Il 100% per le immissioni in ruolo

Studio UNAMS sul precariato

Rif. 014
16-04-2001

La questione del 50% è chiara. L'articolo 2, comma 6 della legge di riforma 508/99 parla in modo inequivocabile:

"Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Andando con ordine, precisiamo che l’articolo parla di "graduatorie nazionali" per la copertura dei posti in organico disponibili.

Le graduatorie sono "previste" dall'articolo 270, comma 1, del testo unico come modificato dall'articolo 3, comma 1 della 124/99.

Pertanto testualmente citiamo:

"l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.".

Di seguito la L. 124 al comma 4 apporta ancora un'altra modifica:

"….I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.";


Da tutto questo si evince CHIARAMENTE che:

a) il doppio canale era previsto dalla 124/99

b) la 124/99 aveva in previsione concorsi ordinari da indire ogni quinquennio (avrebbe, cioè regolato le procedure concorsuali "a venire")

Inoltre la Legge 508/99, nell'articolo 2 comma 6, indica le sole "GRADUATORIE NAZIONALI" per la copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, come uniche e inequivocabili graduatorie che saranno le sole esistenti "graduatorie nazionali permanenti", integrate da tre categorie di docenti:

1) docenti provenienti dai concorsi per titoli ed esami;

2) docenti provenienti dalla sessione riservata;

3) docenti provenienti dai concorsi per soli titoli.

Tutti, quindi, graduati secondo riparametrazione e inseriti (con la sola precedenza dei concorsi per titoli), dunque, nell'unica graduatoria da cui è possibile attingere per il ruolo e per le eventuali supplenze.

Ribadiamo che la 124/99 avrebbe comunque giuridicamente regolato il futuro (i concorsi futuri) e non il passato (i concorsi già espletati).

A notevole conferma di quanto detto, è bene ricordare che il progetto di legge (che alla Camera aveva preso il numero 7609 in Commissione) avrebbe dovuto modificare l'articolo 2, comma 6, della 508/99 per reintrodurre il doppio canale, non più contemplato dalla L.508/99 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2000.

Ma tale controverso disegno di legge non è mai stato approvato.

La sola necessità di modificare la legge per tentare di reintrodurre tale doppio canale di reclutamento testimonia, in modo univoco e senza dubbio alcuno, la sicura ragione giuridica di reclutare, per il 100% dei posti disponibili, dalle graduatorie nazionali ad esaurimento che si andranno a formare ai sensi del D.M. 19/03/2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2001.