Legge 28 marzo 2003, n. 53
            (in GU 2 aprile 2003, n. 77)
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
            (Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli 
            essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di 
            formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
            (Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
            (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema 
            educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
            (Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
            (Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
            (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di 
            Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
            (Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Lavori Preparatori
Senato della Repubblica (atto n. 1306):
Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti).
Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3387):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.
Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto 1306/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.
Ordini del Giorno accolti dal 
            Governo
            
            (7a Senato, 4 marzo 2003)
            
Il Governo accetta il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B, recante: "Delega al 
            Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e 
            dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
            fondazione professionale"; 
            considerato l'articolo 5, comma 3, 
            impegna il Governo 
            l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano 
            in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività 
            di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica 
            istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
            131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 
            31 ottobre 1975, n 970, nonché del diploma di laurea o del diploma 
            di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di 
            belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di 
            Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del 
            diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso 
            area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del 
            diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le 
            facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia 
            istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione 
            il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di 
            esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella 
            scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito 
            disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola 
            materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di 
            tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con 
            valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle 
            graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto 
            legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, 
            comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 
            2003/2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già 
            in possesso di una abilitazione e/o idoneità; 
            2. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per 
            almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, 
            ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le 
            attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica 
            istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
            131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 
            31 ottobre 1975, n. 970, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di 
            Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un 
            apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a 
            conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di 
            specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del 
            Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato 
            nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del 
            Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia 
            titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
            3. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per 
            almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti 
            dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione 
            per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della 
            pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta 
            Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente 
            della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di 
            laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica 
            (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le 
            industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto 
            musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale 
            afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del 
            diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad 
            adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o 
            altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione 
            professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia 
            valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, 
            rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di 
            concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), 
            nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al 
            termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di 
            Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle 
            graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto 
            legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, 
            comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 
            2003/2004;
            4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità ai 
            sensi del punto 3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di 
            Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un 
            apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a 
            conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di 
            specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del 
            Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato 
            nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del 
            Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia 
            titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non 
            possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione 
            e/o idoneità; 
            5. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per 
            almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, nonché 
            del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di 
            educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto 
            superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio dì musica o 
            Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale 
            afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del 
            diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad 
            adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o 
            altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione 
            professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia 
            valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, 
            rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di 
            concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), 
            nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al 
            termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di 
            Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle 
            graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto 
            legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, 
            comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 
            2003/2004.
Ordini del Giorno accolti dal 
            Governo
            
            (Camera, 18 febbraio 2003)
            
Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:
La Camera, 
            premesso che: 
            in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito 
            della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in 
            maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi 
            una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in 
            grado di renderlo maggiormente competitivo; 
            il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal 
            Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa 
            direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a 
            livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di 
            tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola 
            italiana; 
            in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che 
            guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti 
            indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle 
            tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla 
            legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni 
            passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità 
            nazionale ed alla cittadinanza europea); 
            quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza 
            in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama 
            tuttavia la necessità di affrontare in sede di completamento della 
            riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse; 
            una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo 
            scopo di incentivare la professionalità - si richiede la fissazione 
            di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde 
            consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia 
            risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di 
            titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;
            
            in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del 
            personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento 
            in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo 
            superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata 
            stabilizzazione; 
            un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, 
            necessario in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di 
            riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello 
            dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà 
            avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e «mediante 
            apposite iniziative didattiche»); 
            in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si 
            può non tener conto della situazione drammatica in cui versa 
            l'edilizia scolastica nel nostro Paese; 
            in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di 
            adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti 
            normative antisismiche, 
            impegna il Governo 
            ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi 
            per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei 
            livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
            formazione professionale, le importanti problematiche esposte in 
            premessa, le quali, qualora non ricevessero una adeguata soluzione, 
            renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo 
            sistema. 
            9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, 
            Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella. 
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame 
            prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e 
            del comportamento degli studenti da parte dei docenti e 
            l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi 
            didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; 
            nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è 
            esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, 
            l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 
            1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di 
            ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del 
            biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la 
            non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento. 
            9/3387/2. Sterpa.
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame 
            prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e 
            del comportamento degli studenti da parte dei docenti; 
            nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti 
            della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del 
            passaggio al periodo successivo; 
            dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la 
            possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del 
            singolo alunno, della promozione o meno anno per anno, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 
            1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del 
            singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio 
            valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, 
            di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli 
            ripetere anche il primo anno. 
            9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, 
            Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera, 
            esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle 
            norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 
            prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, 
            considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), 
            riguardante la formazione iniziale dei docenti, 
            impegna il Governo 
            nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, 
            relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola 
            secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 
            120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di 
            competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare 
            nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 
            e). 
            9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.
La Camera, 
            esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle 
            norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 
            prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
            considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g); 
            tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema 
            binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due 
            percorsi, paralleli, graduati ed interattivi, 
            impegna il Governo 
            a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione 
            professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti 
            professionali ed i centri di formazione professionale regionale, 
            articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici 
            esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli 
            prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa 
            l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di 
            competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame 
            con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura 
            flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione 
            liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni 
            adeguate aventi validità nazionale. 
            9/3387/5. Ranieli.
La Camera, 
            esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle 
            norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 
            prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
            considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3, 
            impegna il Governo 
            a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione 
            all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale 
            di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto 
            del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato 
            nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del 
            Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del 
            diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione 
            fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore 
            per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto 
            musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale 
            afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del 
            diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, 
            scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole 
            secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, 
            anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per 
            l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della 
            formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione 
            all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che 
            sono già in possesso di una abilitazione. 
            9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.
La Camera, 
            esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle 
            norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 
            prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
            considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed 
            f), 
            impegna il Governo 
            a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma 
            riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e 
            della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie 
            di carattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento 
            dell'attività scolastica. 
            9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.
La Camera, 
            esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle 
            norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 
            prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
            considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione 
            degli insegnati; 
            affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento 
            del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per 
            la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti 
            acquisiti, 
            impegna il Governo 
            a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di 
            abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 
            153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione 
            SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria 
            permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma 
            transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un 
            punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in 
            possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in 
            accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 
            novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso 
            dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo 
            parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio 
            dell'anno scolastico 2003-2004. 
            9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.
La Camera, 
            il testo della delega al Governo per la definizione delle norme 
            generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni 
            in materia di istruzione e formazione professionale; 
            considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e 
            più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora 
            mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo 
            economico e produttivo,
            impegna il Governo 
            a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, 
            caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e 
            di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul 
            territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, 
            evitando di conformarli completamente al nuovo modello 
            istituzionale. 
            9/3387/9. Mereu.
La Camera, 
            premesso che: 
            lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal 
            decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è 
            pertanto decisamente superato; 
            non appare possibile definire le norme generali ed i livelli 
            essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e 
            di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e 
            professionale degli insegnanti; 
            la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e 
            della funzione dei docenti; 
            la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è 
            anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della 
            professionalità e delle competenze del docente; 
            la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO 
            nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione» 
            dell'insegnamento; 
            la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del 
            diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno 
            specifico stato giuridico degli insegnanti, 
            impegna il Governo 
            nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di 
            formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le 
            finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 
            della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di 
            entrata in vigore della delega in esame, a: 
            a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la 
            funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici 
            di istruzione e formazione; 
            b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in 
            rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione 
            dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle 
            istituzioni scolastiche; 
            c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione 
            delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale. 
            9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, 
            Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera, 
            premesso che: 
            il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera 
            risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e 
            sociale; 
            nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati 
            ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si 
            impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti 
            di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di 
            specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica 
            istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
            131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 
            n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
            
            in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state 
            emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 
            giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle 
            SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno 
            laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora 
            dato relativa esecuzione; 
            il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene 
            una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione 
            all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale 
            di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto 
            del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al 
            decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, 
            nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove 
            di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento 
            secondario, 
            impegna il Governo 
            a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi 
            all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in 
            esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto 
            riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del 
            previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i 
            docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di 
            studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle 
            graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione 
            del titolo di specializzazione valutato abilitante dalla legge n. 
            104 del 1992. 
            9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, 
            Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella. 
La Camera, 
            premesso che: 
            la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto 
            di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo 
            nell'articolo 117; 
            tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di 
            legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella 
            dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole 
            istituzioni scolastiche; 
            la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve 
            valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
            
            il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, 
            lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un 
            nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una 
            quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle 
            istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione 
            didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione; 
            lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, 
            nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi 
            dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la 
            determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, 
            suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni 
            scolastiche; 
            da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del 
            provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per 
            l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole 
            istituzioni scolastiche, 
            impegna il Governo: 
            ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle 
            istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei 
            rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte 
            orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta 
            formativa rispetto ai bisogni degli utenti; 
            a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi 
            formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda 
            espressa dagli enti locali e dalle regioni; 
            a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, 
            la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come 
            dinanzi evidenziato. 
            9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, 
            Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di 
            formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli 
            insegnanti; 
            nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso 
            all'insegnamento possono creare disparità di trattamento 
            nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle 
            graduatorie permanenti; 
            tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto 
            alla valorizzazione professionale del personale docente; 
            la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, 
            sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico 
            impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità 
            prodotte dai dottorati di ricerca, 
            impegna il Governo: 
            nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui 
            all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 
            16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare 
            parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che 
            abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di 
            partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che 
            abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento 
            dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di 
            cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
            a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato 
            opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al 
            dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti 
            della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza 
            scolastica. 
            9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, 
            Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, 
            Coronella.
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame 
            prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea 
            specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
            
            per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di 
            primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea 
            specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento 
            delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con 
            preminenti finalità di approfondimento disciplinare, 
            impegna il Governo 
            a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la 
            formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti 
            didattici ed epistemologici. 
            9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, 
            Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, 
            Coronella. 
La Camera, 
            premesso che: 
            tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto 
            alla valorizzazione professionale del personale docente e ad 
            iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso;
            
            l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli 
            insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina 
            della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo 
            ciclo e del secondo ciclo; 
            tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di 
            laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità 
            di approfondimento disciplinare per la formazione degli insegnanti 
            della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo; 
            percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 
            3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in 
            possesso di titolo di studio post lauream; 
            al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione 
            iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree 
            specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore 
            durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di 
            titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a 
            norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, 
            oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di 
            durata triennale; 
            è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire 
            l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale 
            discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel 
            quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal 
            conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge 
            l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile 
            con il dottorato di ricerca, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola 
            secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano 
            esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso 
            formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di 
            laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del 
            previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello 
            superiore, quali il dottorato di ricerca. 
            9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, 
            Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, 
            Coronella.
La Camera, 
            premesso che: 
            è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti 
            musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale 
            finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età 
            precoce; 
            è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di 
            talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente 
            qualificato; 
            la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben 
            distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032); 
            la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;
            
            anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione 
            abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei 
            corsi di didattica della musica nei conservatori di musica; 
            è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di 
            strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica; 
            altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di 
            strumento musicale è l'avere svolto un'adeguata attività artistica,
            
            impegna il Governo 
            alla emanazione degli atti necessari a garantire che: 
            a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento 
            musicale e della musica d'insieme; 
            b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di 
            uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza 
            dei conservatori di musica; 
            c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un 
            insegnamento di strumento musicale altamente qualificato. 
            9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, 
            Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera, 
            premesso che: 
            la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle 
            istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della 
            magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di 
            riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura 
            della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso 
            formativo e didattico del cittadino italiano; 
            instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che 
            presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei 
            modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, 
            ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura 
            della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al 
            sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle 
            organizzazioni similari; 
            l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse 
            avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua 
            gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e 
            rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione 
            di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura 
            mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole; 
            le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti 
            scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere 
            momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono 
            esserne parte integrante e costante; 
            la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso 
            l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da 
            parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro 
            utilità, 
            impegna il Governo 
            a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di 
            studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il 
            percorso formativo e didattico illustrato in premessa. 
            *9/3387/18. Misuraca, Marinello.
La Camera, 
            premesso che: 
            la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle 
            istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della 
            magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di 
            riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura 
            della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso 
            formativo e didattico del cittadino italiano; 
            instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che 
            presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei 
            modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, 
            ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura 
            della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al 
            sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle 
            organizzazioni similari; 
            l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse 
            avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua 
            gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e 
            rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione 
            di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura 
            mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole; 
            le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti 
            scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere 
            momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono 
            esserne parte integrante e costante; 
            la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso 
            l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da 
            parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro 
            utilità, 
            impegna il Governo 
            a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di 
            studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il 
            percorso formativo e didattico illustrato in premessa. 
            *9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, 
            Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, 
            Coronella. 
La Camera, 
            premesso che: 
            il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali 
            della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e 
            ludico sportiva; 
            anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione 
            dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente 
            sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e 
            a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il 
            profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio 
            stessi; 
            l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del 
            secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli 
            istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio 
            sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze 
            degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, 
            culturale e professionale; 
            con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze 
            motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente 
            indirizzato alla cultura del movimento, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di 
            istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione 
            della formazione culturale e professionale in ambito motorio e 
            sportivo; 
            a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico 
            nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle 
            organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in 
            cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti 
            afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a 
            carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento 
            umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo 
            scolastico. 
            9/3387/21. Santulli, Palmieri. 
La Camera, 
            premesso che: 
            il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera 
            risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e 
            sociale; 
            nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei 
            deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale 
            si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli 
            insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di 
            specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica 
            istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
            131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 
            n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
            
            l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme 
            specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al 
            fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione 
            all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze 
            della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od 
            elementare: 
            a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di 
            specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del 
            ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del 
            Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del 
            titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di belle 
            arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di 
            conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto 
            per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il 
            conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano 
            superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione 
            all'insegnamento secondario; 
            b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di 
            specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria 
            superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea 
            in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola 
            materna o nella scuola elementare; 
            da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti 
            di sostegno: 
            a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il 
            vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, 
            di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria 
            superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) 
            specializzati per il sostegno; 
            b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non 
            specializzati, abilitati e non abilitati; 
            c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti 
            abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno, 
            nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati 
            all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno 
            completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo 
            di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 
            1994, n. 297, non specializzati; 
            vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non 
            vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza 
            acquisito dai predetti docenti, 
            impegna il Governo 
            a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie 
            di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che 
            hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto 
            di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di 
            specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione 
            primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o 
            la specializzazione, a seconda dei casi; 
            a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare 
            l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato 
            un'adeguata e specifica esperienza. 
            9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli. 
La Camera, 
            premesso che: 
            il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola 
            primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che 
            compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
            riferimento; 
            la questione dell'utilità e opportunità della previsione 
            dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera 
            incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte 
            all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche 
            presenti in Parlamento, anche di maggioranza, 
            impegna il Governo 
            a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti 
            attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta 
            riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della 
            maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio. 
            9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici. 
La Camera, 
            premesso che: 
            il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede 
            l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano 
            programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro 
            dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta 
            giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal 
            disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della 
            legge medesima; 
            il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la 
            riforma della scuola; 
            tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di 
            rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità, 
            tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione 
            cui esso sottostà, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del 
            Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni 
            parlamentari sul piano programmatico finanziario. 
            9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici. 
La Camera, 
            premesso che: 
            la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il 
            sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un 
            primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria 
            di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei 
            licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione 
            professionale; 
            l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e 
            del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi 
            didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; 
            una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo 
            studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un 
            notevole investimento di tempo, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di 
            valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli 
            apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e 
            l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione 
            del primo anno del biennio senza dover attendere il termine 
            dell'anno successivo. 
            9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici. 
La Camera, 
            premesso che: 
            la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il 
            sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un 
            primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria 
            di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei 
            licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione 
            professionale; 
            il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la 
            scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, 
            lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e 
            sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime 
            sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, 
            ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione 
            europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità 
            relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 
            è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e 
            compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà 
            specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive 
            capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro 
            necessaria auto-stima, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, 
            forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, 
            verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti 
            (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli 
            alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 
            9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici
La Camera, 
            premesso che: 
            negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza 
            femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita 
            di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura 
            professionale; 
            tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare 
            l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno 
            impegnativo rispetto ad altre professioni; 
            tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e 
            di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono 
            a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro 
            crescita, 
            impegna il Governo 
            a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al 
            fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in 
            particolare nel ciclo secondario. 
            9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.
La Camera, 
            premesso che: 
            la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il 
            sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola 
            dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di 
            secondo grado; 
            l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di 
            norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione 
            e di formazione e degli apprendimenti degli allievi; 
            tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la 
            valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del 
            comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze 
            da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di 
            istruzione e formazione frequentate, 
            impegna il Governo 
            a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non 
            riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i 
            princìpi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 
            1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi 
            dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli 
            apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli 
            scambi relazionali. 
            9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.
La Camera, 
            premesso che: 
            si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli 
            insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della 
            preparazione disciplinare, della preparazione 
            psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola;
            
            tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli 
            insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
            scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche 
            profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici, 
            competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a 
            quelli più ampiamente educativi e formativi; 
            la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va 
            realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione 
            adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in 
            relazione alle diverse fasce di età; 
            occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in 
            corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione 
            universitaria degli insegnanti, 
            impegna il Governo 
            a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di 
            legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri: 
            1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali 
            in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi 
            finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola 
            dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia 
            una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico, 
            scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di 
            laboratorio e tirocinio; 
            2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di 
            interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del 
            disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di 
            programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello 
            stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze 
            preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle 
            strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento 
            dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali; 
            3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 
            dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze 
            di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da 
            organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e 
            scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia 
            condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore 
            abilitante; 
            4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che 
            allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di 
            approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b), 
            dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della 
            formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta 
            nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma;
            
            5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera 
            e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e 
            che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine 
            dell'accesso ai ruoli organici del personale docente; 
            6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli 
            insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un 
            numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le 
            altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in 
            insegnamenti disciplinari; 
            7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui 
            al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in 
            esame sia realizzata in collaborazione con le strutture 
            dell'amministrazione scolastica; 
            8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di 
            laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di 
            legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati 
            per i laureati secondo il vecchio ordinamento. 
            9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e 
            criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti; 
            la costruzione della cittadinanza europea assume carattere 
            prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione 
            Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle 
            politiche scolastiche di tutti i Paesi membri; 
            il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno 
            dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale 
            europea in via di stesura; 
            tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli 
            insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono risultare 
            adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di 
            formazione continua; 
            esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della 
            formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei 
            cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in 
            considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi 
            membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione 
            europea; 
            è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà, 
            l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e 
            visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio 
            diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale; 
            è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della 
            presidenza di turno dell'Unione europea, 
            impegna il Governo 
            ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
            della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri 
            dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e 
            strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino 
            l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale 
            degli insegnanti; 
            a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che 
            consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in 
            quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità 
            culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.
            
            9/3387/42. Galvagno.
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze 
            delle regioni a statuto speciale; 
            l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha 
            aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta 
            un'ulteriore prova scritta di lingua francese; 
            l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che 
            penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del 
            resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della 
            scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, 
            insegnanti, genitori); 
            un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla 
            «Fondazione E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della 
            regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la 
            presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta; 
            per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in 
            Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale 
            sopra richiamata; 
            è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di 
            scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità 
            nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche 
            al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi, 
            impegna il Governo 
            a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune 
            modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno 
            scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di 
            Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda: 
            a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata 
            secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di 
            scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e 
            alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua 
            francese; 
            b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità 
            francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza 
            della lingua francese. 
            9/3387/43. Palmieri, Garagnani.
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame 
            prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i 
            docenti»; 
            sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo 
            grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, 
            configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti 
            che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e 
            normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti; 
            in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, 
            comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la 
            funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti 
            gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in 
            compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto 
            legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle 
            unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un 
            docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno 
            peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28 
            del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di Stato emanati a 
            far data entrata in vigore della legge predetta; 
            la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre 
            disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo 
            professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di 
            cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti 
            locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è 
            trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo 
            degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi 
            totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici; 
            i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e 
            dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto 
            totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti 
            di istruzione secondaria nei quali insegnano, 
            impegna il Governo 
            a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, 
            l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di 
            tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti 
            i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico 
            a tempo indeterminato. 
            9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, 
            Castellani, Gamba, Angela Napoli.
La Camera, 
            nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione 
            delle norme generali sull'istruzione; 
            rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che 
            il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in 
            coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il 
            principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
            osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la 
            parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
            all'istruzione», all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole 
            paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque 
            accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi», 
            pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, 
            nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto 
            formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali 
            scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo 
            scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli; 
            impegna il Governo 
            ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi 
            delegati, norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei 
            principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di 
            cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, 
            al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di 
            salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche 
            attraverso una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei 
            crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione. 
            9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.
La Camera, 
            premesso: 
            che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali 
            di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella 
            cosiddetta «mobilità studentesca internazionale» disciplinata dalle 
            circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, 
            negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo 
            assai importante alla formazione culturale di molti studenti 
            italiani; 
            che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e 
            formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per 
            gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio 
            all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla 
            «mobilità studentesca internazionale»; 
            impegna il Governo 
            ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle 
            ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti 
            dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema 
            dell'istruzione e della formazione. 
            9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.
La Camera, 
            premesso che, 
            la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la 
            lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) 
            può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella 
            scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata 
            direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle 
            parole, errato uso della spazio su foglio) e/o nel calcolo 
            (difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione, 
            difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera); 
            essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre 
            parole senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e 
            in assenza di situazioni di svantaggio sociale; 
            si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia 
            interessa il 4 per cento della popolazione scolastica; 
            i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a 
            differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in 
            particolare in Inghilterra); 
            è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi 
            per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto 
            la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative 
            abilità; 
            è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da 
            semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti 
            che facilitino la conquista della conoscenza; 
            l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti 
            consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono 
            opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 
            del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una 
            segnalazione di handicap; 
            impegna il Governo a: 
            riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi 
            specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al 
            raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA; 
            prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà 
            specifiche d'apprendimento DSA. 
            9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.
Il Governo accetta come raccomandazione i seguenti ordini del giorno
La Camera, 
            premesso che: 
            vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, 
            dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale 
            dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una 
            sempre maggiore uniformità di standard formativi degli operatori, 
            anche per continuare a garantire l'alto livello in termini 
            occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta; 
            l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed 
            alberghieri di Stato costituisce un «fiore all'occhiello» 
            dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel 
            confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei 
            concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti 
            tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed 
            istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di 
            alto livello; 
            nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare 
            opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il 
            settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello 
            nazionale, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo 
            liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero. 
            9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro 
            delle Vedove, Strano. 
La Camera, 
            premesso che: 
            l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame 
            definisce assaigenericamente i percorsi del futuro sistema 
            dell'istruzione e della formazione professionale; 
            la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte 
            contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali, 
            che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e 
            della formazione professionale e sentono a rischio di 
            svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo 
            pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha 
            ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di 
            cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono 
            il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che 
            sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione 
            professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle 
            odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, 
            timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura 
            preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente «sfornati» 
            dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente 
            bagaglio generale ora garantiti dagli istituti professionali, 
            costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa principale 
            delle aziende ed in generale del Paese, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della 
            legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei 
            percorsi di istruzione e formazione professionale siano individuati 
            tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni 
            essenziali, equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione 
            culturale generale e di preparazione professionalizzante attualmente 
            espressi nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e 
            nella formazione professionale. 
            9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.
La Camera, 
            premesso che: 
            recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che 
            la dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se 
            non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali 
            parametri dell'intelligenza. 
            sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, 
            pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti 
            come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di 
            emarginazione scolastica; 
            appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza 
            scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie 
            accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale 
            disturbo, 
            impegna il Governo 
            a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico 
            e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad 
            individuare l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al 
            fine di provvedere alla necessaria rieducazione. 
            9/3387/40. Spina Diana, Parodi.
La Camera, 
            premesso che: 
            esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti 
            in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni 
            ed i compiti che ciascuno di essi ha, 
            impegna il Governo 
            a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante 
            sia retribuito, anche utilizzando misure «accessorie», in rapporto 
            ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle 
            funzioni che svolge. 
            9/3387/41. Boccia. 
            (il Governo si impegna a portare questo tema sul 
            tavolo contrattuale)
Ordini del Giorno accolti dal 
            Governo
            
            (Senato, 06-12 dicembre 2002)
            
   
                    Il Senato,
                        in
            sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega
            al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
            dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
            di formazione professionale,
                        visto
            l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede
            l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano
            programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro
            dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta
            giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la
            realizzazione delle finalità della legge medesima;
                        tenuto
            conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del
            piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere
            annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
            dal Documento di programmazione economico-finanziaria;
                        considerato
            che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine
            del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione
            economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;
                        ravvisata
            la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari
            a sostegno dell'istruzione e della formazione,
                    impegna il Governo:
                        a
            predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui
            in premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare
            del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la
            previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse
            finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso;
            il piano dovrà destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007,
            risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a
            19.910 miliardi, a sostegno:
                            a)
            della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
            la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
                            b)
            dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
            sistema scolastico;
                            c)
            dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
            alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
                            d)
            della valorizzazione professionale del personale docente;
                            e)
            delle iniziative di formazione iniziale e continua del
            personale;
                            f)
            del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
            docenti;
                            g)
            della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
            tecnico ed ausiliario (ATA);
                            h)
            degli interventi di orientamento contro la dispersione
            scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di
            istruzione e formazione;
                            i)
            degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
            tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
                            l)
            degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
            scolastica;
                        ad
            indicare conseguentemente nel Documento di programmazione
            economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto
            sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e
            della formazione, in coerenza con le aree di intervento predette.
        Il Senato,
                    in sede di esame del
            disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
            definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
            essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
            formazione professionale,
                    premesso:
                        che
            la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il
            sistema educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola
            dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di primo e di
            secondo grado;
                        che
            l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g),
            prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo
            grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che
            prioritariamente completa il percorso disciplinare, e quella della
            scuola secondaria di secondo grado in due periodi biennali e in un
            quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;
                        che
            il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3
            l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema
            educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli
            allievi, contemplando, tra i criteri e principi direttivi, quello
            delle valutazioni biennali dei periodi didattici ai fini del
            passaggio al periodo successivo;
                        che
            quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo
            avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla
            normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che
            non garantisce una seria valutazione;
                        che
            le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state
            concepite per responsabilizzare gli studenti,
                    impegna il Governo:
                        a
            valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di
            riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi
            prospettata e, in particolare, se tale finalità di
            responsabilizzazione dello studente si sia nei fatti verificata; in
            caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del passaggio
            al periodo didattico successivo.
        Il Senato,
                    premesso che:
                        la
            conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle
            istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
            magistratura e delle forze dell'ordine nonché della legislazione di
            riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura
            della legalità deve ritenersi indispensabile per il percorso
            formativo e didattico del cittadino italiano;
                        instillare
            la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che
            presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei
            modi più efficaci per lottare la criminalità organizzata, ancor più
            se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura
            della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione al
            sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle
            organizzazioni similari;
                        l'acquisizione
            delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina il
            giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione,
            facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo
            compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco
            ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e,
            comunque, alla violazione delle regole;
                        le
            manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti
            scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere
            momenti isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere
            parte integrante e costante;
                        la
            violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
            anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della
            criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
                    impegna il Governo:
                        a
            prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
            all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso
            formativo e didattico illustrato in premessa.
            
        Il Senato,
                    in sede di esame del
            disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
            definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
            essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
            formazione professionale;
                    premesso che:
                    l'articolo 5,
            recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che
            i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei
            docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
            ciclo;
                    tale formazione dovrà
            realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea
            specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti
            effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;
                    vi sono proposte di
            vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica
            didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere
            all'insegnamento;
                    appare necessario,
            invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione
            dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento
            disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa
            disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al
            vecchio ordinamento,
                    impegna il Governo:
                    a mantenere la
            formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e
            superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per
            le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di
            storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così
            via);
                    a non attivare alcun
            tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale
            percorso comune di formazione degli insegnanti.
            
        Il Senato,
                    in sede di esame del
            disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
            definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
            essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
            formazione professionale;
                    premesso che
            l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione
            iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i
            docenti;
                    accertato che
            attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola
            dell'infanzia è in possesso di laurea;
                    constatato che le
            competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non
            possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di
            secondo grado ad indirizzo pedagogico;
                    accertato che nella
            scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel
            corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei
            titoli necessari;
                    previsto che la
            disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a),
            determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la
            compresenza di docenti in possesso di titoli di studio
            qualitativamente molto diversi,
                    impegna il Governo:
                    ad adeguare in modo
            progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della
            scuola dell'infanzia;
                    ad istituire, nel
            contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti
            in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di
            durata triennale, quadriennale, quinquennale.
        Il Senato,
                    in sede di esame del
            disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
            definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
            essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
            formazione professionale,
                    impegna il Governo:
                    a prevedere che la
            programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica
            finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui
            all'articolo 5, comma 1, lettera b), avvengano previa
            apposita convenzione tra le singole università e uno o più
            istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di
            docenti dei medesimi istituti.
        Il Senato
                    impegna il Governo a
            consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea
            specialistica (di cui alla lettera a) dell'articolo 5),
            debitamente formati, possano svolgere anche attività di tutoraggio
            e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti
            per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».
            
        Il Senato,
                        in
            sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al
            Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
            dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
            di formazione professionale,
                        visto
            l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
                        considerato
            che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale per la
            Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
                            nelle
            scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua
            francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate
            all'insegnamento della lingua italiana;
                            la
            lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo
            scolastico;
                        considerato
            che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59
            (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
            regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
            amministrazione e per la semplificazione amministrativa), confermato
            in sede di votazione di questo disegno di legge, ha introdotto in
            aggiunta alle altre prove scritte dell'esame di Stato, previste
            dalla legge 10 dicembre 1997, n.425, una ''quarta prova scritta di
            lingua francese'';
                        preso
            atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle
            d'Aosta certifica anche la conoscenza della lingua francese;
                                ritenuto
            opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze
            linguistiche,
                        impegna
            il Governo a prendere le opportune iniziative perché il titolo di
            studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione deI superamento
            dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua
            francese, venga riconosciuto come attestato della conoscenza della
            lingua francese su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva,
            anche a livello europeo.