Unione Artisti
UNAMS

Precariato ed altro

Comunicato

Rif. 019
16-05-11

Cari Colleghi, pubblichiamo la parte del Decreto sullo sviluppo che riguarda l'immissione in ruolo dei precari della scuola dalla quale si evince, come avevo già previsto, che nel provvedimento non sono ricompresi i precari AFAM. Ritengo tutto ciò un'ingiustizia e comunque mi sono già attivata chiedendo un urgente incontro al Ministro Gelmini affinché mi chiarisca una simile esclusione.

Torno a dire che i giochi, se esistesse la volontà politica, sono ancora aperti in quanto i termini dell'immissione saranno oggetto di un prossimo Decreto Interministeriale (Tesoro, Funzione Pubblica e MIUR) all'interno del quale potrebbero trovare posto anche i nostri precari.

Contemporaneamente sto sollecitando l'Aran affinché porti a termine la sequenza contrattuale riguardante la mobilità e la 2° fascia. Infatti ritengo che i provvedimenti debbano essere collegati e risolti con possibile soddisfazione di tutti.

D. L.

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011)

Art. 9

(Scuola e merito)

... omissis

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell' università' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (1), dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."

19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e' fissato al 31 agosto di ciascun anno.

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' così modificato "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia".

21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.".

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Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

(1) Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”