Allegati


Decreto Ministeriale 8 ottobre 2003 prot. n. 629/AFAM/2003

Decreto Ministeriale relativo al titolo dei corsi sperimentali Conservatori



VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, in particolare l’art. 6;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti;

CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99;

VISTO il decreto  28  ottobre  2002, n. 38 di autorizzazione alla sperimentazione

didattica nei Conservatori di musica, che  all’art. 3 ha previsto, previa valutazione dei percorsi formativi, l’individuazione dei titoli finali da rilasciare;

VISTE le valutazioni formulate dagli esperti sui predetti corsi;

RITENUTO di dover determinare i titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi, al fine di garantire anche le legittime aspettative degli studenti interessati;

RITENUTO di dover consentire l’attivazione di corsi sperimentali, già approvati e validati,  a  tutte  le  istituzioni  del  settore,  al  fine  di  garantire omogeneità nell’offerta formativa

DECRETA

ART. 1

         A conclusione dei corsi  sperimentali attivati dai  Conservatori di musica si conseguono i titoli finali di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2

         I Conservatori di musica sono tenuti a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

ART. 3

         I Conservatori di musica possono attivare, previa autorizzazione del Ministero, corsi sperimentali analoghi,  per obiettivi e contenuti formativi, a quelli di cui all’allegato elenco.
         La proposta di attivazione è deliberata dai competenti organi accademici, su proposta del Collegio dei docenti e previa verifica della disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.

ART. 4

         A seguito dell’entrata in vigore del regolamento sull’autonomia didattica e dei relativi decreti attuativi, le istituzioni provvedono a disciplinare le modalità per il passaggio degli studenti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti didattici.

ART. 5

         Per i corsi di “Didattica della musica” di cui all’allegato elenco, il valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola, di cui all’art. 6 della legge 268/2002, si consegue solo al termine del biennio sperimentale di secondo livello.



Roma, 8 ottobre 2003
Prot. n. 629/AFAM/2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti

Allegati:
Elenco Diploma per Conservatori (formato .xls)