Testo del DdL presentato dall'Onorevole Colasio

“INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 508/99”


Onorevoli Colleghi,


       dopo tre anni dall’emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che fortemente ha inciso nell’ambito delle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali riconoscendo finalmente l’applicazione del dettato costituzionale di cui all’art. 33, rimangono aperti alcuni problemi che richiedono, per una compiuta attuazione dei principi insiti nella legge stessa, un ulteriore intervento legislativo ad integrazione e modifica di alcuni aspetti non compiutamente affrontati al momento dell’emanazione della stessa legge 508.
       Occorre altresì ricordare che dal ’99, data di approvazione unanime da parte del Parlamento della legge 508, poco il MIUR ha sin qui operato a favore di queste Istituzioni ed i regolamenti previsti nella medesima legge hanno subito lungaggini inspiegabili e sono stati e sono oggetto di contrastatissimi iter. Infatti, ci appare in simili atteggiamenti una quasi volontà pervicace di voler tradire le intenzioni del Parlamento e pertanto lo spirito della legge. A questa situazione va aggiunta l’altrettanta volontà espressa dal MIUR nel tagliare risorse già esigue, se non risibili, in godimento delle Istituzioni dell’AFAM per il loro funzionamento (vedesi stanziamenti 2001-2003), atteggiamento che ha addirittura portato a non prevedere, nonostante la possibilità di attingere ai fondi previsti per il settore dell’università, comprensivo anche dell’ Alta Formazione artistica, i fondi necessari per l’apertura della contrattazione nell’apposito Comparto. E’ altresì necessario riconoscere il ruolo dirigenziale, per i direttori durante la loro funzione e per i direttori amministrativi. Ciò dovrebbe avvenire per la identificazione di queste figure con le funzione di vertice di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario. Questo è l’obiettivo dell’art. 2.

La legge 268/02 riconosce il valore abilitante dei diplomi di didattica della musica solo per l’educazione musicale.
Per lo strumento musicale, invece non è previsto alcun luogo dove conseguire la necessaria abilitazione, non è culturalmente auspicabile, e quindi sostenibile (come purtroppo si paventa) l’estensione, allo strumento, della abilitazione in educazione musicale.
L’articolo 1 ha argomenti coerenti con l’oggetto del decreto legge: riguarda infatti un provvedimento urgente da emanare per l’inizio dell’anno accademico 2003/2004.
L’articolo aggiuntivo è coerente con l’articolo 5 della legge di riforma dei cicli del ministro Moratti che prevede che la formazione degli insegnanti (quindi anche quelli di strumento musicale nella scuola) avvenga nelle istituzioni AFAM.
La proposta è limitata nel tempo (fino agli ordinamenti didattici) e serve unicamente a colmare un vuoto, (ad esempio, nelle recenti procedure di integrazione delle graduatorie per l’immissione in ruolo del personale docente, non sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie di strumento musicale).
Il CNAM si è più volte espresso positivamente sulla necessità che i conservatori di musica istituiscano percorsi abilitanti all’insegnamento dello strumento musicale nella scuola.
Le altre strutture che rilasciano le abilitazioni all’insegnamento (le SSIS universitarie) hanno durata biennale, mentre le scuole di didattica della musica durano per quattro anni. E’ urgente quindi un riallineamento della durata della scuola didattica della musica in coerenza con i dettati della citata riforma dei cicli che prevede che la formazione degli insegnanti debba essere per tutti di uguale durata.

Gli art. 3 e 4, intervengono su alcuni aspetti puramente tecnici che si sono evidenziati nelle fasi applicative della legge 508/99.

Risulta infine anacronistico se non scandaloso che i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati – Istituti di alta cultura ai sensi dell’art. 33 della Costituzione – a differenza delle Accademie debbano, a tutt’oggi e contro ogni logica, rilasciare un diploma superiore di laurea a dei privatisti, con ciò foraggiando un lucroso mercato sotterraneo (art. 5).


Testo del DdL

Art. 1

All’articolo 2, comma 5 della legge 508/99 aggiungere infine:

I titoli con valore abilitante per l’insegnamento delle discipline artistiche e musicali di tutti gli ordine di scuola secondaria sono rilasciati elusivamente dalle Istituzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro viene istituita una apposita classe di concorso per l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Alle Istituzioni di cui al comma 1 è altresì demandato l’aggiornamento e la formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria relativamente alle discipline artistiche e musicali con modalità che saranno individuate con apposito decreto ministeriale.
Per l’inizio dell’anno accademico 2003/2004 e fino all’entrata in vigore degli ordinamenti didattici di cui alla legge 508/99, l’organizzazione e i percorsi formativi delle scuole di didattica della musica saranno riformulati con decreto del MIUR, per consentire il rilascio di abilitazioni all’insegnamento anche per lo strumento musicale nella scuola.



Art. 2

L’art. 2 comma 6 della Legge 508/99 è così sostituito:

6. La normativa vigente per il personale docente delle università si applica, in relazione allo stato giuridico ed economico, anche al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori. L’inquadramento nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti del personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione avverrà con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Il personale assunto dalle suddette graduatorie ad esaurimento è anche esso inquadrato nelle tre fasce della docenza universitaria secondo i criteri che saranno previsti nel citato decreto ministeriale. Esaurite le graduatorie gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2 comma 7 lett. e) della legge 508/99 mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Gli incarichi possono essere rinnovati con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dell’apposito comparto già costituito al fine di valorizzare le particolari professionalità. Ai Direttori amministrativi in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la dirigenza. I Direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell’incarico, assumono tutte le funzioni precedentemente attribuite ai Presidenti ed hanno funzioni e attribuzioni dirigenziali.



Art. 3


All’articolo 2, comma 8 della legge 508/99 aggiungere:
“m) è costituito il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.”


Art. 4


L’art. 3 della legge n. 23 del 11 gennaio 1996 si deve intendere abrogato a seguito dell’emanazione della legge 508/99. Pertanto, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’emanazione della presente legge, i relativi fondi vengono trasferiti al bilancio del M.I.U.R.


Art. 5


All’art. 2 della legge 508/99 aggiungere il seguente comma:

10. Agli esami presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati afferenti al periodo medio e superiore degli studi non sono ammessi candidati privatisti.