Unione Artisti
UNAMS

Atto Camera 2031 - Proposta emendamento

Comunicato Stampa

Rif. 011
13-02-09


Roma, 12 febbraio 2009
Alla cortese attenzione di:

On. Giorgio Stracquadianio
Commissione 1 “Affari Costituzionali”
Relatore Atto Camera 2031

On. Michele Scandroglio
Commissione 11 “Lavoro pubblico e privato”
Relatore Atto Camera 2031

Oggetto: Emendamento aggiunto Atto Camera 2031

Gentile Onorevole, poniamo alla Sua cortese attenzione il seguente emendamento in merito all'Atto n. 2031 in discussione alla Camera (Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e della efficienza e trasparenza...); iniziativa governativa (Brunetta)..

In sede di approvazione del predetto DDL il Senato ha introdotto questo emendamento teso a modificare l'art. 72, comma 11 della L. 133/08 (sotto riportata).

Art.5
3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 1121, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ai primari ospedalieri”.

Si propone di introdurre il seguente emendamento:
Al comma 3, prima delle parole: “e ai primari ospedalieri” inserire le seguenti ai docenti di prima e di seconda fascia del settore AFAM, Alta formazione artistica e musicale”.

La modifica si rende necessaria in quanto i titoli di studio conseguiti presso le Istituzioni AFAM sono a tutti gli effetti di legge parigrado ai titoli rilasciati dalle Università e, come noto, i professori di Accademie e Conservatori, come stabilito dall'art.33 della Costituzione, sono considerati docenti al più alto grado analogamente a quelli universitari.

Testo originale legge133/2008
All'Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo),
al comma 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

Ringraziando per il cortese interessamento

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof.ssa Dora Liguori)