VII Commissione - Resoconto di giovedì 7 novembre 2002

ATTI DEL GOVERNO

...OMISSIS...

Giovedì 7 novembre 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 15.30.

Decreto-legge 212/2002: Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale.
C. 3312 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2002.

Ferdinando ADORNATO, presidente, dà conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, VI e X e del parere favorevole, con condizione e osservazioni, espresso dalla V Commissione. Avverte che non è ancora pervenuto il parere della XI Commissione.
Avverte inoltre che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo del decreto-legge in esame (vedi allegato 4).
Ricorda che ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, devono essere considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.
Alla luce di tale parametro, presentano profili di dubbia ammissibilità i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:
l'emendamento Sasso 1.3 e gli articoli aggiuntivi Grignaffini 2.02 e Titti De Simone 2.03, che in vario modo incidono sulla disciplina delle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria; al proposito, sottolinea che le norme dell'articolo 6 del decreto-legge, relative al valore dei titoli rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, incidono sulla formazione delle graduatorie solo indirettamente e limitatamente agli insegnamenti artistici e musicali; l'articolo aggiuntivo Grignaffini 2.01, in materia di determinazione degli organici, che disciplina in maniera innovativa la definizione dei contingenti di personale docente, educativo e amministrativo; al proposito, rileva che le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge hanno riflessi solo indiretti sulle dotazioni

organiche; l'articolo aggiuntivo Grignaffini 3.01, volto ad attribuire alle istituzioni scolastiche risorse per l'acquisizione di attrezzature informatiche, materia che non trova riscontro nel testo del decreto-legge; gli emendamenti Titti De Simone 6.9, limitatamente ai commi 1 e 2, e 6.10, nonché gli articoli aggiuntivi Angela Napoli 6.01 e 6.02 e Colasio 6.03 e 6.04, che introducono modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina generale sulle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge n. 508 del 1999 (finalità e criteri del riordino e suo campo di applicazione, rapporto di lavoro del personale docente e via dicendo; individuazione degli organi direttivi delle istituzioni e attribuzione ad essi della qualifica dirigenziale); al proposito, rileva che le norme recate dal decreto-legge in tale materia sono limitate al valore dei titoli rilasciati dalle istituzioni (articolo 6) e al finanziamento delle loro attività edilizie (articolo 4, comma 3); in tal senso, appare ammissibile il comma 3 dell'emendamento Titti De Simone 6.9, che riguarda la validità dei diplomi; gli emendamenti Pistone 6.3 e Titti De Simone 6.11, volti ad equiparare lo stato giuridico e il rapporto di lavoro dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale a quelli dei professori universitari; al proposito, benché l'intervento appaia indirettamente funzionale alle nuove norme sulla validità dei titoli rilasciati dalle istituzioni ai fini dell'accesso alle lauree specialistiche, esso introduce una riforma di carattere generale, che eccede evidentemente l'oggetto proprio del decreto-legge; l'articolo aggiuntivo Grignaffini 6.05, volto a stanziare risorse per la riqualificazione del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, per il quale valgono a fortiori le considerazioni appena svolte; l'emendamento Ranieli 7.1, recante norme agevolative per le spese di soggiorno (energia elettrica, acqua, gas) degli studenti universitari non residenti; al proposito rileva che la disposizione dell'articolo 7, comma 2, in materia di edilizia universitaria, si limita ad intervenire ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti; l'articolo aggiuntivo Titti De Simone 7-bis.01, recante norme ordinamentali in materia di stato giuridico dei professori universitari, «sanatoria» degli statuti delle università e composizione del CUN, che intervengono in materie che non trovano diretto riscontro nel decreto-legge.
Invita pertanto i presentatori dei richiamati emendamenti ed articoli aggiuntivi a ritirarli in questa sede, anche ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea. Ritiene peraltro che il contenuto della maggior parte di essi troverebbe più adeguata collocazione in appositi ordini del giorno, da presentare anch'essi al momento dell'esame in Assemblea.

Walter TOCCI (DS-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti, si sofferma preliminarmente sui contenuti dell'articolo 5 del decreto-legge, che fa riferimento ai compensi da erogare a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca. A tale riguardo, ritenendo opportuno un chiarimento in merito alla individuazione di tali organismi ed alle effettive attività da loro svolte, sottolinea la necessità che la VII Commissione predisponga un emendamento in tal senso, per una questione di trasparenza nei confronti del Parlamento. Osserva quindi che, per la copertura finanziaria dei suddetti organismi, si attinge a vari capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a differenza di quanto avveniva nel passato, quando era previsto un apposito fondo. Rileva che il sistema individuato dall'articolo 5 comporterà ulteriori tagli agli stanziamenti a favore della ricerca. Giudica inaccettabile il fatto che, poiché quelle commissioni e quei comitati hanno iniziato a lavorare senza una copertura finanziaria, si debba ora attingere ad altri capitoli di spesa. A tale riguardo, propone quindi l'eliminazione di quella destinazione di spesa.
Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 5-bis, che interviene in materia di sostegno all'attività di ricerca e di

sviluppo da parte delle imprese industriali, prevedendo una diversa destinazione della somma di 90 miliardi di vecchie lire assegnata dall'articolo 108, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). Dichiara di non condividere i contenuti di tale articolo, che comporterà, tra l'altro, le seguenti conseguenze: in primo luogo, non si darà certezze all'imprenditore che intende investire nel settore della ricerca; in secondo luogo, si sottrarranno dei poteri al Parlamento poiché, con tale previsione normativa, si sta decidendo di delegare al Ministero dell'industria (ora Ministero delle attività produttive) la decisione relativa all'attribuzione dei fondi. Con tali previsioni, quindi, non solo verranno sottratti 90 miliardi di vecchie lire a favore della ricerca, ma si costringeranno gli imprenditori a seguire delle procedure burocratiche nell'eventualità in cui intendano investire in tale ambito.
Precisa che la motivazione della sottrazione di tali fondi è da rinvenirsi nel fatto che l'articolo della finanziaria prima richiamato era vincolato dalla predisposizione di un regolamento che il Governo non è stato ancora in grado di predisporre.
In conclusione, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 5-bis.1 che prevede, tra l'altro, il ricorso allo strumento del credito di imposta, che è un meccanismo particolarmente efficace per l'allocazione degli incentivi.

Giovanni LOLLI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che nel suo intervento del 5 novembre 2002, sul provvedimento in titolo, ha inteso rilevare che ritiene opportuno estendere l'equiparazione dei titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori all'accesso alla laurea specialistica, richiamando la soluzione adottata nel caso della trasformazione degli ISEF.

Ferdinando ADORNATO, presidente, prende atto di tale precisazione.
Invita il relatore ed i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Titti De Simone 1.4 e 1.5, Grignaffini 1.1 e 1.2. Nell'invitare i presentatori degli identici emendamenti Grignaffini 2.1 e Titti De Simone 2.2 e dell'emendamento Titti De Simone 2.3, altrimenti il parere è contrario, esprime parere contrario sugli emendamenti Titti De Simone 2.4 e 2.5. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Titti De Simone 4.6 e 4.5, Martella 4.3, sugli identici emendamenti Bimbi 4.1 e Martella 4.4, nonché sugli emendamenti Bimbi 4.2, Tocci 5.1 e 5.2 e sull'articolo aggiuntivo Tocci 5-bis.1.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, per quanto riguarda l'emendamento Titti De Simone 6.9, ricorda che esso è stato dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 1 e 2.

Titti DE SIMONE (RC) dichiara di riformulare il suo emendamento 6.9 (seconda versione), eliminando dal testo i commi dichiarati inammissibili (vedi allegato 4).

Paolo SANTULLI (FI), relatore, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento Lolli 6.7, invita i presentatori degli identici emendamenti Angela Napoli 6.1 e Colasio 6.2 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere contrario sull'emendamento Titti De Simone 6.14.
Nell'invitare il presentatore dell'emendamento Bimbi 6.5 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario, esprime parere contrario sull'emendamento Bimbi 6.6, sugli identici emendamenti Pistone 6.4, Lolli 6.8 e Titti De Simone 6.12, nonché sull'emendamento Titti De Simone 6.13. In conclusione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bimbi 7-bis.1 e Martella 7-bis.2.

Il sottosegretario Stefano CALDORO esprime parere conforme.

Ferdinando ADORNATO, presidente, prende atto che l'emendamento Sasso 1.3, gli articoli aggiuntivi Grignaffini 2.01 e 2.02, Titti De Simone 2.03, Grignaffini 3.01, gli emendamenti Pistone 6.3 e Titti De Simone 6.11 e 6.10, nonché gli articoli aggiuntivi Colasio 6.03 e 6.04 e Bimbi 7-bis.1, sono stati ritirati ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 8.30.

La seduta termina alle 15.55.