ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA


TITOLO I - ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO
 
Art. 1
(Istituzione)
 
1. E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "università".

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2
(Funzioni)
 
1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
b) propone ed adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologica (CNST), di cui all'articolo 11;
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e gli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;
g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;
h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

Art. 3
(Programmazione e coordinamento della ricerca)
 
1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;
b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;
c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 4
(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione)
 
1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:
 a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI):
 b) tre membri designati dal CUN;
 c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
 d) un rappresentante designato dal CNST;
 e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;
 f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
 g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.

Art. 5
(Denominazioni)
 
1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".


TITOLO II - AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA
 

Art. 6
(Autonomia delle università)
 
1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
 
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:
 a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illeggitime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emante.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 7
(Autonomia finanziaria e contabile delle università)
 
1. Le entrate delle università sono costituite da:
 a) trasferimenti dello Stato;
 b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
 c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:
 a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
 b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
 c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse reponsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

Art. 8
(Autonomia degli enti di ricerca)
 
1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisca nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:
 a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
 b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
 c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
 d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

5. Agli enti cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

Art. 9
(Stato giuridico del personale degli Enti di ricerca)
 
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dependente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E' abrogata ogni contraria dispozione.


TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
 

Art. 10
(Organi collegiali - CUN)
 
1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca.
Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle univesità italiane.

Art. 11
(Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia)
 
1. E' istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità' scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte in ordine:
 a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
 b) agli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, alle priorità da adottarsi nella loro attuazione, alle relative risorse nonché alla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);
 c) alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;
 d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;
 e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:
 a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a);
 b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
 c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, né possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:
 a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;
 b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;
c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata un'adeguata pubblicità;
d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza dirititto di voto, esperti esterni;
e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

 Art. 12
(Organizzazione)
 
1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonchè le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:
 a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;
 b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;
 c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;
 d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;
 e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;
 f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;
 g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
 h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4;
 i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;
 l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire:
 a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;
 b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
 c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

Art. 13.
(Personale)

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella B.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppo di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.


NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14
(Ragioneria centrale)
Art. 16
(Università)
Art. 17
(Enti di ricerca)
Art. 18
(Organizzazione)
Art. 19
(Personale)
Art. 20
(Norme particolari per il CNR)
Art. 21
(Norma abrogativa)
Art. 22
(Copertura finanziaria)
 
COSSIGA
DE MITA
Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica