DECRETO 7 dicembre 2000, n. 426.

(Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 018 di Martedì, 23 gennaio 2001)

Regolamento
recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, contenente "Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati" e, in particolare, l'articolo 2, comma 6;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza del 12 luglio 2000;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Adotta il seguente regolamento:

Titolo I 
Personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie
di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica.

Art. 1.
Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento 

1. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica, previste dall'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad esaurimento nella posizione e con il punteggio posseduto.

L'integrazione è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 2.
Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene graduato secondo il punteggio già posseduto aggiornato in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformità alle tabelle di valutazione approvate con decreto ministeriale 26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti statali (allegato A), per le accademie nazionali di danza (allegato B) e di arte drammatica (allegato C) e con decreto ministeriale 8 febbraio 1995, per i conservatori di musica (allegato D).

3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:

a) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:

1) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, e nei conservatori di musica statali nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonché coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), ultimo comma, della legge, a condizione che gli stessi siano in possesso dei predetti 24 punti;

c) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto.

4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli allegati A), B), C) e D). Agli aspiranti che sono inseriti negli elenchi alfabetici, in seguito al superamento degli esami della sessione riservata di cui all'ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, è attribuito lo stesso punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle accademie di belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato A) per l'inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.

Titolo II
Responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali 

Art. 3.
Graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali 

1. Le disposizioni di cui al titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alle graduatorie nazionali dei responsabili amministrativi del ruolo nazionale delle accademie e dei conservatori di musica statali.

2. In prima applicazione, considerato che le graduatorie dei concorsi riservati e per titoli, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali del 4 giugno 1992 e del 5 giugno 1992, sono esaurite e che alla data di entrata in vigore della legge è in atto soltanto la graduatoria relativa al concorso per esami e titoli indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1992, ha titolo ad essere incluso a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1, il personale sottoindicato:

a) coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione al soppresso concorso per soli titoli per l'accesso al ruolo nazionale dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali;

b) coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per esami e titoli bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1992.

3. Gli aspiranti sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti da valutare secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 (allegato E).

Art. 4.
Graduatorie provinciali ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali 

1. Ai soli fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 3, è ripartita in graduatorie provinciali relativamente all'ubicazione sul territorio delle accademie e dei conservatori di musica statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali devono indicare la provincia in cui intendono partecipare alle predette assunzioni con contratto individuale a tempo deter-minato.

Titolo III
Disposizioni transitorie e finali 

Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali 

1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il personale che è già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro: De Mauro 

Visto, il Guardasigilli: Fassino 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
Registro n. 1, foglio n. 6


Allegato A 

Tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle
accademie di belle arti - decreto ministeriale 26 ottobre 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite complessivo di punti 18 vengono attribuiti:

per la inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986, punti 10,08 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di punti 56/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito;

per la inclusione in graduatoria di merito del decreto ministeriale 21 luglio 1990, punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi, per titoli ed esami, già espletati.

Per il servizio prestato nelle accademie di belle arti statali, legalmente riconosciute o pareggiate, per lo stesso insegnamento o per lo stesso posto di assistente (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 6 (4).

per ogni anno di servizio nelle accademie legalmente riconosciute o pareggiate, punti 3 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio in accademie di belle arti legalmente riconosciute o pareggiate, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3 per anno (5).

Per diplomi di accademie di belle arti (6) o di istituti superiori per le industrie artistiche, per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorso, per titoli ed esami, nelle accademie di belle arti relativi a insegnamenti o a posti di assistente (8) diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a carattere d'insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di assistente è valutabile solo per il medesimo posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o scrittografica, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella relativa graduatoria di merito.

(3) Il servizio d'insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di assistente è valutabile solo per lo stesso posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(4) è valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno centottanta giorni, nello stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso ovvero quello prestato, con retribuzione di almeno centottanta giorni, nello stesso posto di assistente, per cui il candidato chiede di partecipare al concorso.

Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo dei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso.

(5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) I diplomi, a prescindere dagli indirizzi per i quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti di assistente delle accademie di belle arti.

(7) Sono da considerarsi attinenti per la cattedra di "storia dell'arte e del costume" e "stile, storia dell'arte e del costume" per il relativo posto di assistente le lauree previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni per l'accesso all'insegnamento di "storia dell'arte" nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore.

(8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di assistente e viceversa.


Allegato B 

Tabella per la valutazione dei titoli relativa al personale docente, pianista accompagnatore,
nell'Accademia nazionale di danza approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di pianista accompagnatore (1) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di punti 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati.

Per il servizio prestato nell'Accademia nazionale di danza per lo stesso insegnamento o per posti di pianista accompagnatore (3) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio, punti 6 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

Per le licenze o diplomi dell'Accademia nazionale di danza, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o a posti di pianista accompagnatore per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell'Accademia nazionale di danza relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (7), sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento nell'Accademia nazionale di danza.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento.

(4) è valutabile come anno intero di servizio quello prestato per il medesimo insegnamento, o nel medesimo posto di pianista accompagnatore, nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) La frazione deve riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d'insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori dall'ordinanza ministeriale n. 108 dell'8 aprile 1993.

(7) Per i posti di pianista accompagnatore è valutabile il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, a posti di pianista accompagnatore nell'Accademia nazionale di danza.


Allegato C 

Tabella per la valutazione dei titoli relativa al personale docente nell'Accademia nazionale
di arte drammatica approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di accompagnatore al pianoforte (1) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di punti 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati.

Per il servizio prestato nell'Accademia nazionale d'arte drammatica per lo stesso insegnamento o per posti di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio, punti 6 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

Per le licenze o diplomi dell'Accademia nazionale di arte drammatica, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o ai posti di accompagnatore al pianoforte per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell'Accademia nazionale di arte drammatica relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso (7), sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di accompagnatore al pianoforte nell'Accademia nazionale di arte drammatica non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento nell'accademia medesima.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di accompagnatore al pianoforte non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento.

(4) è valutabile come intero anno di servizio quello prestato nel medesimo insegnamento, o posto di accompagnatore al pianoforte, nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) Le frazioni devono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d'insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori, dall'ordinanza ministeriale n. 109 dell'8 aprile 1993.

(7) Per i posti di "accompagnatore al pianoforte" è valutabile il superamento di un precedente concorso, per titoli ed esami, a posti di "accompagnatore al pianoforte" nell'Accademia nazionale d'arte drammatica.


Allegato D 

Tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente, accompagnatore al
pianoforte nei conservatori di musica, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1995.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o a posti di accompagnatore al pianoforte (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per l'inclusione in graduatoria di merito punti 7,56 (2) più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di 42/100, previsto per l'inclusione nelle graduatorie predette.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami, già espletati di cui al decreto ministeriale del 18 luglio 1990.

Per il servizio prestato nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per lo stesso insegnamento o per posto di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio nei conservatori di musica, punti 6 (4).

per ogni anno di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 3 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nei conservatori di musica, punti 1 (fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per anno) (5).

Per diplomi di conservatorio di musica o di istituti musicali pareggiati (6); per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli; per il superamento di concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica relativi ad insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (8); sono attribuiti fino ad massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso per titoli ed esami a cattedre d'insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso per titoli ed esami a posti di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prove scritte o pratiche, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella graduatoria di merito.

(3) Il servizio d'insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte.

(4) è valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno 180 giorni, nello stesso insegnamento o nello stesso posto per cui il candidato chiede di partecipare al concorso. Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo di 360 giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso.

(5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) I diplomi, a prescindere dalle "scuole" per le quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti.

(7) Sono da considerarsi attinenti i diplomi e le lauree previsti come valutabili, per ciascuna cattedra o posto di accompagnatore, dall'ordinanza ministeriale n. 106 dell'8 aprile 1993.

(8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di accompagnatore al pianoforte e viceversa.


Allegato E
Tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990) 

A) Titoli di cultura 

1. Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi della scuola nonché titoli di studio prescritti per l'accesso ai ruoli dei segretari della scuola ai sensi del precorso ordinamento (decreto ministeriale 6 novembre 1964 applicativi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420) - (Si valuta il solo titolo più favorevole): punti da 6 a 10 definiti come segue:

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di fisica e di condotta. Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

b) Sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50;

ottimo punti 10.

2. Per un ulteriore titolo fra quelli sopraindicati e non valutati perché non più favorevoli ai sensi del precedente punto 1: punti 2.

3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo): punti 4.

4. Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi a della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

5. Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

6. Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

7. Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti servizi meccanografici (si valuta un solo titolo): punti 0,50.

B) Titoli di servizio 8. Servizio prestato in qualità di segretario a coordinatore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 2.

9. Servizio prestato in qualità di applicato di segreteria, di magazziniere, di collaboratore amministrativo, di collaboratore o aiutante tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria e artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 1.

10. Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 0,50.

(1) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(2) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(3) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

(4) Il servizio militare, prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato al servizio statale. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato".

(5) Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da provincie, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole. Ovviamente, tra i servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni non vanno computati quelli resi ad enti locali, se già valutati in maniera più favorevole.

(6) Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero con nomina conferita dalla competente autorità dal Ministero degli affari esteri è equiparato al corrispondente servizio prestato nel territorio della Repubblica.

(7) Ai fini della presente tabella di valutazione si intende anno di servizio:

a) il servizio in qualità di supplente con nomina annuale conferita dal provveditore agli studi prestato dall'inizio della nomina stessa fino alla sua normale cessazione, fatti salvi i motivi di legittima assenza;

b) il servizio in qualità di supplente prestato nel medesimo anno scolastico anche in modo non continuativo, per almeno centottanta giorni;

c) trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato in qualità di supplente nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (sei mesi) si considera intero anno.

 


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulla pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), è il seguente:

"Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee al comma 3, si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle accademie e dei conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.".

- Per il testo degli articoli 3 e 6 della sudetta legge, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124:

"Art. 1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.

L'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico , è sostituito dal seguente:

"Art. 399 (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

2. All'art. 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti.

L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda .

3. All'art. 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche .

4. Il comma 17 dell'art. 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente .

5. Il comma 18 dell'art. 400 del testo unico è abrogato.

6. L'art. 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 401 (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni edu-cative .

7. All'art. 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati".

"Art. 3 (Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle accademie e dei conservatori). - 1. All'art. 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti ;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti. ;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. ;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi, per titoli ed esami, e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche .

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge".

"Art. 6 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA). - 1. L'art. 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 551 (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'art. 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente .

2. All'art. 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. ;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ;

c) è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'accademia o il conservatorio di assegnazione .

3. L'art. 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 553 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali .

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle accademie e dei conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'art. 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'art. 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto `Scuolà, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 .

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella 1 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto `Scuolà, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.

L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma".

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registr~ione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:

"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: (Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati):

"6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo inderminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserite nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 270, comma 1, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti".

- Per il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 si vedano le note alle premesse.