Firenze 3/12/2001

 

Premesso che:

i docenti dell’I.S.I.A di Firenze denunciano quanto segue:

 

Due sono gli aspetti entro cui si possono schematizzare le condizioni che pregiudicano la posizione dei docenti e dell’I.S.I.A. nel suo complesso:

  1. Sperequazione giuridico/amministrativa
  2. Mancato riconoscimento di un organico funzionale per gli I.S.I.A. e sperequazione dei trattamenti economici rispetto a quelli dei docenti dell’Accademia di Belle Arti, Conservatori e Università.

Detti aspetti possono trovare argomentazione in base alle seguenti considerazioni:

1. Sperequazione giuridico/amministrativa

Nello statuto sperimentale dell’I.S.I.A., che risale a 27 anni orsono, la condizione del personale docente è da considerarsi del tutto atipica. La sua prestazione lavorativa è infatti regolata da un contratto di durata annuale che prevede una retribuzione corrispondente a un monte ore di lezioni frontali e su quest'ultimo quantificata; nel contempo però il contratto richiede l’adempimento degli (citando alla lettera): "…stessi obblighi di servizio dei docenti delle scuole pubbliche con specifico riferimento a quelli delle Accademie di Belle Arti...". Con questo s'intende la partecipazione agli organi collegiali, le attività di programmazione, di revisione, di tesi, d’esame, di tutoraggio degli studenti e così via).

Diversamente, i docenti dell’Accademia, così come quelli dell’Università, vedono formalmente riconosciute (e retribuite) tali attività all’interno di un monte ore complessivo suddiviso sia in ore di lezioni frontali che in ore di attività ad esse connesse. Per i docenti dell’I.S.I.A questo tipo di prestazione è conseguentemente da ritenersi di fatto svolto a titolo gratuito.

Altra anomalia del contratto del personale docente I.S.I.A. è quello di non consentire, nell’arco della sua durata, la fruizione di alcuno dei diritti giuridico/sindacali che pure vengono riconosciuti anche nei contratti a termine del settore pubblico, quali maturazione di giorni di ferie, possibilità quantificate di assenze per malattia e maternità, versamento di contributi.

Ulteriore contraddizione nella formulazione e nell’uso di tale contratto è costituita dal fatto che quest’ultimo, pur mantenendo la forma del tempo determinato, viene in realtà da sempre reiterato negli anni ai fini di garantire sia la necessaria continuità didattica che di gestione dell’istituzione; il risultato è quello che la maggioranza dei docenti vanta di fatto prestazioni continuate di servizio che, nella maggioranza dei casi, superano abbondantemente i dieci anni.

Questo contratto, dapprima configurato come prestazione di tipo professionale e attualmente come collaborazione coordinata e continuativa, per tutte le sue caratteristiche (formulazione contraddittoria rispetto alla prestazione di fatto assoggettata a obblighi e quindi da ritenersi subordinata, mancato godimento di diritti di tipo giuridico/sindacale, assenza di versamenti contributivi), è stato e continua ad essere irregolare in quanto comporta una prestazione che è di tipo impiegatizio subordinato.

La sottoscrizione del contratto fatta da ciascun docente non ne inficia da parte di quest’ultimo l’impugnazione in termini sindacali e legali , vista l’obbligatorietà della funzione di servizio comunque prestata.

Se questa opzione non è mai stata perseguita, lo si deve soprattutto al senso di responsanbilità dei docenti rispetto alle gravi ripercussioni che avrebbe comportato: blocco immediato della funzionalità degli istituti e conseguente impedimento del diritto allo studio.

Il modello formativo I.S.I.A., rivelatosi positivo perchè aperto all’innovazione tecnologica e alla trasformazione sociale, deve tale merito sicuramente alla flessibilità operativa della propria organizzazione ma anche, e soprattutto, alla grande disponibilità dei propri insegnanti e delle direzioni dei vari istituti che hanno svolto in termini volontaristici, attraverso una gran mole di lavoro sommerso e non retribuito, tutte quelle indispensabili attività strettamente connesse alla funzione docente.

La legge 508 all’art. 2, comma 6, regolando il rapporto di lavoro dell’intero comparto, immette in ruoli a esaurimento tutto il personale docente in servizio con incarico a tempo indeterminato nelle Accademie e nei Conservatori. Ai fini della copertura dei posti organico vacanti nei suddetti istituti la legge immette inoltre direttamente nei ruoli ad esaurimento i nuovi assunti (con assunzione in data posteriore all’entrata in vigore della legge stessa), purchè inseriti nelle doppie graduatorie nazionali (per titoli ed esami o per soli titoli).

In tal modo si riconosce come diritto acquisito l’attività didattica prestata nel tempo ma, sorprendentemente, il medesimo riconoscimento viene esteso anche al personale ancora da assumere senza che quest’ultimo presenti il prerequisito minimo di un solo giorno di servizio prestato.

A fronte di ciò, in termini di titolarità, di inserimento in ruoli ad esaurimento, di qualità e quantità del servizio prestato, nulla viene riconosciuto ai docenti I.S.I.A, che nella stragrande maggioranza prestano servizio da svariati anni in modo sostanzialmente continuativo presso la stessa istituzione.

2. Mancato riconoscimento di una struttura d’organico funzionale per l’I.S.I.A. e necessario adeguamento giuridico/economico dei docenti dell’I.S.I.A alle posizioni dei docenti dell’Accademia di Belle Arti e dell’Università

Pur nel rispetto dell’autonomia statutaria, organizzativa e della specificità didattico/formativa, si ritiene indispensabile che tutte le istituzioni siano dotate di un organico funzionale, strutturato su un gruppo di discipline ritenute basilari e fondamentali in ciascuno dei comparti dell’Alta Formazione Artistica.

Tale configurazione garantirebbe sia la corretta articolazione delle competenze sia il più generale funzionamento didattico.

Infatti, sebbene nel caso dell’I.S.I.A tutte le discipline si indirizzino alla specificità del design, la didattica richiede comunque che siano presenti per alcuni corsi e per alcuni insegnamenti più marcate attitudini pedagogiche ed epistemologiche, mentre in altri casi necessita di un costante aggiornamento di tipo professionale e specialistico.

Ne consegue che l’articolazione degli incarichi dovrebbe prevedere, rispetto a un coerente progetto formativo, diverse tipologie di incarico quali:

- cattedre con titolarità di servizio per i corsi fondamentali e propedeutici;

- incarichi a tempo determinato per i corsi integrativi e le aree di specializzazione;

- contratti professionali a ore per seminari, consulenze, convegni, stage e altre attività che richiedano contributi specializzati concentrati in un arco di tempo determinato.

Un'ipotesi del genere salvaguarderebbe la continuità didattica, un'omogeneità formativa di base fra le diverse istituzioni e, al tempo stesso, un aggiornamento continuo dei corsi.

In questa fase di transizione legislativa la presenza degli organici nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori, sta assicurando una trasformazione equilibrata delle istituzioni e un’adesione guidata al nuovo modello formativo prefigurato dalla legge, garantendo nel contempo il funzionamento corrente.

Negli I.S.I.A, a detta degli stessi rappresentanti del Ministero modello di riferimento qualitativo a cui sarebbe ispirata la nuova legge, l’assenza di un organico sia docente che non docente, di posizioni giuridiche certe e la tipologia stessa del rapporto di lavoro, stanno paradossalmente già comportando gravi problemi di funzionamento e generando incertezza sull’evoluzione dell’istituzione stessa.

Oltre alle indispensabili condizioni di parità giuridica tra docenti dell’I.S.I.A. e i docenti dell’intero comparto dell’Alta Formazione Artistica , si sottolinea la necessità di una corrispondenza di tipo economico tra i compensi percepiti da quelli occupati presso l’I.S.I.A. e i titolari di cattedra dell’Università.

Ciò è motivato dal fatto che l’I.S.I.A, la cui specificità formativa è da considerarsi sovrapponibile alla formazione specialistica universitaria, deve potersi porre in termini concorrenziali rispetto a quest’ultima, anche per quanto riguarda le condizioni contrattuali ed economiche.

Se tale parità di trattamento non venisse raggiunta, sarà inevitabilmente preferito da un qualsiasi docente ottenere un incarico presso un'università piuttosto che presso un I.S.I.A.; questa condizione porterà ad un naturale impoverimento qualitativo del personale docente degli istituti, anche per l'effetto migratorio dovuto al forte aumento di offerta di posti nelle università a seguito dell’avviamento, immediato e futuro, di numerosi corsi di design.

Il risultato finale sarebbe quello di disperdere un patrimonio culturale costruito con anni di attività, il cui valore è innegabilmente attestato da riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e che ha richiamato nell’ambito dell’insegnamento professionisti del progetto di riconosciuta fama.

 

 

In considerazione di quanto sopra esposto i docenti dell’I.S.I.A. pertanto rivendicano:

per quanto al punto 1 (sperequazione giuridico/amministrativa)

  1. Parità di trattamento giuridico/amministrativa con quanto previsto per i docenti incaricati a tempo indeterminato presso l’Accademia di Belle Arti e inseriti nei ruoli ad esaurimento, facendo propria la condivisa rivendicazione del personale insegnante presso le Accademie per la comparazione degli incarichi presso le istituzioni del comparto "Alta Formazione Artistico Musicale" (e quindi degli ISIA) a quelli della docenza universitaria.
  2. Il riconoscimento del servizio ad oggi di fatto prestato in modo continuativo presso l’I.S.I.A.
  3. Il riconoscimento del servizio come prestazione complessiva sia di insegnamento che delle attività ad esso connesse.

 

per quanto al punto 2 (sperequazione guiridico/economica e riconoscimento di una struttura d’organico funzionale per l’I.S.I.A)

  1. La costituzione di un organico che sia costituito in prima istanza dai docenti attualmente incaricati;
  2. L’articolazione del corso in un quinquennio suddiviso in triennio più un biennio di specializzazione costituenti ciascuno diploma di laurea di 1° e 2° grado;
  3. L’aumento programmato degli studenti in ciascun I.S.I.A. e degli I.S.I.A. sul territorio nazionale;
  4. Con particolare riferimento a quanto al punto a. del punto 1. la comparazione economica degli incarichi presso l’I.S.I.A. a quelli della docenza universitaria.

 

I docenti dell'Isia di Firenze ribadiscono contemporaneamente la necessità che vengano riconosciute e valorizzate le specificità degli Isia e auspicano che si giunga comunque in tempi adeguati ad una necessaria definizione dei decreti applicativi della Legge 508, legge la cui emanazione risale addirittura al dicembre 1999 e che a tutt'oggi risulta essere ancora inapplicata con conseguente disagio di tutto il comparto della Alta Educazione Artistica e dell' ISIA in particolare, in quanto istituto formativo ancora regolato da statuto sperimentale.

Si fa inoltre notare come lo schema di D.P.R. del 5-11-2001 (regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, nr. 508) presenti nella sua articolazione una serie di incongruenze e contraddizioni, quali la chiara inapplicabilità negli ISIA del punto 2 dell'articolo 6 e del punto 2 dell'articolo 7 per la attuale inesistenza all'interno del loro organico di docenti con rapporto di lavoro a tempo inderminato con conseguenti evidenti problemi di funzionamento di questi istituti.

Se ne auspica pertanto un'ampia e attenta revisione nella direzione indicata dalla prima parte del presente documento.

I docenti dell'Isia di Firenze

Il presente documento è stato sottoscritto anche dagli studenti di tutti I corsi.