BOZZE NON CORRETTE

V Commissione - Resoconto di martedì 19 ottobre 1999

...Omissis...

Riforma delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica.
T.U. C. 688, C. 829, C. 1343, C. 1397, C. 1998/B.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCIA, presidente, constatata l'assenza del relatore designato, sottopone al Comitato la questione se rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a successiva seduta, oppure, verificata l'urgenza del provvedimento, esaminarlo nella seduta odierna sostituendo il relatore.

Il sottosegretario Luciano GUERZONI evidenzia l'urgenza dell'esame del provvedimento.

Antonio BOCCIA, presidente, consentendovi il Comitato, ritiene che l'esame del provvedimento possa continuare, sulla base della relazione che sarà svolta dal deputato Niedda.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, osserva che il provvedimento reca la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Si tratta del testo unificato di più proposte di legge, già approvato dalla VII Commissione della Camera, in sede legislativa, il 5 novembre 1997 e modificato, in sede deliberante, dalla VII Commissione del Senato il 14 luglio 1999; essendo il provvedimento in terza lettura, l'esame della Camera è limitato alle parti modificate dal Senato. Il Comitato ha già esaminato tale nuovo testo nella seduta del 28 settembre 1999, richiedendo al Governo la relazione tecnica sugli effetti finanziari; tale relazione è stata inviata dal Tesoro il successivo 12 ottobre e debitamente verificata dal Servizio del bilancio.
A seguito di tale verifica il Servizio del bilancio, relativamente agli articoli 2, 3, 4 e 7 del provvedimento, osserva che l'affermazione contenuta nella relazione tecnica, secondo cui il nuovo sistema formativo viene collocato in un ambito non universitario, appare in contrasto con la lettera d) dell'articolo 2, comma 5, secondo cui le istituzioni rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento e di specializzazione ed inoltre prevede che con DPCM siano dichiarate le equipollenze tra tali titoli di studio e quelli universitari al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi.
In proposito il Servizio del bilancio ritiene opportuno precisare che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, la soppressione del riferimento alla costituzione degli istituti superiori delle arti, di grado universitario, non esclude che il sistema di istruzione disegnato dal testo in esame presenti le caratteristiche peculiari dell'ordinamento universitario, quale emerge dal raffronto tra gli elementi di diritto sopra elencati (in particolare: la previsione del rilascio di diplomi accademici di primo e secondo livello) e gli elementi che connotano nel nostro ordinamento il sistema vigente di istruzione universitaria, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Pertanto, le possibili connessioni tra l'attuale livello di formazione e quello universitario potrebbero determinare nuovi oneri relativi al trattamento economico del personale docente e non docente, anche in considerazione della previsione di un apposito comparto di contrattazione concernente tale personale prevista dall'articolo 2, comma 6.
Inoltre, il superiore livello di istruzione che caratterizza i nuovi corsi di studio, potrebbe comportare la necessità di assumere un numero di docenti più consistente rispetto a quello ipotizzato dalla relazione tecnica al fine dell'acquisizione di nuove professionalità. Tale eventualità risulta ancora più concreta anche alla luce dell'articolo 7 che imponendo ai regolamenti didattici, che disciplinano il passaggio degli studenti dai vecchi ai nuovi corsi, di assicurare agli studenti medesimi la possibilità di completare i vecchi corsi già iniziati può determinare una potenziale sovrapposizione tra i corsi stessi, con conseguente necessità di assunzione di nuovo personale docente.
Con riguardo a tali questioni appare necessario acquisire l'avviso del Governo, tenendo conto che la relazione tecnica considera sufficiente la copertura finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 2, pari a 11 miliardi (manca l'indicazione «annui») a decorrere dal 1999 e posta a carico del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Relativamente a tale clausola di copertura rileva che l'accantonamento di Fondo speciale interessato appare utilizzato in conformità e risulta dotato della necessaria capienza; anche nella Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2000 (A.S. 4236) l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione presenta la specifica finalizzazione e la necessaria capienza.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ritiene corretta la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento contenuta nella relazione tecnica, peraltro debitamente vistata dal Ministero del tesoro. Soffermandosi sul rilievo mosso dal relatore relativamente alla mancanza dell'indicazione «annui» nell'articolo 9, comma 2, ritiene tale indicazione superflua: la decorrenza annuale dell'onere si desume, infatti, con tutta evidenza, dalla disposizione nel suo complesso. Non condivide, infine, le perplessità espresse dal relatore sulle possibili connessioni tra l'attuale livello di formazione e quello universitario: costituisce, infatti, una previsione di carattere meramente formale la lettera d) dell'articolo 2, comma 8, secondo la quale le istituzioni rilasciano diplomi «accademici». Le accademie, già oggi, costituiscono un tertium genus, che si colloca tra il livello dell'istruzione superiore e il livello universitario.

Antonio BOCCIA, presidente, osserva che, proprio perché le accademie costituiscono un tertium genus, potrebbero determinarsi nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA esclude che dal provvedimento possano derivare nuovi oneri, considerato che, già oggi, il contratto dei docenti dei conservatori e delle accademie costituisce oggetto di una specifica contrattazione che ha luogo nell'ambito di risorse preventivamente stabilite.

Il sottosegretario Luciano GUERZONI afferma che il testo originario del provvedimento è stato sensibilmente modificato nel corso dell'esame al Senato, proprio al fine di eliminare le ambiguità in esso presenti relativamente al rapporto tra accademie e università. Il Senato ha definito lo specifico comparto delle accademie, che costituisce uno dei comparti dell'istruzione post-secondaria. Rileva, pertanto, che non esiste alcuna connessione tra il sistema delineato dal provvedimento e quello universitario. Lo stesso riferimento, contenuto nell'articolo 2, ai diplomi «accademici» rilasciati dalle istituzioni indicate nella disposizione, va inteso nel senso di diplomi rilasciati dalle accademie, piuttosto che di diplomi di livello universitario.

Livio PROIETTI (AN) condivide il merito del provvedimento, ritenendolo conforme con le esigenze di modernizzazione e specializzazione del nostro sistema di formazione. Rileva peraltro un errore materiale contenuto nella relazione tecnica, che quantifica l'importo degli introiti dei corsi triennali dei singoli istituti in lire 1.800 milioni, anziché, come sarebbe più corretto, in lire 1.080 milioni.

Il sottosegretario Luciano GUERZONI rileva che tale errore, meramente materiale, non riguarda comunque somme poste a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, per cui non può incidere sul giudizio del Comitato.

Guido POSSA (FI) si sofferma sull'articolo 2, comma 7, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare i requisiti di qualificazione delle istituzioni e dei docenti e gli altri profili indicati nella disposizione. Sottolinea il rischio che la previsione, attraverso tali regolamenti, di una più alta qualità dell'offerta formativa e dei servizi resi possa comportare nuovi oneri a carico di accademie e conservatori.

Antonio BOCCIA, presidente, rileva che i regolamenti di delegificazione contenuti nella disposizione segnalata dal deputato Possa non possono determinare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge; tutt'al più, possono disciplinare le spese da questa già previste. Inoltre, i relativi schemi di regolamento saranno opportunamente esaminati in via preventiva, sotto il profilo finanziario, dal Parlamento.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA esclude che la maggiore specializzazione rispetto al passato di accademie e conservatori possa comportare nuovi oneri; i docenti che non potranno più insegnare presso tali ultime istituzioni, saranno comunque riassorbiti nel livello dell'istruzione secondaria.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione bilancio, preso atto che il Governo ha confermato che dal provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri finanziari, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione sul testo del provvedimento modificato dal Senato:

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.