Il presente testo è frutto di un accordo di maggioranza faticosamente raggiunto con presenti "fra l’altro" l’On. Sbarbati e l’On. Carelli nonché i capigruppo di tutti i partiti della maggioranza. L’accordo recepisce quasi in toto il DDL Sbarbati cambiandone soltanto la forma ed è stato, in alcuni punti, integrato positivamente dal nuovo relatore Sen. Asciutti. Il testo è un decisivo ed enorme riconoscimento delle nostre istituzioni, grazie al quale si pongono punti fermi che stroncano definitivamente tutti i tentativi di secondarizzazione in atto.

Vi preghiamo di leggere con attenzione il testo per evitare e puntualmente rispondere a strumentali attacchi di quanti o non comprendono il significato di questa legge o peggio ancora, rincorrendo un apparente ed impossibile miglioramento delle formulazioni (v. articolo bilancio) in realtà nascondono l’obbiettivo della secondarizzazione per controllare ancora il settore e con ciò favorire le scuole private.

RIFORMA ACCADEMIE E CONSERVATORI

IN VIA DI APPROVAZIONE ALLA SETTIMA COMMISSIONE DEL SENATO

COMMENTO ANALITICO

a cura di Dora Liguori

Art. 1

(Finalità di legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

 

Art. 2

(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

1. Le Accademie di belle arti, l' Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

Fondamentale in questo articolo il riferimento alla Costituzione che riconosce alle Accademie ed ai Conservatori di musica la peculiarità di darsi, a somiglianza delle Università, propri statuti ed ordinamenti autonomi ovvero: è il massimo riconoscimento che da anni attendiamo.

2. Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

Il comma 2 è inserito ad abundantiam poiché riafferma quanto già espresso all’articolo 1.

3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all’articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.

Il comma 3 sancisce il definitivo passaggio al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e pertanto la definitiva uscita dalla Pubblica Istruzione e dagli schemi della scuola secondaria.

4. Le istituzioni di cui all’articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Questo comma rappresenta il massimo che si poteva ottenere poiché nel concedere tutte le autonomie del sistema universitario, compresa la produzione e la ricerca, le n/s istituzioni evitano l’applicazione dell’autonomia riferita alla secondaria ( legge 59 – Bassanini -).

5. Le istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio Nazionale per l’Alta formazione Artistica e Musicale (CNAM), di cui all’articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Tutto il comma è positivo poiché rende possibile anche ai titoli di Accademia e Conservatorio, una volta ottenuta l’equipollenza alla laurea, di accedere a tutti i concorsi del pubblico impiego. In pratica si consente anche ai nostri laureati di accedere alle carriere dirigenziali e poter divenire dirigente di un qualsiasi ministero, provveditore ecc.

E’ ovvio che il riferimento sia per il rilascio di diplomi di primo e secondo livello sia per l’equipollenza non può che essere quello del sistema universitario. In particolare per l’equipollenza il riferimento naturale e’ la L. 341/90 che stabilisce criteri in base ai quali le nuove facoltà’ e quindi anche Conservatori e Accademie (novelle facoltà) hanno la possibilità di chiedere, attraverso qualificati e specifici piani di studio, le equipollenze per i titoli da loro rilasciati che divengono conseguentemente lauree a tutti gli effetti. Va sottolineato che le equipollenze sono riferite non al singolo diplomato ma al corso di studio. Es.: il Conservatorio o l’Accademia di … chiede al Ministro, sentito il CNAM ecc. che il corso di pianoforte o pittura venga dichiarato, attraverso un piano di studio che comprende tutta una serie di esami di materia principale (o per le Accademie di corsi fondamentali) più tutti gli esami complementari, laurea in pianoforte o pittura. Con ciò, come sopra detto si può accedere anche alle carriere del pubblico impiego.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all’articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

Assolutamente importante questo comma poiché con il prevedere un apposito comparto toglie, dopo anni, Accademie e Conservatori dal comparto che comprende le scuole di ogni ordine e grado. Ciò significa, e nulla lo vieta, che in sede di contrattazione si possa raggiungere , sia ai fini normativi che economici, livelli di tipo universitario (occorre ricordare che anche per le Università si sta per introdurre analogo sistema di comparto). Gli incarichi quinquennali, come si può evincere dal dibattito da noi integralmente pubblicato sul precedente giornale, non può che riferirsi ai nuovi docenti ed anche in questo si fa riferimento ai sistemi universitari. Per quanto invece riguarda l’attuale personale in servizio le parole: "è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento" sono parole appartenenti ad un "lessico giuridico" che viene usato in ogni riforma delle Istituzioni non già in senso negativo ma per garantire il personale delle istituzioni interessate, attualmente in servizio, sul loro diritto di conservazione il posto e quindi le funzioni che al momento ricoprono. A tale proposito occorre ricordare che per avere il prescritto parere, in senso positivo, dalla Commissione Bilancio, bloccata dalle varie finanziarie, occorre dire che non verrà spesa neanche una lira in più ma è ovvio che essendoci un comparto apposito, come sopraddetto, in quella sede andranno contrattati i nuovi stipendi che dovranno, con ogni logica, essere congrui ad un personale che rilascia non più diplomi ma lauree.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2 del presente articolo;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all’articolo 1.

La L. 400/88 non è altro che la potestà di disciplinare determinate materie in via regolamentare invece che legislativa (cosiddetta. delegificazione).

Pertanto la scelta insindacabile del Parlamento è di rinviare a ‘’regolamenti attuativi’’ le materie oggetto del presente articolo, fermo restando comunque i "paletti" già previsti negli altri articoli della presente legge. A differenza del primo testo Satriani (quello bocciato dal Senato) la massima tutela delle Istituzioni, dei diritti degli allievi e del personale è comunque assicurato dal fatto che i regolamenti potranno essere emanati solo tramite una procedura che prevede l’intervento del CNAM e delle stesse Commissioni parlamentari, evitando così eventuali colpi di mano di un singolo Ministro. Inoltre, come si evince dal dibattito in Parlamento, i requisiti di idoneità che saranno oggetto dl regolamento successivo non riguarderanno il singolo docente ma l’istituzione nella sua complessità ( corsi attivati, condizioni della sede ecc.). In tale contesto è logico prevedere che eventuali carenze (ad es. lo stabile inadatto che ospita il Conservatorio o l’Accademia) potranno essere nel frattempo superate ed ogni singola Istituzione avrà modo di adeguarsi, se necessario, a standard qualitativamente validi.

Tutto ciò favorirà anche un interesse specifico, nonché finanziario, degli enti locali (Comune, Provincia e Regione) che saranno finalmente costretti ad investire in queste istituzioni.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell’alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguate alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui all’articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) nell’ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell’esistenza di istituti non statali e di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all’articolo 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all’articolo 1;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti descritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il comma 8 risulta essere una ulteriore tutela circa i regolamenti previsti nel comma precedente. Infine elenca una serie di principi ovvi e tutti positivi. Nel particolare è da notare che il punto d) è una norma transitoria che garantisce ai Conservatori gli attuali allievi salvaguardandone tutti i diritti.

Art. 3

(Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)

1. E’ costituito, presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell’articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

e) sui settori scientifico-disciplinari.

L’articolo 3 elenca i compiti del costituendo CNAM, compiti che attualmente per la scuola secondaria svolge il CNPI e per l’università il CUN.

Questo articolo rappresenta la più completa salvaguardia di un settore altamente specifico ma esiguo nei numeri (tra Conservatori ed Accademie non si superano nei numeri le ottomila unità) rispetto sia alla scuola secondaria oggi che al mondo dell’università domani.

Senza il CNAM identico schiacciamento avverrebbe nel CUN che potrebbe a suo giudizio distribuire le nuove cattedre dei Conservatori ed Accademie ad un proprio personale.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM prevedendo che:

I- almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all’articolo 1;

II- dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l’elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

Questo comma determina la composizione del futuro CNAM che, per i tre quarti sarà eletto dal personale e dagli studenti delle nostre Istituzioni e, come sempre previsto in questi organismi, per una parte dal Ministro competente e, nel nostro caso, dal CUN.

Importante il punto d) che prevede la reciprocità di rappresentanti del CNAM in seno al CUN e del CUN nel CNAM.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composta da:

a) 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) 4 membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati.

c) 4 membri designati in parti eguali dal Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN

d) 4 studenti delle Istituzioni di cui all’art. 1

e) un direttore amministrativo

Il comma 2 stabilisce i criteri di rappresentanza del primo CNAM. L’imparzialità è garantita dal sistema di elezione diretta, da parte del personale e degli studenti con, in piu’, 4 membri che, come già previsto sia nel CUN che nel CNPI, vengono nominati dal Ministro competente (nel presente caso dal Ministro dell’Università).

LEGENDA :

CNPI = Consiglio Nazionale della P.I.

CUN= Consiglio Universitario Nazionale

CNAM= Consiglio Nazionale Per L’Alta Formazione Artistica Musicale

3. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella gazzetta ufficiale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge presso il ministero, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

 

Art. 4

(Validità dei diplomi)

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento ai corsi di specializzazione.

L’art. 4 è finalizzato alla garanzia delle prerogative dei pregressi titoli di studio rilasciati da Accademie e Conservatori.

2. I diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica, compreso quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell’attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l’accesso all’insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia

Nel comma 2 viene richiamata la legge 341/90 che all’articolo 4 prevede l’accesso per i nostri diplomati alle scuole di specializzazione costituite presso la Facoltà di "Scienza della Formazione". Appare evidente che per Accademie e soprattutto Conservatori di musica esiste la necessita’ di attivare propri corsi di specializzazione, oltre che per le varie scuole (già previsto nella presente legge), anche per l’insegnamento (v. attuali corsi di didattica). IL recupero di questa irrinunciabile prerogativa non può prescindere dall’approvazione della presente legge che riconoscendo lo "status" di facoltà ad Accademie e Conservatori pone le medesime Istituzioni nella condizione di più legittimamente rivendicare quanto previsto dalla legge 341/90.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all’articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, alfine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all’art. 2, comma 7, lettera h).

Il punto 3 è positivo poiché prevede che, dopo un corso di almeno un anno, aprendosi ulteriori possibilità di percorsi professionali, anche i diplomi già conseguiti siano dichiarati spendibili a tutti gli effetti.

Art. 5

(Edilizia)

1. Alle istituzioni di cui all’articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 6

(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 7

(Norma transitoria e finale)

1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all’articolo 1 disciplinano le modalità di passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.

Art. 8

(Disposizioni per la regione Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano è delegato il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della Pubblica Istruzione e dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all’unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica – strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della Pubblica Istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.

3. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I restanti articoli sono norme di garanzia presenti in tutte le leggi di Riforma di un settore e comprendono edilizia e copertura finanziaria. Pertanto non necessitano di particolare commento.

IN CONCLUSIONE PERDERE L’OPPORTUNITA’ DI QUESTA LEGGE SIGNIFICA SCEGLIERE LA DEFINITIVA SECONDARIZZAZIONE