hanno votato
no 211).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Grignaffini 1.5 e Colasio 1.8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 386
Votanti 383
Astenuti 3
Maggioranza 192
Hanno votato
172
Hanno votato
no 211).

Passiamo all'emendamento Colasio 1.9.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ANDREA COLASIO. Prendo atto dell'invito al ritiro da parte del relatore perché, in effetti, nel decreto-legge vi è una componente poco funzionale rispetto agli obiettivi. È evidente che se riteniamo che la riconversione professionale debba comunque rappresentare un elemento di valorizzazione dell'offerta formativa - ed a tale proposito condivido le considerazioni del collega Rusconi - si debba operare con intelligenza e flessibilità. La determinazione di criteri eccessivamente rigidi può produrre, infatti, effetti non previsti.
La riconversione professionale attiva il meccanismo previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nei casi di mancata partecipazione ai corsi, nei casi in cui dopo il processo di riconversione non vi sia accettazione del nuovo profilo abilitante e nei casi di un processo di riconversione con esito negativo. Credo che tale testo negativo debba essere rivisto e modulato perché potrebbe produrre effetti dirompenti e problematici. Il decreto ministeriale n. 115, come il sottosegretario Caldoro ben sa, ha già individuato ben 7 mila soggetti rientranti in classi di concorso in esubero, quindi sovrannumerari. Esaminando in modo analitico i profili professionali e le competenze di tali soggetti troviamo, ad esempio, ancora 425 stenografi. È evidente che si imponga una procedura modulata sull'intelligenza e sulla flessibilità.
Si prevede meccanicamente l'espulsione dal sistema dell'istruzione di chi partecipa ad un corso e viene bocciato. Se il sottosegretario si impegnasse, in una circolare interpretativa, a recepire il mio emendamento secondo cui il meccanismo previsto dall'articolo scatta solo ed esclusivamente a fronte di un reiterata partecipazione a corsi professionali con esito negativo si introdurrebbe un elemento di razionalizzazione della procedura. Dunque, se l'indicazione dovesse essere in questo senso ritirerei l'emendamento.

STEFANO CALDORO, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO CALDORO, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Si tratta di un argomento già affrontato in Commissione che il Governo si impegna ad approfondire valutando anche sistemi e modalità applicative flessibili con gli adeguati livelli di garanzia.

PRESIDENTE. Onorevole Colasio, accoglie, dunque, l'invito al ritiro formulato dal relatore?

ANDREA COLASIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Titti De Simone 2.1, Grignaffini 2.5 e Colasio 2.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Questo articolo interviene sulla formazione delle classi e getta per così dire l'ultima pietra tombale su una delle conquiste più importanti in termini di qualità del sistema pubblico dell'istruzione, quella appunto dell'organico funzionale. Con l'articolo 2, del quale chiediamo la soppressione, di fatto si prevede la possibilità di accorpare classi, considerate sottodimensionate in sede di organico di fatto, quindi all'inizio dell'anno scolastico. Si dà quindi la possibilità di accorpare più classi all'inizio dell'anno scolastico e di non effettuare sdoppiamenti oltre ai numeri previsti e fissati rigidamente dal ministero.
Ancora una volta siamo davanti ad una logica di mera spesa, di mero taglio di investimenti, quindi ad una logica del tutto aritmetica, che va totalmente a danno della qualità del sistema pubblico dell'istruzione, alimentando il numero dei docenti soprannumerari, i quali appunto a seguito dei tagli delle classi si troveranno in una condizione di mobilità, da voi poi spinti verso quei corsi di riconversione coatti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Del resto, questa logica di fondo è ben delineata dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, che espressamente dice che questa norma ha lo scopo di fissare regole più severe - gettando un'ombra sull'intera classe dei dirigenti scolastici, come se fossero sostanzialmente dei lassisti che sperperano risorse ai danni dello Stato -, richiamandosi alla necessità di valutare strettamente le necessità effettive degli istituti, in modo da evitare aumenti di spesa.
Mi sembra evidente che anche con questo articolo siamo di fronte all'ennesimo intervento che va nella direzione di una dequalificazione complessiva del sistema della scuola pubblica, verso la cancellazione dell'organico funzionale e di quel rapporto funzionale docenti-studenti che è stato alla base dei provvedimenti più importanti adottati in materia negli ultimi anni, anche se all'interno di riforme di cui abbiamo complessivamente contestato il profilo di fondo. Siamo ancora una volta davanti alla logica del taglio di investimenti e di spese, che va naturalmente ad influire sulla qualità dell'insegnamento, che alimenta il precariato e quell'esubero di docenza, a cui voi poi rispondete con il licenziamento tout court di cui all'articolo 1 del decreto-legge.
Per queste ragioni, oltre che chiedere la soppressione di questo articolo 2, con successivi emendamenti intendiamo appunto intervenire su questa materia con proposte diametralmente alternative, che mirano a reintrodurre l'organico funzionale, a modificare (in senso naturalmente positivo) il rapporto docenti-studenti e quindi complessivamente che vanno incontro all'esigenza di una scuola pubblica che davvero sia al servizio degli studenti, dei cittadini e dei docenti (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rusconi. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUSCONI. Vorrei intervenire sull'articolo 2, facendo in particolare riferimento agli emendamenti Colasio 2.6, 2.7 e 2.8. Di fatto l'approvazione dell'articolo 2 porterebbe - o porterà di fatto - a calpestare il concetto di autonomia scolastica, che rappresenta uno di quei concetti per i quali, per anni, gli schieramenti dell'una e dell'altra parte politica si sono battuti rivendicandosi dei meriti; porterà anche a reintrodurre, in modo forzoso e coatto, un'idea centralistica del Ministero dell'istruzione verso i singoli istituti.
Anzi, siccome l'esigenza palese è la riduzione della spesa, l'adeguamento tra organico di diritto e organico di fatto è singolarmente possibile in una sola direzione: quella della riduzione delle classi.
Vorrei terminare il mio intervento, evidenziando l'assurdità di questa scelta. Infatti, si avranno - e, soggiungo, naturalmente - dirigenti scolastici, responsabili di misure di accorpamenti di classi, che diventano completamente responsabili quando, dopo l'inizio dell'anno scolastico - magari a causa dell'ingresso in una classe di un ragazzo disabile o di un ragazzo con problemi -, occorre sdoppiare una classe. In questo caso, è totalmente vietato al dirigente scolastico di assumere iniziative. Ciò dovrebbe costituire motivo di riflessione per tutti (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sasso. Ne ha facoltà.

ALBA SASSO. Signor Presidente, anche noi chiediamo la soppressione di questo articolo 2.
Voglio premettere che non siamo mai stati d'accordo sugli sprechi, in quanto intendiamo realizzare una razionalizzazione del sistema. Con questo articolo, invece, il Governo non si occupa di razionalizzare, ma di tagliare. Delle quattro operazioni dell'aritmetica, questo esecutivo conosce molto bene la sottrazione delle risorse, conosce molto bene la divisione e conosce anche l'addizione, classi che si aggiungono ad altre classi, accorpamenti.
Tuttavia, intendo segnalare una questione. Il meccanismo delicato di formazione delle classi non può essere una pura e semplice operazione aritmetica. L'articolo 2 del decreto-legge in esame rende più crudele quella legge derivata dal decreto sull'ordinato avvio dell'anno scolastico, che già prevedeva gli accorpamenti delle classi.
Questo decreto-legge stabilisce che è possibile diminuire il numero delle classi qualora il numero degli alunni per classe sia inferiore ai parametri in vigore. Ma ciò può essere attuato nel momento in cui si definisce l'organico di diritto, nel momento in cui si autorizzano le classi, non può essere realizzato - come invece è avvenuto anche lo scorso anno per le classi intermedie - quando all'inizio dell'anno ci si ritrova con classi meno numerose.
Soprattutto, questo decreto-legge impedisce lo sdoppiamento delle classi quando, all'inizio dell'anno, il dirigente scolastico, nella sua autonomia - che è un'autonomia che viene sempre confrontata con gli organi di partecipazione democratica -, si trova di fronte a situazioni quali l'aumento di alunni stranieri, la presenza di handicap non dichiarati o di alunni ripetenti.
Allora, perché un dirigente scolastico che, sicuramente, non è una persona che vuole sperperare i soldi dello Stato, non può sdoppiare le classi? Perché accorpare le classi, facendo in modo che ai ragazzi non venga garantita la continuità didattica?
A mio avviso, tutte queste misure non tendono ad una razionalizzazione del sistema, in quanto si tratta di misure adottate un po' alla cieca, che colpiscono soprattutto la qualità del sistema, l'offerta formativa e il diritto allo studio dei ragazzi e delle ragazze.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Titti De Simone 2.1, Grignaffini 2.5 e Colasio 2.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 379
Maggioranza 190
Hanno votato
168
Hanno votato
no 211).

EMENDAMENTI

Relatore: SANTULLI

N. 1.

Seduta del 19 novembre 2002


EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO TRASMESSO DAL SENATO

ART. 1.
(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola).

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Sopprimerlo.
1. 1. Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 1.
1. 2. Titti De Simone.

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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali con le seguenti: previa contrattazione sindacale.
1. 4. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: d'intesa con.
1. 7. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: personale interessato, con le seguenti: Per tutte le decisioni di carattere amministrativo e di carriera del personale interessato si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*1. 5.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: personale interessato, con le seguenti: Per tutte le decisioni di carattere amministrativo e di carriera del personale interessato si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*1. 8.Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ovvero di partecipazione, con aggiungere la seguente: reiterato.
1. 9. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con lo specifico titolo di studio richiesto, è raddoppiata. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.
1. 3. Titti De Simone.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.
1. 6. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Martella, Tocci, Lolli.


ART. 2.
(Accorpamenti e sdoppiamenti di classi).

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Sopprimerlo.
*2. 1.Titti De Simone.

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Sopprimerlo.
*2. 5.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Sopprimerlo.
*2. 6.Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Sopprimere il comma 1.
**2. 2.Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 1.
**2. 7.Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Sopprimere il comma 2.
*2. 3.Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 2.
*2. 8.Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che, in fase di adeguamento alla situazione di fatto, sono ammessi sdoppiamenti di classi nel caso in cui il numero degli alunni di una classe sia superiore a ventisei, valutati dal dirigente scolastico tenendo conto della continuità dell'insegnamento e della salvaguardia del gruppo classe. Lo sdoppiamento è obbligatorio quando si tratta di classi di inizio ciclo. Nel caso di sopravvenuta presenza, non prevista all'atto dell'iscrizione e della formazione delle classi, di alunno disabile la classe non deve essere composta da più di venti alunni.
2. 4.Titti De Simone.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, d'intesa tra il dirigente dell'istituzione scolastica e il direttore regionale, si può procedere allo sdoppiamento delle classi , anche dopo l'inizio dell'anno scolastico, qualora la rimodulazione degli alunni iscritti ad una classe sia tale da non pregiudicare il buon andamento della didattica.
2. 9. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento nonché per l'accesso ai posti di istitutori ed istitutrici nelle istituzioni educative dello Stato si riconosce valore abilitante ai diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.
2. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato i diplomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.
3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.
4. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il titolo di specializzazione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con punteggio superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
5. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, l'interessato può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.
6. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del decreto interministeriale del 24 novembre 1998, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
2. 01.Titti De Simone.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Determinazione degli organici e dei servizi). - 1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1o settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
2. 02. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333). - 1. Al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel medesimo scaglione sono in ogni caso compresi i docenti che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per almeno trecentosessanta giorni alla data del 30 giugno 2002»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) terzo scaglione: docenti in possesso di abilitazione comunque conseguita che non abbiano il requisito minimo di servizio di cui alla precedente lettera b);
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».
2. 03. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.


ART. 3.
(Finanziamento degli uffici scolastici regionali).

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. 01. - (Finanziamento delle unità scolastiche). - 1. Al fine di attribuire alle istituzioni scolastiche le risorse per l'acquisizione di ulteriori attrezzature di carattere informatico, necessarie per il potenziamento delle nuove tecnologie nelle attività didattiche, e per realizzare le relative iniziative di aggiornamento dei docenti, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 30.748.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato a decorrere dall'anno 2002 in euro 30.748.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.


ART. 4.
(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999).

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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per sanare fino a: ricercatore con le seguenti: necessarie ad adempiere agli obblighi che provengono dalla maturazione di classi e scatti da parte del personale docente e ricercatore e dal contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria dai lettori di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dai collaboratori ed esperti linguistici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, riconoscere loro l'indennità integrativa speciale nelle forme e nella misura riconosciuta ed erogata a tutti gli altri lavoratori e lavoratrici del comparto, fare fronte al rinnovo del loro contratto nazionale di lavoro scaduto dal 1998.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La quantità delle risorse da destinare alla soluzione del contenzioso aperto dai lettori e dai collaboratori ed esperti linguistici e le modalità di erogazione delle stesse sono definite in sede della contrattazione sindacale, in corso al mese di novembre 2002, relativa al biennio economico 2000-2001 dei lavoratori e lavoratrici del comparto università.
4. 1.Titti De Simone.

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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per sanare fino a: ricercatore con le seguenti: necessarie ad adempiere agli obblighi che provengono dalla maturazione di classi e scatti da parte del personale docente e ricercatore e dal contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria dai lettori di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dai collaboratori ed esperti linguistici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 95 milioni.
4. 2.Titti De Simone.

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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: parametri definiti aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
4. 5. Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

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Sopprimere il comma 2.
4. 3.Titti De Simone.

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Al comma 2, sopprimere le parole: e agli istituiti universitari non statali legalmente riconosciuti.
4. 4.Titti De Simone.

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Sopprimere il comma 4-bis.
*4. 6.Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

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Sopprimere il comma 4-bis.
*4. 7.Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.


ART. 5.
(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

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Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*5. 1.Tocci, Martella, Grignaffini.

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Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*5. 2.Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.
**5. 3.Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.
**5. 4.Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.


ART. 5-bis.
(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo).

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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità alle aggregazioni di piccole e medie imprese.
5-bis. 2. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999. n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
5-bis. 3. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;
c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.
5-bis. 4. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non può superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.
5-bis. 5. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.


ART. 6.
(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).

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Sopprimerlo.
6. 1.Titti De Simone.

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Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia.»

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1";

e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
"h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli specifici;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo".

3. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"».
6. 2.Titti De Simone.

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Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».
6. 3.Titti De Simone.

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Al comma 1, premettere i seguenti:
01. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia».

02. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento».
6. 4.Titti De Simone.

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Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, sostituire le parole da: di specifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 7, i diplomi conseguiti al termine dei corsi ordinamentali della Scuola di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono equivalenti ai titoli rilasciati dalle Scuole di specializzazione (SSIS) previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. A tal fine, eccezion fatta per gli allievi che conseguano il diploma entro l'anno solare 2002, la Scuola stessa attiva con la SSIS una apposita convenzione atta a potenziare la formazione generale, rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline. Il diploma di Scuola della didattica della musica ha valore abilitante per l'insegnamento se conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle SSIS di cui alla citata legge n. 341 del 1990«.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6. 11.Sasso.

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Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le predette scuole di didattica della musica, opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale, rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie. Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi di didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
6. 12. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diploma di scuola didattica della musica ha valore abilitante per l'insegnamento se conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.
6. 13. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e abbia svolto documentata attività di tirocinio nella scuola secondaria, secondo le forme previste dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
6. 14. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

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Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
3. I diplomi rilasciati con l'ordinamento previgente sono equiparati ai sensi della presente legge al quarto anno dei corsi previsti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, con il riconoscimento dei 240 crediti didattici riferiti ai quattro anni di corso delle Accademie di belle arti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In via transitoria, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si applicano alle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 il sistema dell'ETCS, ovvero il sistema di crediti europeo.
6. 5.Titti De Simone.

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Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: previo riconoscimento aggiungere le seguenti: da parte dell'università.
6. 15. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Di conseguenza, per i nuovi compiti didattici e istituzionali, in deroga alle disposizioni espresse al comma 6 dell'articolo 2, il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto legge è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.
6. 9.Pistone, Bellillo, Cusumano.

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Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i nuovi compiti didattici e istituzionali il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.
6. 6.Titti De Simone.

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Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-bis.
6. 10. Pistone, Bellillo, Cusumano.

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Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.
6. 16. Lolli, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Martella, Chiaromonte.

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Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
3-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente dalle istituzioni di cui all'articolo 1.
6. 7.Titti De Simone.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il comma 6 dell'articolo 207 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
6. 8. Titti De Simone.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6. 17. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
A. 6-ter. - (Direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione artistica e della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.
6. 01. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Al fine di dare concreto avvio e sostegno all'attuazione delle legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508, finalizzata alla riqualificazione del «ruolo ad esaurimento» del personale previsto all'articolo 2, comma 6, della predetta legge, alla valorizzazione delle professionalità operanti nel settore dell'alta formazione artistica e musicale e al pieno accesso alla ricerca, è autorizzata la spesa complessiva di 30.748.000 di euro, da erogare a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte, in fine, le parole: «avendo a riferimento gli organi istituzionali previsti per l'università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni.
6. 02. Lolli, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Al fine di razionalizzare la struttura didattica di accademie e conservatori e di riqualificare la professionalità di alcune categorie di docenti, vengono istituite le cattedre di «pratica del repertorio vocale» e «pratica del repertorio coreutico», in sostituzione dei posti di «accompagnatore al pianoforte» e «pianisti accompagnatori» presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza. Il personale già impiegato come accompagnatore di pianoforte e come pianista accompagnatore presso conservatori e presso l'Accademia nazionale di danza, confluisce presso le nuove cattedre.
6. 03. Lolli, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci.


ART. 7.
(Attività di servizio per gli studenti universitari).

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Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. In relazione alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, al fine di favorire il diritto allo studio nella regione Sicilia e riequilibrare il sistema universitario dell'isola, avviando il progressivo decongestionamento degli atenei esistenti, il polo universitario di Enna viene costituito in quarto ateneo della Sicilia. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a determinare, sentito il governo regionale, la natura giuridica e la struttura accademica della nuova istituzione, integrando di conseguenza il piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Fino alla vigenza del predetto piano triennale, gli oneri per il funzionamento della nuova istituzione continuano ad essere totalmente sostenuti dalla Regione siciliana e dal consorzio di enti locali che in atto gestisce il polo universitario.
7. 1.Grimaldi.


ART. 7-bis.
(Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università).

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Sopprimerlo.
7-bis. 2. Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I diplomi universitari di durata triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono equiparati ai titoli universitari rilasciati dei corsi istituiti con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
7-bis. 1. Titti De Simone.

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Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - 1. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.
2. Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti appartenenti al ruolo di provenienza.
7-bis. 01. Titti De Simone.