Gazzetta Ufficiale (serie generale) N. 135 del 13 giugno 2003
      
                 
      testo in vigore dal: 18-6-2003
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie
di  belle  arti,  dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia
nazionale   d'arte   drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
  Visto,  in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n.
508  del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare
ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  la  disciplina  dell'organizzazione  amministrativa e didattica
delle istituzioni di cui trattasi;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  preliminare  esigenza  di  determinare  i  criteri
generali  per  consentire  alle  predette  istituzioni  di esercitare
l'autonomia   statutaria   e   regolamentare,  ai  sensi  del  citato
articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;
  Acquisiti  i  pareri  dell'organismo  consultivo provvisorio di cui
all'articolo 3,  comma  3,  della  legge  n. 508 del 1999, resi nelle
adunanze  del  7 novembre  2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile
2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione
consultiva  degli  atti  normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e
del 6 maggio 2002;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute
del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
  Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;
  Ritenuto  di  conformarsi  alle indicazioni del Consiglio di Stato,
conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto
binario previsto dalla legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Emana
                      il seguente regolamento:
Nota al presente testo 
                           
Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
  1.  Il  presente  regolamento  determina  i  criteri  generali  per
l'adozione  degli  statuti  di  autonomia,  nonche'  per  l'esercizio
dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per  le  industrie  artistiche,  nonche' da parte dei Conservatori di
musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale
di danza.
  2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente
riconosciute.
  3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b) per  "istituzioni",  le  Accademie  di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche,  nonche'  i conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
    c) per  "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle
Istituzioni;
    d) per  "CNAM",  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta formazione
artistica e musicale;
    e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.
   
      
Art. 2.
                       Autonomia statutaria
  1.  Le  istituzioni  di  cui  all'articolo 1,  attraverso  i propri
statuti  di  autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente
regolamento, disciplinano:
    a) l'istituzione,   l'organizzazione,   il   funzionamento  delle
strutture  amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei
relativi  organi, in correlazione alle specifiche attivita' formative
e  scientifiche,  nonche'  alla conservazione, all'incremento ed alla
utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo
e musicale;
    b) lo  svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche'
della correlata attivita' di produzione;
    c) modalita'  e  criteri di valutazione dei risultati didattici e
scientifici, nonche' dell'attivita' complessiva dell'istituzione;
    d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il
diritto allo studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;
    e) modalita'  e  procedure  per  le  intese  programmatiche, e le
convenzioni  finalizzate  ad  incentivare  sinergie con altri enti ed
organismi pubblici e privati, anche stranieri;
    f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
    g) l'organo   competente   per  i  procedimenti  disciplinari  in
conformita' alla normativa vigente;
    h) per  l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilita'
di   una   sua   articolazione  sul  territorio,  in  conformita'  al
regolamento  di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge,
anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e
privati,  nonche'  di opportune intese con gli istituti di istruzione
secondaria;
    i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilita' di una sua
articolazione  sul  territorio,  in conformita' al regolamento di cui
all'articolo 2,  comma  7, lettera g), della legge, anche mediante la
stipula  di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche'
le  forme  di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione
primaria   e   secondaria,   anche  attraverso  apposite  convenzioni
finalizzate   a   realizzare   lo  sviluppo  integrato  del  processo
formativo.
    Art. 3.
                       Autonomia regolamentare
  1.  Le  istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita'
alla  vigente  normativa  e  allo  statuto, disposizioni di carattere
organizzativo e funzionale, ed in particolare:
    a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di
formazione,  i  relativi  obiettivi  e  l'articolazione  di  tutte le
attivita'  formative,  in conformita' ai criteri generali fissati dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
    b) i  regolamenti  di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'
disciplinano le modalita' di esercizio dell'autonomia amministrativa,
finanziaria  e  contabile,  in  conformita'  all'articolo 2, comma 4,
della legge.
    Art. 4.
                       O r g a n i
  1. Sono organi necessari delle istituzioni:
    a) il presidente;
    b) il direttore;
    c) il consiglio di amministrazione;
    d) il consiglio accademico;
    e) il collegio del revisori;
    f) il nucleo di valutazione;
    g) il collegio dei professori;
    h) la consulta degli studenti.
  2.  Gli  organi  di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio
dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati
consecutivamente una sola volta.
  3.   Con   decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi
spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
    Art. 5.
                       Presidente
  1.  Il  presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo
quanto  previsto  dall'articolo 6,  comma  1.  Convoca  e presiede il
consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
  2.  Il  presidente  e'  nominato  dal  Ministro  entro una terna di
soggetti,  designata  dal  consiglio  accademico, in possesso di alta
qualificazione  professionale  e  manageriale,  nonche' di comprovata
esperienza  maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni
culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico
e culturale.
  3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma
2  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  antecedenti  la scadenza
dell'incarico  del  presidente  uscente.  Il  Ministro  provvede alla
nomina  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di ricezione
delle predette designazioni.
Nota all'art. 6  
            
    Art. 6.
                       Direttore
  1.   Il   direttore   e'   responsabile  dell'andamento  didattico,
scientifico  ed  artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza
legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto terzi
che  riguardano  la  didattica,  la  ricerca, le sperimentazioni e la
produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
  2.  Il  direttore  e'  eletto dai docenti dell'istituzione, nonche'
dagli  assistenti,  dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti
accompagnatori,  tra  i  docenti,  anche  di  altre  istituzioni,  in
possesso  di  particolari  requisiti  di  comprovata professionalita'
stabiliti  con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
a),  della  legge.  In sede di prima applicazione e fino all'adozione
del  predetto  regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto,
con   riferimento   all'esperienza   professionale  e  di  direzione,
acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
  3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi
degli  articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma
5,  del  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, il Ministro,
acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
  4.  Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti
del personale docente e degli studenti.
  5.  Il  direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi
didattici.
  6.  Al  direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico
del bilancio dell'istituzione.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano anche agli
attuali  docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da
quelle  in  cui  abbiano  la  sede  di  titolarita'  e che optino per
l'elezione nella sede di servizio.
 Art. 7.
                       Consiglio di amministrazione
  1.   Il   consiglio   di  amministrazione  e'  composto  da  cinque
componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
  2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
    a) il presidente;
    b) il direttore;
    c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal
consiglio accademico;
    d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
    e) un  esperto  di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto
fra  personalita'  del  mondo  dell'arte e della cultura, del sistema
produttivo  e  sociale,  delle  professioni  e  degli enti pubblici e
privati.
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  integrato  di ulteriori
componenti,  fino  ad  in  massimo  di  due, nominati dal Ministro su
designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni
culturali,  artistiche  o scientifiche pubbliche o private, qualora i
predetti  soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
dell'istituzione,  per una quota non inferiore a quella stabilita con
decreto del Ministro.
  4.  I  consiglieri  di  cui  al  comma 2, lettera e), e al comma 3,
nominati  successivamente  alla costituzione del consiglio, rimangono
in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
  5.   Al   consiglio   di  amministrazione  partecipa  il  direttore
amministrativo con voto consultivo.
  6.  Il  consiglio  di amministrazione, in attuazione delle linee di
intervento   e  sviluppo  della  didattica,  della  ricerca  e  della
produzione   definite   dal   consiglio  accademico,  stabilisce  gli
obiettivi  ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le
iniziative    volte    a    potenziare   le   dotazioni   finanziarie
dell'istituzione. In particolare:
    a) delibera,  sentito  il  consiglio  accademico, lo statuto ed i
regolamenti di gestione ed organizzazione;
    b) definisce,  in  attuazione  del  piano  di  indirizzo  di  cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione
economica dell'istituzione;
    c) approva  il  bilancio di previsione, le relative variazioni, e
il rendiconto consuntivo;
    d) definisce,  nei  limiti della disponibilita' di bilancio, e su
proposta  del  consiglio accademico, l'organico del personale docente
per  le  attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non
docente;
    e) vigila  sulla  conservazione  e  valorizzazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze
didattiche,   scientifiche  e  di  ricerca  derivanti  dal  piano  di
indirizzo determinato dal consiglio accademico.
  7.  La  definizione  dell'organico del personale di cui al comma 6,
lettera    d),    e'   approvata   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica.
  8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di
parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
    Art. 8.
                       Consiglio accademico
  1.  Il  consiglio  accademico  e'  composto da un numero dispari di
componenti,   fino  ad  un  massimo  di  tredici,  in  rapporto  alle
dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
  2.  Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo
presiede:
    a) docenti   dell'istituzione,   in   possesso  di  requisiti  di
comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo
docente;
    b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
  3. Il consiglio accademico:
    a) determina  il  piano  di  indirizzo  e la programmazione delle
attivita'  didattiche,  scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto
conto   delle   disponibilita'  di  bilancio  relative  all'esercizio
finanziario di riferimento;
    b) assicura  il  monitoraggio  ed il controllo delle attivita' di
cui alla lettera a);
    c) definisce   le   linee  di  intervento  e  di  sviluppo  della
didattica, della ricerca e della produzione;
    d) delibera,  in  conformita'  ai  criteri  generali  fissati dal
regolamento  di  cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge,
il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la
consulta degli studenti;
    e) esercita  le  competenze  relative al reclutamento dei docenti
previste  dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge;
    f)  esercita  ogni altra funzione non espressamente demandata dal
presente regolamento al consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 9
    Art. 9.
                       Collegio dei revisori
  1.  Il  collegio  dei  revisori,  costituito  con provvedimento del
presidente,  e'  composto  da  tre  membri,  di cui uno designato dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  lo  presiede, e due
designati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca;  i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui
al  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88;  il collegio dei
revisori   vigila   sulla  legittimita',  regolarita'  e  correttezza
dell'azione   amministrativa;  espleta  i  controlli  di  regolarita'
amministrativa   e   contabile  di  cui  all'articolo 2  del  decreto
legislativo   30 luglio  1999,  n.  286;  ad  esso  si  applicano  le
disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
        Art. 10.
                       Nucleo di valutazione
  1.  Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio
di  amministrazione,  sentito  il consiglio accademico, e' formato da
tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra
esperti  esterni,  anche  stranieri, di comprovata qualificazione nel
campo della valutazione.
  2.  Il  nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati
agli obiettivi. In particolare:
    a) ha   compiti   di  valutazione  dei  risultati  dell'attivita'
didattica    e    scientifica   e   del   funzionamento   complessivo
dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei
costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
    b) redige   una   relazione   annuale   sulle   attivita'  e  sul
funzionamento   dell'istituzione   sulla  base  di  criteri  generali
determinati   dal   Comitato   per   la   valutazione   del   sistema
universitario,   sentito  il  CNAM;  la  relazione  e'  trasmessa  al
Ministero  entro  il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di
riferimento  per  l'assegnazione da parte del Ministero di contributi
finanziari;
    c) acquisisce   periodicamente,   mantenendone   l'anonimato,  le
opinioni  degli  studenti  sulle  attivita' didattiche, dandone conto
nella relazione annuale di cui alla lettera b).
  3.  Le  istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia
operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  ed  alle informazioni
necessarie,  nonche'  la  pubblicita'  e la diffusione degli atti nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
    Art. 11.
                       Collegio dei professori
  1.  Il  collegio  dei  professori e' composto dal direttore, che lo
presiede,  da  tutti  i  docenti  in  servizio  presso l'istituzione,
nonche'   dagli  assistenti,  dai  pianisti  accompagnatori  e  dagli
accompagnatori  al  pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle
attivita'  del consiglio accademico, secondo modalita' definite dallo
statuto dell'istituzione.
    Art. 12.
                       La Consulta degli studenti
  1.  La  consulta  degli  studenti e' composta da studenti eletti in
numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque
per  gli  istituti  fino  a  mille,  di sette per gli istituti fino a
millecinquecento,  di nove per gli istituti fino a duemila, di undici
per  gli  istituti  con  oltre  duemila studenti. Fanno parte inoltre
della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad
esprimere  i  pareri  previsti  dallo  statuto  e dai regolamenti, la
consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio
accademico   ed  al  consiglio  di  amministrazione  con  particolare
riferimento  all'organizzazione  didattica  e  dei  servizi  per  gli
studenti.
  2.  Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni della consulta.
  3.  In  sede  di  prima  applicazione  e,  ove  necessario,  per le
finalita'  di  cui  all'articolo 14,  comma 2, lettere a), b) e c) il
direttore  provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi
del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
Nota all'art. 13
 Art. 13.
                       Uffici e organizzazione amministrativa
  1.  Con apposito regolamento e' disciplinata l'organizzazione degli
uffici  cui  e'  attribuita  la  gestione  amministrativa e contabile
dell'istituzione.
  2.  Alle  strutture amministrative di cui al comma 1 e' preposto in
direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa,
organizzativa,      finanziaria,     patrimoniale     e     contabile
dell'istituzione.
  3.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito,  con
delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore,
ad   un   dipendente  dell'istituzione,  ovvero  di  altre  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e gia'
appartenente all'area direttiva.
  4.  L'incarico  di  cui al comma 3 puo' essere altresi' attribuito,
avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente,
a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
         
      
    Art. 14.
                       Statuto e regolamenti
  1.  Per  l'elaborazione  dello statuto, del regolamento didattico e
del  regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilita',  le
istituzioni  possono  costituire,  con  deliberazione  degli  attuali
organi   di  gestione,  sentito  il  collegio  dei  professori  e  la
rappresentanza  degli  studenti appositi organismi composti da membri
appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
  2. In sede di prima applicazione:
    a) lo  statuto  e'  deliberato  dagli attuali organi di gestione,
integrati  con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio
dei professori;
    b) il  regolamento  didattico  e'  deliberato  dal  collegio  dei
professori,  integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito
l'organo di gestione;
    c) il  regolamento  di amministrazione, finanza e contabilita' e'
deliberato  dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti
degli  studenti,  secondo  uno  schema  tipo  elaborato dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Lo  statuto  ed  il  regolamento  di amministrazione, finanza e
contabilita', nonche' il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1,
sono  deliberati  e  trasmessi,  entro  novanta  giorni dalla data di
pubblicazione    del   presente   regolamento,   al   Ministero   per
l'approvazione  nei  successivi  sessanta  giorni, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica. Il
regolamento  didattico  e' trasmesso, entro novanta giorni dalla data
di  pubblicazione  del  regolamento  di  cui all'articolo 2, comma 7,
lettera  h),  della  legge, al Ministero che, acquisito il parere del
CNAM, esercita il controllo.
  4.  I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente,
previa  delibera  degli  organi  competenti  e  sentito  il consiglio
accademico.
  5.  Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui
al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
    Art. 15.
                       Disposizioni  per la regione Valle d'Aosta
                       e per le province autonome
                       di Trento e di Bolzano
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si applicano alla
regione  Valle  d'Aosta  e  alle  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano,  nel  rispetto  degli  statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
    Art. 16.
                       Norme transitorie
  1.  I  direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia
di  danza  in  carica  alla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto
per  effetto  del  verificarsi  di  cause  previste  dalla  normativa
vigente.
    Art. 17.
                       Abrogazione di norme
  1.  Alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate  le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti
norme:   articolo 212,   comma  1,  comma  2,  comma  4  e  comma  5,
articoli 213,  216,  220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma
6,  articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma
5  e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3,
comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma
1  e  comma  2,  articoli  368,  369,  370, 371 del testo unico delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281
  
                                               Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 della legge
          21 dicembre  1999, n. 508: Riforma delle Accademie di belle
          arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza, dell'Accademia
          nazionale  di arte drammatica, degli Istituti superiori per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati:
              "7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a)   i   requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
                d)  i  possibili  accorpamenti  e fusioni, nonche' le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
                e) le procedure di reclutamento del personale;
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
                g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita' per la
          programmazione,  il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
          didattica nel settore;
                h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi;
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'art. 1.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - L'art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca:
              "3.  In sede di prima applicazione della presente legge
          e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
          sono esercitate da un organismo composto da:
                  a) quattro membri in rappresentanza delle accademie
          e degli ISIA;
                  b) quattro    membri    in    rappresentanza    dei
          Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
                  c) quattro  membri  designati  in  parti eguali dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e dal CUN;
                  d) quattro   studenti   delle  istituzioni  di  cui
          all'art. 1;
                  e) un direttore amministrativo.".
          
          
Torna all'Art: 1
                       Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo degli articoli 212, comma 3, 220,
          comma  5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del decreto legislativo
          16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislativevigenti  in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado):
              "Art. 212. - 1. - 2. (Omissis).
              3.   L'incarico   puo'   essere   conferito,   in   via
          eccezionale,  anche a persona che, per opere compiute o per
          insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare
          perizia nella sua arte.".
              "Art. 220. - 1. - 4. (Omissis).
              5.  Il  Ministro  puo',  in  via eccezionale, conferire
          senza  concorso  il  posto  di direttore a persona che, per
          opere  compiute  o  per  insegnamenti  dati,  sia venuta in
          meritata  fama  di  singolare  perizia  nella  sua arte. Il
          Ministro  puo'  esonerare  dal  periodo di prova la persona
          cosi' nominata.".
              "Art. 228. - 1. - 6. (Omissis).
              7.  Il  Ministro  puo',  in  via eccezionale, conferire
          senza  concorso  il  posto  di direttore a persona che, per
          opere  compiute  o  per  insegnamenti  dati,  sia venuta in
          meritata  fama  di  singolare  perizia  nella  sua arte. Il
          Ministro  puo'  esonerare  dal  periodo di prova la persona
          cosi' nominata.".
              "Art. 241. - 1. - 4. (Omissis).
              5.  Il  Ministro  puo',  in  via eccezionale, conferire
          senza  concorso  i  posti  di  direttore a persone che, per
          opere  compiute  o  per  insegnamenti dati, siano venuti in
          meritata  fama  di  singolare  perizia  nella loro arte. Il
          Ministro  puo'  esonerare dal periodo di prova il personale
          cosi' nominato.".
          
          
Torna all'Art: 6
   
                       Nota all'art. 9:
              -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,
          concerne:   "Attuazione   della  direttiva  n.  84/253/CEE,
          relativa  all'abilitazione  delle  persone  incaricate  del
          controllo di legge dei documenti contabili".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo    30 luglio   1999,   n.   286   (Riordino   e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.   2.   -   1.   Al   controlli   di   regolarita'
          amministrativa    e   contabile   provvedono   gli   organi
          appositamente   previsti  dalle  disposizioni  vigenti  nei
          diversi  comparti  della  pubblica  amministrazione,  e, in
          particolare,  gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e,  nell'ambito delle competenze stabilite
          dalla  vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
          della   Ragioneria   generale  dello  Stato  e  quelli  con
          competenze di carattere generale.
              2.   Le   verifiche  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  devono  rispettare,  in  quanto applicabili alla
          pubblica   amministrazione,   i   principi  generali  della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore.
              3.   Il   controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  non  comprende  verifiche  da effettuarsi in via
          preventiva  se  non  nei  casi espressamente previsti dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le   definitive   determinazioni  in  ordine  all'efficacia
          dell'atto    sono   adottate   dall'organo   amministrativo
          responsabile.
              4.  I  membri  del  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici  sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni   pubbliche,   ove   occorra,  ricorrono  a
          soggetti  esterni  specializzati  nella  certificazione dei
          bilanci.".
          
          
Torna all'Art: 9
 
                       Nota all'art. 13:
              -  L'art.  19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede:
              "Art.  19. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico
          di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di
          funzioni  dirigenziali diverse, si tiene conto della natura
          e  delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad  incarichi diversi non si applica l'art. 2103
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono  definiti contrattualmente per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvo  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
          comma 2.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  del
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.".
          
          
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