ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDI' 12 MAGGIO 1999

310a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale ' ricorda il PRESIDENTE ' la Commissione aveva deliberato l'accantonamento dell'articolo 1 e si era avviato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Egli rende altresì noto che sono stati presentati, rispettivamente dal relatore Asciutti e dal senatore Lombardi Satriani, gli emendamenti 2.39 (ulteriore nuovo testo) e 2.38 (ulteriore nuovo testo), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, intendendosi con ciò ritirati gli emendamenti 2.39 (nuovo testo) e 2.38 (nuovo testo), pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il relatore ASCIUTTI ricorda come la discussione circa gli emendamenti all'articolo 2, intrapresa nella seduta di ieri, fosse stata sospesa per consentire un più approfondito vaglio tecnico e raffronto - in relazione al problema delle equipollenze dei titoli - fra l'emendamento a sua firma e quello presentato dal senatore Lombardi Satriani, al fine di convergere su un testo unitario. Ricorda altresì come lo stesso emendamento a sua firma fosse, in ampia misura, il risultato di una collazione di diverse proposte emendative presentate da alcuni senatori. Indi passa all'illustrazione dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), da lui presentato, ponendo in sistematico rilievo i punti di diversità rispetto all'emendamento 2.38 (ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Lombardi Satriani.
Dei due emendamenti testé ricordati, i primi quattro commi recano identico dispositivo. Il comma 5 si differenzia in quanto, nel testo dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), si prevede espressamente: che i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale valgano 'anche ai fini dell'insegnamento'; che possano sostenere gli esami presso le istituzioni predette esclusivamente i candidati ad esse iscritti (al fine di evitare che il candidato si rechi presso l'istituzione solo per sostenere l'esame finale); che con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), siano dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i diplomi di laurea, al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne sia prescritto il possesso. Quest'ultima previsione ' segnala - rappresenta la riproduzione del dispositivo dell'articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990, con gli adattamenti resi necessari dall'innesto sulla nuova disciplina in materia di alta formazione artistica e musicale. Inoltre, prosegue il relatore, al comma 6 è specificato che gli incarichi di insegnamento conferiti concernano solo i nuovi incarichi e al comma 7 non compare la previsione che i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica siano relativi ai docenti. Ancora, l'articolo 2-bis, comma 3, è stato formulato in modo da ricomprendere, ai fini della rappresentanza nel CNAM, anche l'Accademia d'arte drammatica e gli istituti musicali pareggiati, riparando a una omissione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI espone le ragioni che hanno condotto alla presentazione di due emendamenti a distinta firma, sua e del relatore, pur dopo una ricognizione volta a elaborare un unico testo che potesse essere sottoscritto da ambedue. La scarsa disponibilità di tempo non ha purtroppo consentito di fugare tutti gli elementi di dubbio circa la piena corrispondenza e omogeneità delle due proposte emendative fra loro, che pertanto sono state presentate dai sottoscrittori in forma distinta. In effetti, una più accurata e analitica disamina, quale consentita dall'intervento svolto dal relatore, rivela come quelle che parevano modeste divaricazioni siano in realtà diversità tutt'altro che marginali. Nella proposta del relatore, infatti, nuovamente compaiono elementi che parevano espunti a seguito dell'andamento del dibattito, come ad esempio il riferimento ai requisiti di qualificazione delle sole istituzioni, non anche dei docenti, in un'ottica dunque che collide con quella da lui costantemente rappresentata nella discussione. Questa ed altre difformità presenti nei due emendamenti, pur nella loro ultima formulazione, disvelano una differenziazione che non può dirsi solo formale o di scarso rilievo, investendo di contro la rispettiva ispirazione di fondo. Ribadisce che nella sua proposta sono contemplati elementi qualificanti l'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale, non tutti ricompresi nella proposta del relatore.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda come la discussione nella seduta scorsa si fosse interrotta nel momento dell'esame delle disposizioni concernenti l'equiparazione tra titoli. Fa presente a questo riguardo che le procedure per l'equipollenza dei titoli sono stabilite da disposizioni legislative ordinamentali ' in particolare, la legge n. 341 del 1990 ' cui non può non rinviarsi, pena l'introduzione di elementi di incongruenza nel sistema. Si spiega così il rinvio alle disposizioni vigenti recato dall'articolo 2, comma 5, così come formulato nell'emendamento 2.38 (ulteriore nuovo testo), cui egli ritiene di aderire, non potendosi statuire equipollenze specifiche per legge.
Per quanto concerne il complessivo dispositivo dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo) presentato dal relatore, suggerisce talune parziali riformulazioni, al cui accoglimento condiziona il proprio parere favorevole. In particolare, per quanto concerne l'articolo 2, comma 5, il riferimento 'anche ai fini dell'insegnamento' pare ultroneo in quanto involge disciplina recata da altre fonti; è inoltre da sopprimere il periodo secondo cui 'possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni', che rappresenta una previsione contraddittoria o superflua, visto che in materia vi sono norme generali e, per altri profili, vi saranno le previsioni dei regolamenti e degli statuti delle istituzioni medesime. Al medesimo comma, dovrebbe essere poi espunto il riferimento ad un parere 'conforme' del CNAM, mentre ' per quanto attiene all'equipollenza tra i titoli di studi rilasciati dalle presenti istituzioni con i diplomi di laurea - sarebbe invece opportuno fare riferimento ai titoli universitari nella loro generalità, senza limitarsi a solo una loro tipologia.
In ordine al comma 6, suggerisce di sopprimere il riferimento ai 'nuovi' incarichi. Al comma 7, ragioni di buona redazione del testo suggeriscono di specificare che si richiama, dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il comma 2. Inoltre, è da inserire il riferimento ai requisiti di qualificazione dei docenti (come prevede l'emendamento 2.38, ulteriore nuovo testo), rimanendo con ciò inteso che non si fa questione di valutare i singoli docenti bensì il personale docente nel suo complesso, attivo nell'istituzione considerata, la quale ' non va dimenticato ' si configura come istituzione di alta formazione. Riguardo infine all'articolo 2bis, comma 3, è invece condivisibile la formulazione prospettata dal relatore circa la rappresentanza in seno al CNAM.
Esprime conclusivamente parere favorevole all'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), a condizione che vi siano apportate le modifiche sopra illustrate.

Il relatore ASCIUTTI ribadisce le ragioni che lo avevano indotto a far riferimento, nella stesura dell'articolo 2, comma 5, ad una validità anche ai fini dell'insegnamento dei titoli rilasciati, dichiarandosi peraltro disposto a sopprimere tale inciso (secondo la proposta del Sottosegretario), nel presupposto che si producano per quei titoli gli effetti comunque conseguenti agli altri titoli universitari. Nell'espungere altresì il terzo periodo del comma 5, chiede invece al Sottosegretario, per quanto riguarda l'equipollenza, se il riferimento a titoli di studi universitari, senza ulteriore specificazione, possa dirsi sufficientemente chiara.

Il sottosegretario GUERZONI fornisce assicurazioni circa il carattere non equivoco della dizione 'titoli di studi universitari', ai fini dell'equipollenza tra titoli.

Il relatore ASCIUTTI si dichiara conseguentemente disponibile a riformulare l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, sostituendo le parole 'i diplomi di laurea' con quelle 'titoli di studi universitari' e sopprimendo la parola 'conforme', così come accetta di sopprimere, al comma 6, la parola 'nuovi' in riferimento agli incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio. Accoglie infine la proposta ad riferire, al comma 7, i requisiti di qualificazione anche ai docenti, sulla base della netta assicurazione fornita dal Governo sul fatto che non ne consegua altra valutazione che quella dell'istituzione nel suo complesso, non già dunque dei singoli docenti.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si dichiara disponibile, qualora il relatore Asciutti accolga tutte le osservazioni sopra svolte, a sottoscrivere il risultante testo di proposta emendativa.

Il relatore ASCIUTTI e il senatore LOMBARDI SATRIANI indi presentano congiuntamente l'emendamento 2.100, ritirando i testi precedentemente presentati.

Il senatore BISCARDI, dopo essersi soffermato sul diverso tenore dei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, chiede chiarimenti in ordine alla equipollenza ai fini delle attività professionali.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente come la disciplina delle equipollenze da richiamare nel provvedimento in esame non possa essere se non quella recata dalla legge n. 341 più volte citata.

Il senatore PINGGERA esorta a non precludere la possibilità dell'accesso all'insegnamento da parte di chi abbia conseguito equipollente titolo di studio all'estero.

Il senatore TERRACINI richiama l'attenzione sull'articolo 2, comma 7, lettera e), del nuovo emendamento 2.100, relativa alla statizzazione degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, sollecitando l'inserimento di una priorità a favore dei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali.

Dopo che su tale ultimo profilo sono intervenuti il sottosegretario GUERZONI e il relatore ASCIUTTI, prende la parola il senatore LORENZI per richiamare invece l'attenzione sulla materia delle equipollenze, intorno alla quale vi era una forte aspettativa, che l'emendamento 2.100 - egli ritiene - pare di contro disattendere. Esso lascia infatti eccessivi margini alla discrezione del Governo, posta l'ambiguità della previsione relativa ai titoli universitari, laddove sarebbe opportuno mantenere un richiamo ai diplomi di laurea, con l'aggiunta di diplomi affini o derivati, in modo da rispondere in misura più soddisfacente alle aspettative esistenti.

Il sottosegretario GUERZONI nega vi sia la discrezionalità richiamata dal senatore Lorenzi, dal momento che il previsto parere del CNAM nonché le disposizioni vigenti recate dalla legge n. 341 pongono condizioni cogenti per il Governo.

Il senatore LORENZI ribadisce le sue perplessità, pur nel compiacimento che sia stato eliminato qualsivoglia richiamo al CUN in ordine alla disciplina dell'alta formazione artistica e musicale, così come disciplinata nelle proposte emendative da ultimo giunte all'esame della Commissione. Preannuncia infine il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.100.

Il senatore PINGGERA chiede se l'equiparabilità dei titoli investa altresì i titoli di studio conseguiti all'estero.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che la materia è oggetto di una disciplina, la quale sarà modificata allorquando il Parlamento recepirà la convenzione di Lisbona.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore MARRI rileva come il 'maxi emendamento', pur nella ultima sua formulazione quale emendamento 2.100, non rispecchia la volontà di tutte le forze politiche che erano giunte ad approvare il disegno di legge presso la Camera dei deputati. Quel disegno delineava una vera compiuta riforma; l'emendamento ora in esame segna di contro un suo completo stravolgimento, né vi si trova alcuna di quelle garanzie di piena formazione artistica, che erano invece assicurate dalla previsione degli Istituti superiori delle arti (ISDA) e del Consiglio nazionale delle arti (CNDA), contenuta nel testo approvato dalla Camera. Con l'approvazione dell'emendamento 2.100, i docenti di futuri laureati sarebbero considerati e retribuiti come docenti di scuole medie superiori e le aspettative degli studenti (che proprio innanzi a Palazzo Madama rappresentarono il loro punto di vista) non troverebbero completo ascolto. Pertanto il voto ch'egli dichiara a nome del suo Gruppo sull'emendamento 2.100 ' favorevole ' è circondato da numerose perplessità per le aspettative disattese e il carattere di non vera riforma proprio della proposta in esame.

Il senatore TERRACINI dichiara a nome del Gruppo di Forza Italia voto favorevole sull'emendamento 2.100, ringraziando il relatore Asciutti per l'opera prestata.

Il senatore LORENZI dichiara, a nome del Gruppo Lega Nord, voto favorevole sul medesimo emendamento.

La Commissione all'unanimità approva l'emendamento 2.100, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

.... OMISSIS