Circolare Ministeriale 20 marzo 2001, n. 49

Prot. N.197/0

Oggetto: Elezioni delle consulte provinciali degli studenti nel mese di maggio

Con le recenti modifiche apportate al D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567, come modificato e integrato dal D.P.R. 9.4.1999 n. 156, l'elezione dei rappresentanti di ciascun istituto nelle consulte provinciali è stata anticipata e dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, sempre con le stesse modalità dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto.

Per effetto delle modificazioni intervenute sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori, mentre sono ammessi gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola media che si recheranno a votare presso l'istituto secondario superiore presso il quale si sono iscritti.

E' ammessa la votazione per corrispondenza per gli alunni dell'ultimo anno di scuola media frequentanti in un comune diverso da quello dell'istituto di istruzione secondaria nel quale si sono iscritti.

In tale eventualità i dirigenti degli istituti superiori trasmettono al dirigente della scuola media le liste elettorali e le schede elettorali, stampate in modo uniforme per tutti gli elettori e munite di lembi auto incollanti. In ciascuna delle scuole medie interessate viene costituito un seggio.

L'alunno di scuola media, dopo aver votato, incolla i lembi della scheda; i componenti del seggio inseriscono ciascuna scheda in singole buste che vengono vidimate, sigillate e riunite in plichi distinti per ciascun istituto di destinazione. I plichi sono poi trasmessi ai vari istituti con il mezzo più veloce unitamente agli elenchi degli studenti che hanno partecipato al voto. Nel caso nessun elettore di un istituto abbia votato, verrà trasmessa con le stesse modalità apposita comunicazione.

La procedura elettorale sarà quella semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell'O.M. 215/91 sulle elezioni dei componenti dei consigli di istituto e si svolgerà nelle seguenti fasi:

a) I dirigenti scolastici convocano le assemblee di classe, durante le quali avrà luogo la votazione, per la data stabilita dal consiglio di istituto, in un giorno feriale ovviamente non oltre il 31.5.2001. L'atto di convocazione dovrà precisare l'orario di apertura del seggio elettorale, e dovrà avvenire con congruo anticipo (almeno 30 giorni) rispetto alla data fissata per le assemblee di classe, in vista dei successivi adempimenti.

b) La commissione elettorale forma gli elenchi degli elettori, distinti per classe. Gli elenchi non comprendono i nominativi degli alunni iscritti all'ultimo anno, e comprendono quelli degli alunni di terza media iscrittisi all'istituto per l'anno successivo. Questi ultimi sono distribuiti dalla commissione elettorale tra gli elenchi delle prime classi funzionanti nella scuola nell'anno corrente. Gli elenchi dovranno essere completati entro il venticinquesimo giorno antecedente la data per cui sono convocate le assemblee di classe; fino al giorno antecedente quello della votazione possono essere apportate rettifiche di eventuali errori materiali. Il dirigente comunica d'ufficio agli alunni di terza media, per il tramite dei dirigenti delle scuole medie di provenienza degli stessi, l'elenco ove sono stati inseriti, nonché l'orario di apertura del seggio.

c) Dal ventesimo al quindicesimo giorno antecedente la votazione vengono presentate le liste.

d) Il dirigente nomina i componenti dei seggi elettorali, uno per ciascuna classe, scelti tra docenti e studenti iscritti nell'istituto.

e) La votazione si svolge nel giorno e nell'orario fissato. L'orario di apertura del seggio deve avvenire in orario non coincidente con quello delle lezioni, e deve essere determinato in modo da favorire l'affluenza degli elettori iscritti alle scuole medie ubicate nel medesimo comune.

Si rammenta che hanno titolo ad eleggere due propri rappresentanti nella consulta provinciale anche gli studenti delle scuole paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettorali.

I nominativi degli studenti eletti dovranno essere immediatamente comunicati agli uffici scolastici competenti per territorio.

Si sottolinea che, in qualunque caso, ogni istituzione scolastica non potrà eleggere che due rappresentanti.

Si pregano le SS.LL. di voler inoltrare con la massima urgenza le presenti disposizioni ai dirigenti scolastici delle scuole interessate per tutti i successivi adempimenti di competenza.