Unione Artisti
UNAMS

Per la serie "lassù qualcuno ci ama" trasmettiamo: eliminiamo i permessi artistici!!!

Testo DDL e commento UNAMS

Rif. 054
26-10-11

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita` 2012)

Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA

Art. 4.
(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

... Omissis...

79. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e` utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

80. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, puo` usufruire di permessi per attivita` di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attivita` programmate dalle Istituzioni e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

81. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono piu` cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

82. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 80 e 81 non puo` essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

83. I permessi eventualmente gia` autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

84. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianita` di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita` ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle universita`.

85. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

86. Nel caso di esonero dalle attivita` didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.

...Omissis ...

COMMENTO

Per la serie “lassù qualcuno ci ama” buona parte di quanto conquistato con il contratto (ed evidentemente mai condiviso dall'Amministrazione), prendendo l'occasione del DdL Tremonti viene allegramente invalidato. Pertanto l'Italia sarà salva perché non vi saranno più permessi artistici, per Accademie e Conservatori (ridotti a soli 10 giorni) nonché addio anno sabatico, etc. Più o meno le stesse norme verranno applicate anche all'Università soltanto, che come c'era da aspettarsi, il DdL usa una mano più leggera. Non a caso ormai l'Arte, per l'Italia, non è una necessità preponderante ma soltanto una specie di hobby che alcuni “poveretti” possono esercitare, se possibile come la pesca o altro, il sabato e la domenica. L'Unione Artisti non mancherà di presentare emendamenti presso la Camera e il Senato.

D.L.