Decreto Ministeriale 23 novembre 2009 prot. n. 158/2009

Applicazione art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, n. 212


Emblema Repubblica Italiana
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Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica



VISTA
la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508;
VISTO il D.M 3 luglio 2009, n.89, con il quale, in applicazione dell’art.3 quinques del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, delle Accademie di Belle Arti;
VISTO il D.M 30 settembre 2009, n 123, con il quale, in applicazione dell’art.3 quinques del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di Belle Arti.
VISTO in particolare, l’art.6, comma 3, del predetto D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che  con decreto ministeriale deve essere determinata “la frazione dell’impegno orario complessivo che  deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale” assegnando “di norma, rispetto all’impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50% ed alle attività di laboratorio il 100 per cento”.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione della frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata  allo studio  personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, per i corsi di studio attivati nelle Accademie di Belle Arti, tenuto conto anche delle esperienze sperimentali già consolidate;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 1, dell’art.6, del predetto D.P.R. n.212/2005,  al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente e che possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore entro il limite del 20 per cento.

 

DECRETA

 

Art.1 – La frazione dell’impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti, è così determinata Tipologia dell’offerta formativa Ore di lezione per credito formativo Lezione teoriche da 6 a 9 Attività teorico-pratiche da 10 a 15 Attività di laboratorio da 20 a 30
 

Tipologia  dell’offerta formativa Ore di lezione  per credito formativo
Lezione teoriche da 6 a 9
Attività teorico-pratiche da 10 a 15
Attività di laboratorio da 20 a 30

Art. 2 – Le Accademie di Belle Arti disciplinano i propri ordinamenti didattici in conformità al D.M. 30 settembre 2009, n.123, citato nelle premesse, e nel rispetto di quanto previsto all’art.1.



Roma, 23 novembre 2009
Prot. n. 158/2009
Il MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini