IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 33, 34, 95 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'art. 15 della Carta di Nizza come recepito dal Trattato  di
Lisbona firmato il 13 dicembre 2007; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009,  n.  150  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  ed  in
particolare l'art. 74, comma 4,  che  rimette  all'emanazione  di  un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei  limiti
e delle modalita' applicative delle  disposizioni  del  titolo  II  e
titolo III  del  citato  decreto  legislativo  n.  150  del  2009  al
personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti
di ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli
istituti musicali pareggiati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile, e in particolare l'art. 23; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
norme per il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1
della legge 27 settembre 2007, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, recante «Criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare  e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n.  76,  recante  «Regolamento  concernente  la   struttura   ed   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
Titolo I
PRINCIPI GENERALI 
    
                                       Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 74,  comma  4,
del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  i  limiti  e  le
modalita' di applicazione del sistema  di  misurazione,  valutazione,
trasparenza della performance di cui alle disposizioni dei titoli  II
e  III  del  citato  decreto  legislativo  al  personale  docente  ed
educativo degli istituti e  scuole  del  primo  e  secondo  ciclo  di
istruzione e delle istituzioni educative, a quello delle  istituzioni
di alta formazione artistica e musicale, nonche' ai tecnologi  ed  ai
ricercatori degli enti di ricerca, tenendo conto  delle  peculiarita'
connaturate ai predetti settori. 
  2.  Il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente   decreto   e'
condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito  ed
alla performance, nell'ambito delle  risorse  a  tal  fine  destinate
dalla contrattazione collettiva integrativa. 
  3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio delle istituzioni e degli enti
di cui al comma 1, di seguito denominati istituzioni, i  quali  fanno
ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
      
    
  
                                       Art. 2 
 
                          Principi generali 
 
  1. La misurazione e la valutazione della performance del  personale
di cui all'art.  1,  comma  1,  sono  volte  al  miglioramento  della
qualita' dei servizi offerti dalle istituzioni, nonche' alla crescita
delle  competenze  professionali  attraverso  la  valorizzazione  del
merito e l'erogazione  dei  premi  per  i  risultati  conseguiti  dal
personale anzidetto in un quadro di pari opportunita'  di  diritti  e
doveri e di trasparenza dei risultati e delle risorse  impiegate  per
il loro perseguimento, nel rispetto della liberta' di insegnamento  e
di ricerca riconosciuta  dall'art.  33  della  Costituzione  e  della
liberta' professionale prevista dall'art. 15 della  Carta  di  Nizza,
come recepita dal Trattato di Lisbona. 
  2. Le istituzioni adottano metodi e strumenti  idonei  a  misurare,
valutare e premiare la performance del personale di cui  all'art.  1,
secondo   criteri   strettamente    connessi    al    soddisfacimento
dell'interesse  dei  destinatari  dell'attivita'   e   dei   servizi,
avvalendosi  del  sistema  di   misurazione   e   valutazione   della
performance di cui agli articoli 5, 10 e 14. 
  3.  Le  istituzioni  assicurano  la   massima   trasparenza   delle
informazioni  concernenti  le  misurazioni  e  le  valutazioni  della
performance mediante la pubblicazione nel  proprio  sito  informatico
secondo le modalita' generali di cui agli articoli 8, 12 e 15. 
      
    
 
                                       Art. 3 
 
                           Merito e premi 
 
  1. Le istituzioni promuovono il merito  e  il  miglioramento  della
performance  organizzativa  ed  individuale  del  personale  di   cui
all'art. 1, comma 1, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti
selettivi, secondo logiche meritocratiche, e valorizzano i dipendenti
che conseguono  le  migliori  performance  attraverso  l'attribuzione
selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 
  2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata  o  sulla
base di automatismi di incentivi e premi collegati  alla  performance
in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di  misurazione
e valutazione adottati ai sensi del decreto legislativo  n.  150  del
2009, secondo le modalita' di applicazione del presente decreto. 
      
    
                                       Art. 4 
 
                 Ciclo di gestione della performance 
 
  1. Il  ciclo  di  gestione  della  performance  si  articola  nelle
seguenti fasi: 
  a) definizione e assegnazione  degli  obiettivi  che  si  intendono
raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato  e  dei   rispettivi
indicatori; 
  b) collegamento tra gli obiettivi e contesto di riferimento; 
  c) monitoraggio in corso di esercizio e  attivazione  di  eventuali
interventi  correttivi,  anche  sulla  base  di   mutate   condizioni
finanziarie ed  in  riferimento  alle  diversita'  socio-territoriali
esistenti; 
  d) misurazione e valutazione della performance individuale  secondo
le modalita' di cui all'art. 7; 
  e)   utilizzo   dei   sistemi   premianti,   secondo   criteri   di
valorizzazione del merito; 
  f)  rendicontazione  dei  risultati  complessivi   dell'istituzione
scolastica al dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale di
appartenenza e, mediante il ricorso alle modalita' di cui all'art. 2,
comma 3, e all'art. 8, ai destinatari del servizio  scolastico,  agli
utenti ed ai soggetti interessati. 
      
    
    
 
                                       Art. 5 
 
       Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
sulla  base  delle   modalita'   definite   da   un   protocollo   di
collaborazione adottato d'intesa con la Commissione di  cui  all'art.
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  stabilisce  con
apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione  della
performance di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009
con il quale verranno individuati le fasi, i tempi, le  modalita',  i
soggetti  e  le  responsabilita'  del  processo  di   misurazione   e
valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e
verifica dell'andamento della performance. 
      
    
  
                                       Art. 6 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Gli obiettivi  del  personale  docente  sono  riferiti  all'arco
temporale di svolgimento  dell'anno  scolastico  e  sono  individuati
attraverso il ricorso al sistema di valutazione di  cui  all'art.  5,
tenendo  conto  dei  risultati  di  apprendimento   declinati   nelle
indicazioni di carattere nazionale per il primo e il  secondo  ciclo,
del contesto di riferimento socio-culturale nel  quale  l'istituzione
scolastica  opera,  nonche'  del  Piano  dell'offerta  formativa   di
ciascuna istituzione scolastica. 
      
    
  
                                       Art. 7 
 
                 Ambiti di misurazione e valutazione 
                    delle performance individuali 
 
  1. L'attivita' di misurazione e la valutazione  del  raggiungimento
degli obiettivi viene  effettuata  sulla  base  del  sistema  di  cui
all'art. 5 ed e' collegata: 
  a) al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi; 
  b) alla qualita'  e  quantita'  del  contributo  della  performance
individuale  all'istituzione   scolastica   di   appartenenza,   alle
competenze   dimostrate   ed   ai   comportamenti   professionali   e
relazionali. 
  2.  Nella  valutazione  della  performance  individuale  non   sono
considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di  paternita'  e
parentale. 
      
    
 
                                       Art. 8 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  la  trasparenza  e'  intesa  come
accessibilita' totale delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto
degli indicatori relativi agli andamenti  gestionali  e  all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,  dei
risultati dell'attivita' di misurazione e  valutazione  svolta  dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo
del rispetto dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'.  I
relativi dati sono pubblicati nei siti informatici delle  istituzioni
scolastiche in apposita sezione di facile  accesso  e  consultazione,
denominata «Trasparenza, valutazione e merito». 
  2. Nella sezione del  sito  informatico  di  cui  al  comma  1,  le
istituzioni scolastiche ed educative indicano: 
  a) l'ammontare complessivo dei  premi  collegati  alla  performance
stanziati e  l'ammontare  dei  premi  effettivamente  distribuiti  al
personale; 
  b)  l'analisi  dei  dati  relativi  al  grado  di  differenziazione
nell'utilizzo della premialita' del personale; 
  c) i curricula dei titolari di posizioni organizzative  redatti  in
conformita' al vigente modello europeo; 
  d)  gli  incarichi,  retribuiti  e  non  retribuiti,  conferiti  ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
  3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di  pubblicazione
di cui ai commi 1 e 2, e' preclusa l'erogazione delle retribuzioni di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 
      
    
                                       Art. 9 
 
            Criteri per l'attuazione del sistema premiale 
 
  1. I livelli di  performance  attribuiti  ai  valutati  secondo  il
sistema di valutazione individuato in attuazione del presente decreto
si informeranno ai principi generali dettati dal decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate, secondo quanto
previsto all'art. 1, comma 2, al trattamento economico accessorio  e'
predisposta  sulla  base  dei  livelli  di  performance  individuali,
attribuiti al personale docente, secondo il sistema di misurazione  e
valutazione di cui all'art. 5. 
  3. I premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia  di
insegnanti che non potra' comunque superare il 75 per cento e al  suo
interno  articolata  secondo  criteri   meritocratici   che   saranno
stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione di cui all'art. 5. 
      
    
                                       Art. 10 
 
               Misurazione, valutazione e trasparenza 
                          della performance 
 
  1.  Le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica, tenuto conto di quanto previsto  dai  regolamenti  di  cui
all'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  1°
febbraio 2010, n. 76, relativi alla valutazione delle attivita' degli
enti del comparto dell'alta formazione artistica e  musicale  (AFAM),
assicurano: 
  a) la misurazione e la valutazione della performance  dei  docenti,
previa definizione di obiettivi, indicatori e standard; 
  b)  l'utilizzo   di   sistemi   premianti,   secondo   criteri   di
valorizzazione del merito e delle eccellenze; 
  c) la trasparenza dei risultati  dell'attivita'  di  misurazione  e
valutazione allo scopo di favorire forme  diffuse  di  controllo  nel
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),
d'intesa con la Commissione per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  attuativo
dell'art. 13, comma 12, del decreto  legislativo  n.  150  del  2009,
individua specifici  obiettivi,  indicatori  e  standard  nonche'  le
modalita' per assicurare il ciclo di gestione della  performance  dei
docenti delle istituzioni AFAM. 
      
    
    
                                       Art. 11 
 
                 Ciclo di gestione della performance 
 
  1. Il ciclo di gestione della performance  del  personale  docente,
definito ai sensi dell'art. 10, comma 2, si articola  nelle  seguenti
fasi: 
  a) definizione e assegnazione  degli  obiettivi  che  si  intendono
raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato  e  dei   rispettivi
indicatori; 
  b) collegamento tra gli obiettivi e contesto di riferimento; 
  c) monitoraggio in corso di esercizio e  attivazione  di  eventuali
interventi  correttivi,  anche  sulla  base  di   mutate   condizioni
finanziarie ed  in  riferimento  alle  diversita'  socio-territoriali
esistenti; 
  d) misurazione e valutazione della performance individuale; 
  e)   utilizzo   dei   sistemi   premianti,   secondo   criteri   di
valorizzazione del merito; 
  f) rendicontazione dei risultati  complessivi  dell'istituzione  di
alta formazione alla  competente  Direzione  generale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed all'ANVUR. 
      
    
    
                                       Art. 12 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  la  trasparenza  e'  intesa  come
accessibilita' totale delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto
degli indicatori relativi agli andamenti  gestionali  e  all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,  dei
risultati dell'attivita' di misurazione e  valutazione  svolta  dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo
del rispetto dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'.  I
relativi dati sono pubblicati nei siti informatici delle  istituzioni
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  in  apposita
sezione di facile accesso e consultazione,  denominata  «Trasparenza,
valutazione e merito». 
  2. Nella sezione del  sito  informatico  di  cui  al  comma  1,  le
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
indicano: 
  a) l'ammontare complessivo dei  premi  collegati  alla  performance
stanziati e  l'ammontare  dei  premi  effettivamente  distribuiti  al
personale; 
  b)  l'analisi  dei  dati  relativi  al  grado  di  differenziazione
nell'utilizzo della premialita' del personale; 
  c) i curricula dei titolari di posizioni organizzative  redatti  in
conformita' al vigente modello europeo; 
  d)  gli  incarichi,  retribuiti  e  non  retribuiti,  conferiti  ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
  3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di  pubblicazione
di cui ai commi 1 e 2, e' preclusa l'erogazione delle retribuzioni di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 
      
    
    
                                       Art. 13 
 
            Criteri per l'attuazione del sistema premiale 
 
  1. Sulla base dei livelli di performance  attribuiti  al  personale
secondo il sistema  di  valutazione  individuato  in  attuazione  del
presente decreto e' predisposta  una  graduatoria  delle  valutazioni
individuali di merito al fine di garantire  l'attribuzione  selettiva
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance in conformita' ai principi generali di cui ai titoli
II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
      
    
    
    
                                       Art. 14 
 
               Misurazione, valutazione e trasparenza 
                          della performance 
 
  1. Gli enti pubblici  nazionali  di  ricerca,  nell'adozione  degli
statuti di  autonomia,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, tenuto conto di quanto previsto in materia  di
sistemi  di  valutazione  dalla  «Raccomandazione  della  Commissione
dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e  un
codice  di  condotta  per  l'assunzione  dei  ricercatori»   adottano
specifiche misure volte a garantire: 
  a) misurazione e valutazione della performance  dei  ricercatori  e
dei  tecnologi,  previa  definizione  di  obiettivi,   indicatori   e
standard,   individuando   fasi,   tempi,   modalita',   soggetti   e
responsabilita', nonche' le relative procedure di conciliazione; 
  b) utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione
del merito e delle eccellenze; 
  c)  trasparenza  dei  risultati  dell'attivita'  di  misurazione  e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo  scopo  di  favorire
forme  diffuse  di  controllo  nel  rispetto  dei  principi  di  buon
andamento e imparzialita'. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'ANVUR,  d'intesa  con  la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art.  13,  comma
12, del decreto legislativo n.  150  del  2009,  individua  specifici
obiettivi, indicatori e standard nonche' le modalita' per  assicurare
il  ciclo  di  gestione  della  performance  dei  ricercatori  e  dei
tecnologi di cui all'art. 1, comma 1. 
      
    
    
     
                                       Art. 15 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  la  trasparenza  e'  intesa  come
accessibilita' totale delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto
degli indicatori relativi agli andamenti  gestionali  e  all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,  dei
risultati dell'attivita' di misurazione e  valutazione  svolta  dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo
del rispetto dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'.  I
relativi dati sono pubblicati nei  siti  informatici  degli  enti  di
ricerca in  apposita  sezione  di  facile  accesso  e  consultazione,
denominata «Trasparenza, valutazione e merito». 
  2. Nella sezione del sito informatico di cui al comma 1,  gli  enti
di ricerca indicano: 
  e) l'ammontare complessivo dei  premi  collegati  alla  performance
stanziati e  l'ammontare  dei  premi  effettivamente  distribuiti  al
personale; 
  f)  l'analisi  dei  dati  relativi  al  grado  di  differenziazione
nell'utilizzo della premialita' del personale; 
  g) i curricula dei titolari di posizioni organizzative  redatti  in
conformita' al vigente modello europeo; 
  h)  gli  incarichi,  retribuiti  e  non  retribuiti,  conferiti  ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
  3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di  pubblicazione
di cui ai commi 1 e 2, e' preclusa l'erogazione delle retribuzioni di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 
      
    
    
                                       Art. 16 
 
            Criteri per l'attuazione del sistema premiale 
 
  1. Sulla base dei livelli di performance  attribuiti  al  personale
secondo il sistema  di  valutazione  individuato  in  attuazione  del
presente decreto e' predisposta  una  graduatoria  delle  valutazioni
individuali di merito al fine di garantire  l'attribuzione  selettiva
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance in conformita' ai principi generali di cui ai titoli
II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 gennaio 2011 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Gelmini 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011 
Ministeri  istituzionali-Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,
registro n. 8, foglio n. 363