Unione Artisti
UNAMS

Tragicommedia i piu atti senza un finale di Saverio Vinciguerra.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Rif. 023
18-03-09


1986
I Concorso Ordinario Nazionale a cattedre e a posti di assistente alla cattedra.

1990
II Concorso Ordinario ecc. (come sopra)

N.B. in tutti e due i concorsi (sia per titolari che per assistenti) le prove erano identiche per contenuti e tipologia degli argomenti richiesti.

1994.
Con la pubblicazione del d.p.r. 279 del 16/04/94 gli assistenti alla cattedra prendono coscienza, per effetto delle disposizioni in esso contenute, che per lo Stato italiano essi non sono considerati nelle categorie degli insegnanti. Questo nonostante avessero svolto attività didattica nelle scuole anche prima del d.p.r. in questione e dopo aver avuto accesso a quei posti per concorso a esami e titoli (vedi sopra).

1995.
Il d.p.r. 279 del 16/04/94 viene impugnato con 9 ricorsi in tutta Italia e con una richiesta di parere al Consiglio di Stato.

1998
Arrivano le sentenze e il parere del Consiglio di Stato, nelle quali si afferma questo principio: i ricorsi sono rigettati in quanto gli assistenti non hanno la funzione docente perché non possono partecipare alle commissioni di esame e agli organi collegiali, perché “l'assistente non è titolare della funzione docente propria dei professori, bensì ai sensi dell'art. 214 comma 2 - del decreto 16/04/94 - 297 - svolge attività didattica COADIUVANDO il docente alla cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto”.

1999.
03/05/1999 emanazione della legge 124 (Berlinguer). All'art. 11 fra le disposizioni varie, la legge entra in merito definendo la funzione docente. Con questa legge si modifica il d.p.r. sopracitato enunciando che gli assistenti FANNO parte del Collegio Docenti, con voto deliberante, fanno parte delle Commissioni d'Esame e sono eleggibili nel Consiglio d'Amministrazione delle Accademie, come rappresentanti del Collegio Docenti.

1999.
Dicembre 99 - la stessa VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati che aveva elaborato la legge 124, elabora la legge n. 508 - legge di riforma delle Accademie. Qui si afferma all'art. 6 “che tutto il personale in ruolo mantiene le proprie funzioni e il trattamento complessivo in godimento”. (quindi, secondo me, quello che ha acquisito nella legge 124/99).

2003.
12 giugno - pubblicazione del d.p.r.132 - 2003 - “regolamento statutario autonomia regolamentare” si dice all'art. 6 comma 2 “il Direttore è eletto dai Docenti, nonché dagli assistenti..” art. 7 comma 2 punto c) “fanno parte del consiglio di Amministrazione un docente dell'Istituzione..”
art. 8 Consiglio accademico al comma 2 punto a) dice “ne fanno parte docenti dell'istituzione..” art.11 Collegio dei Professori, comma 1 dice “ne fanno parte tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché gli assistenti..”

Come si può notare chiaramente, la figura dell'assistente è ancora una volta ridiventata nebbiosa ed ambigua. Questo rispetto al quadro che ne aveva fatto la 124, dove veniva specificato meglio il profilo di questa figura, con la funzione attribuita.

Ora come ora invece, lo stato di ambiguità nel quale si trova il prof. Assistente, lo fa retrocedere alle posizioni del 1994, ricavandone di conseguenza danni sia professionali, che morali ed economici, senza prospettiva di avanzamento di carriera. Se ne deduce che restando nella nebulosa, non meglio definito, l'assistente verrà a perdere sempre di più la sua funzione docente, rischiando di diventare semplicemente equiparato ai bidelli, ai tecnici di laboratorio ecc.

Più precisamente si notano altre incongruenze, come il fatto che gli assistenti possono votare, ma non possono essere votati negli organi di gestione e di governo previsti dal d.p.r.

Ad es., solo a Firenze su 100 insegnanti, 40 sono assistenti e quindi al 40% dei docenti è preclusa la rappresentatività (questa è democrazia?). L'altra incongruenza è più sfumata, ma più sostanziosa: con il DPR 132/2003 solo coloro i quali sono “fregiati” del titolo di DOCENTI, (anche quelli di corsi complementari), automaticamente si trovano in pole position equiparati in fascia A, in analogia al sistema universitario, mentre i “NONCHE' ASSISTENTI” nonostante la 124, rimarrebbero a guardare gli altri, nemmeno in pista, ma sulle gradinate.

Fine primo atto
II atto: la metamorfosi (2005)

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 16 febbraio 2005 e pubblicato sulla G.U n. 55 dell'8 marzo 2005, interviene per risolvere definitivamente la grave situazione in cui ormai da anni versano quei docenti delle Accademie di Belle Arti italiane che venivano in precedenza qualificati come Assistenti e che oggi si sono visti riconoscere definitivamente la qualifica di docenti Professori di II Fascia.

L'art. 20, II comma, del “ CAPO IV - Docenti” di tale CCNL stabilisce, infatti, che “l'area professionale docenti ... si articola nelle seguenti fasce: a) professore di prima fascia; b) professore di seconda fascia”. Vengono qualificati come “professori di seconda fascia” - perciò rientranti “nell'area professionale docenti” - proprio coloro i quali un tempo erano inquadrati come Assistenti di Accademia. Inoltre, in base all'art. 25, II comma, tutti i professori, sia di prima che di seconda fascia, “sono altresì tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti”.

Alla luce di tali previsioni, non dovrebbe più dar adito a dubbi l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.508”, mediante il quale è stato ridefinito il sistema normativo atto ad interessare le Accademie di Belle Arti.

...di fatto tutto questo non si verifica.

I docenti di II Fascia si vedono tuttavia respingere le proprie candidature per l'elezione nel Consiglio Accademico, con la capziosa motivazione che tali docenti, per il fatto stesso di percepire un compenso economico inferiore rispetto ai docenti di I fascia, non sono docenti “perfetti”, o per meglio far capire parafrasando, non sono uova sode, ma uova alla coque, e quindi non possono far parte del Consiglio Accademico.

Questo ragionamento chiarificatore, viene espresso attraverso una nota MIUR del 30/05/2005 a Contratto già approvato e registrato, che ancora una volta ritira fuori dal cappello del mago l'ambigua figura dell'ex assistente, (ora docente di seconda fascia) che tuttavia, non ha ancora compiuto la propria metamorfosi da Bruco a Farfalla.

Trascorrono altri due anni sempre nel segno dell'ambiguità, durante i quali i Docenti di II fascia producono numerosi ricorsi, ed alla fine arrivano le sentenze dai Tribunali Amministrativi .....AVEVAMO RAGIONE!!

I docenti di II fascia sono docenti a tutti gli effetti e hanno tutti i diritti di tale ruolo.

Il 05/04/2007 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - I sezione - ha pronunciato la seguente Sentenza:
...gli assistenti sono stati inquadrati nell'area professionale docenti, che si articola in due fasce (art. 20 C.C.N..L. 16 febbraio 2005). Alla luce di tale innovazione va interpretato lo statuto dell'Accademia di belle arti di Carrara, deliberato il 29 novembre 2004, il quale all'art. 14, comma 2, prevede che il Consiglio accademico sia composto “da 10 docenti dell'istituzione in possesso di requisiti di comprovata professionalità
Il ricorso deve, quindi, essere accolto e devono essere annullati gli atti impugnati
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

Fine II atto
III atto: il volo dell'ex bruco (2007)

Il paradosso che continua ad esistere, anche dopo la sentenza del TAR è tuttavia la negazione di ogni possibile progressione di carriera, relegando, di fatto, i docenti di II fascia, ad un ruolo immutabile, condannandoli ad un limbo senza speranza. Dal 1998 in poi, infatti, sono stati effettuati concorsi per soli docenti precari, che rilasciavano la patente di titolarità delle cattedre a quanti (precari) avessero svolto un periodo di supplenza di soli 360 gg.: si tratta di soggetti oggi inquadrati quali docenti di I fascia!

Si è verificata l'esclusione degli allora assistenti di ruolo da tali concorsi (poiché non precari) con un conseguente disegno di “gerarchie di ruolo” estremamente impari e contraddittorio: docenti, precedentemente respinti ai concorsi per assistenti, promossi invece alla titolarità; neo diplomati delle Accademie e Accademie private ammessi alla titolarità per servizio di supplenza e, viceversa, professionisti allora qualificati come “docenti assistenti”, muniti di lunghi anni di esperienza, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista delle competenze artistiche, con anzianità di servizio, esclusi da detta progressione di carriera.

Come si vede il “volo” dell'ex bruco non è ancora possibile...ma questa è un'altra storia.

Firenze, 14/04/07
Prof. Calogero Saverio Vinciguerra