SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI Legislatura

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1451

d'iniziativa dei senatori:

Asciutti Franco, Barelli Paolo, Bevilacqua Francesco, De Eccher Cristiano, De Feo Diana, Firrarello Giuseppe, Poli Bortone Adriana, Serafini Giancarlo, Valditara Giuseppe

"Norme per la valorizzazione del sistema
dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale
"

Onorevoli Senatori. -
Con il presente Disegno di Legge si intende equiparare i diritti e gli interessi degli studenti italiani a quelli dei loro colleghi europei, procedendo al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori italiani, anche in vista del termine del Processo di Bologna, che si concluderà nel 2010 con la messa a regime di un sistema di titoli accademici comparabili.
Com'è noto il "Processo di Bologna" è un processo di riforma a carattere europeo che si propone di realizzare entro il 2010 uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore; un processo la cui peculiarità è data dalla partecipazione di 46 paesi europei con il sostegno di alcune organizzazioni internazionali.
In buona sostanza, esso rappresenta un grande sforzo di convergenza dei sistemi universitari dei paesi partecipanti che sta coinvolgendo direttamente tutte le istituzioni europee e le loro componenti. L'obiettivo perseguito è che nel 2010 i sistemi di istruzione superiore dei paesi europei e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire:

  • la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio
  • la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi o trovare un'occupazione in un altro paese europeo
  • una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di paesi extra europei
  • l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa.

  • A tal proposito è opportuno rammentare che già nel 2006 la competente Commissione di Bruxelles ha accolto la petizione avverso i ritardi nel dare completa esecuzione alla Legge 508/99, con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da Accademie e Conservatori, e che il Presidente della Commissione per le petizioni, Marcin Libici, ha sollecitato al riguardo le competenti autorità italiane scrivendo tra l'altro: "In effetti, dall'istruttoria e dall'esame in commissione del parere rilasciato dalla Commissione esecutiva nella riunione del 3 maggio 2006, è emerso che la lacuna sussiste per la mancanza del regolamento d'esecuzione della predetta normativa. Tale inerzia del legislatore italiano è suscettibile di provocare una discriminazione di trattamento incompatibile con la libertà di circolazione dei lavoratori, stabilita dagli artt. 39 e ss, del Trattato sull'Unione europea, anche nei confronti di cittadini di altri Paesi membri che effettuino i loro studi nei Conservatori italiani o successivamente al riconoscimento accademico in Italia, intendano svolgere l'attività all'estero" (rif. petizioni 338 e 410/2005).
    Il Parlamento Europeo, inoltre, al punto 35 della Risoluzione del 7 giugno 2007 sullo Statuto sociale degli artisti, "invita la Commissione ad incoraggiare e favorire la mobilità degli studenti europei delle discipline artistiche, attraverso l'intensificazione dei programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle scuole artistiche nazionali sia su scala europea che su scala extra-europea".
    Gli articoli, infine, che mirano a risolvere i problemi rilevati in fase di applicazione della Legge 508/99 di Riforma delle Accademie e dei Conservatori stessi sono i seguenti:

    Art. 1
    Comma 1. Negli ultimi vent'anni tutti i Paesi progrediti hanno rivisto e riformulato il percorso formativo degli studi artistici, riordinandolo dai primi gradi di studio sino al raggiungimento di un titolo finale equipollente alla laurea. In tal senso si sono regolati tutti i Paesi europei ad eccezione dell'Italia che, definito per antonomasia il Paese delle Arti, a tutt'oggi non ha ancora ultimato il relativo processo di Riforma; e ciò, nonostante detto processo, iniziato alla fine degli anni Settanta, si sia concluso con una buona Legge di Riforma (Legge 21 dicembre 1999, n. 508), approvata all'unanimità dal Parlamento. Legge purtroppo a tutt'oggi non ancora attuata in tutte le sue parti.
    II presente articolo pertanto va a sanare una improvvida latitanza che, a fronte di un percorso di studi nettamente superiore a quello di altre nazioni, per contenuti e capacità intrinseche del personale docente, nella pratica non rilascia ancora alcun titolo spendibile. Una situazione del genere pone in stato di inferiorità i nostri studenti di fronte ai loro colleghi stranieri che, dopo aver conseguito una laurea nel proprio Paese vengono a proseguire i loro studi in Italia, dove non esiste ancora riconoscimento dei titoli previsti dal nuovo sistema europeo, ma dove essi possono acquisire quel bagaglio culturale artistico che rimane prerogativa italiana.
    Sempre al comma 1, viene individuata inoltre Ia necessaria equipollenza con le lauree dell'area umanistica per rendere il titolo spendibile secondo quanto previsto dalla Legge 508 (art 2, c. 5); si fa presente che, rispetto, per esempio alle lauree in DAMS (Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo), i percorsi di studio delle Accademie e dei Conservatori comprendono una serie di discipline di base umanistiche, con esami specifici, e soprattutto non esiste paragone possibile tra i normali corsi di laurea dell'area umanistica con il percorso formativo propriamente legato alle competenze del mondo dell'arte (pittura, scultura, scenografia, strumenti, composizione, direzione d'orchestra, ecc.), caratterizzato da un carico di studi che prevede una serie di esami fortemente specifici e già professionatizzanti (per es. il diploma di violino a titolo di accesso alle selezioni concorsuali a posti di professore d'orchestra). Inoltre, i diplomi di Accademie e di Conservatori sono gia riconosciuti equipollenti alle lauree come titolo di accesso ai corsi di specializzazione all'insegnamento (cfr. statuti corsi SSIS e corsi Didattica).

    Comma 2. S'intende porre finalmente in ordinamento i corsi di primo e secondo livello sin qui sperimentali e con questo sanare il gap negativo degli attestati rilasciati ai nostri studenti rispetto ai titoli rilasciati dagli altri Paesi. Con ciò si ripristina una parità dell'Italia con il percorso formativo artistico, al pia alto livello, previsto nel resto del mondo.

    Comma 3. Questo comma rappresenta un atto dovuto verso quegli studenti italiani che hanno frequentato corsi molto più impegnativi dal punto di vista della serietà e dello zelo didattico, nonché dell'esborso economico. Corsi, del resto, validati dal Ministero stesso, ma al momento non spendibili in quanto qualificati come sperimentali

    Art. 2
    La Legge di Riforma 508/99 si era gia posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato costituzionale di cui all'art. 33 senza però affrontare iI problema dello status giuridico del personale di dette istituzioni in rapporto con il personale universitario.
    La successiva Legge 268/2002, apportando modifiche all'art. 4 della Legge 508/99, ha equiparato però con effetto immediato il titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni in questione alla laurea universitaria di primo livello nonché ha provveduto ad affidare ai Conservatori di musica la possibilità di perfezionare e attivare i corsi con valore abilitante per l'insegnamento di discipline musicali nelle scuole secondarie.
    Con il presente art. 2, rilasciando ormai i docenti titoli di pari grado ed identica spendibilità con quelli rilasciati dalle Università, si è ritenuto di completare il quadro istituzionale e funzionale delle Accademie e Conservatori con il riconoscimento dello status giuridico ed economico del personale docente, con il riconoscimento dei ruoli dirigenziali e con la identificazione delle funzioni di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario.
    Con il comma 2 si è inoltre previsto, una volta completata la procedura relativa allo status giuridico ed economico, la confluenza nel sistema universitario, fatte salve le specificità del percorso artistico e musicale.

    Art. 3
    Sempre nello spirito e nei principi richiamati nella Legge di Riforma 508/99 viene istituito il CNSAC (Consiglio Nazionale degli Studenti delle Accademie e dei Conservatori), organo consultivo di rappresentanza degli studenti di Accademie e Conservatori ed utile al dibattito ed alla partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla gestione delle relative istituzioni.

    Art. 4
    Il comma 1 riprende il principio già contenuto nelle disposizioni emanate all'interno della Legge 53/2003 del Ministro Moratti, che si ritiene opportuno ribadire in un periodo di profondi cambiamenti dei percorsi scolari e formativi.

    Art. 5
    L'articolo reca la copertura finanziaria del disegno di legge


    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.
    (Validità dei titoli)

    1. I diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale d'arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali e magistrali dell'area umanistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

    2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di primo e secondo livello.

    3. I titoli sperimentali conseguiti all'esito di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 2 sono equipollenti ai diplomi di primo e di secondo livello di cui al comma 1.

    Art. 2

    (Status personale docente)

    1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: "6. Il rapporto di lavoro del personale docente delle Istituzioni di cui all'art. 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le Università. L'equiparazione economica sarà effettuata gradualmente nell'arco di 10 anni secondo criteri e scaglionamenti temporanei stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente Legge".

    2. A compimento dell'equiparazione di cui al comma precedente, le Istituzioni di cui all'art. 1 adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore nell'Università.

    Art.3

    (Istituzione CNSAC)

    1. E istituito il CNSAC (Consiglio Nazionale degli Studenti delle Accademie e dei Conservatori), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all'art. 1 della presente Legge.

    2. Il CNSAC:
    a) formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, università e ricerca sui:
    1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;
    2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
    3) criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della quota di riequilibrio delle istituzioni di cui all'art. 1;
    b) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel CNAM;
    c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all'articolo 1;
    d) presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1;
    9) può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni.

    3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsiti per legge, sono disciplinati:
    a) la composizione del CNSAC, prevedendo che:
    1) il numero non superi le 20 unità;
    2) la rappresentanza degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, delle Accademie di Belle Arti statali, degli ISIA, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, sia proporzionale al numero degli iscritti delle Istituzioni sopra elencate;
    b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNSAC;

    c) il funzionamento del CNSAC;

    4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNSAC, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da: 18 componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all'art. 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro durano in carica due anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. II CNSAC elegge nel proprio seno il Presidente e tre membri che compongono l'Ufficio di presidenza.
    La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni da regolamentare con apposito decreto ministeriale, su base nazionale:
    a) cinque rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

    b) cinque rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
    c) due rappresentanti degli studenti degli ISIA;
    d) due rappresentanti degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
    e) due rappresentanti degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;
    f) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

    Art. 4

    (Formazione docenti)

    1. Le Accademie e i Conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

    Art. 5

    (Copertura finanziaria)

    1. Per la partecipazione al CNSAC, di cui all'articolo 4, non sono previsti compensi o rimborsi spese. Alle attività di cui allarticolo 4, si provvede, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
    2. All'onere derivante dall'equiparazione giuridica ed economica dei docenti, secondo quanto indicato all'articolo 2, si provvede nel limite massimo delle risorse pari a 1.000.000 euro per l'anno 2009 e a 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, le risorse da destinare alle finalità di cui all'articolo 2 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri relativi agli anni 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.