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Legislatura:XIIIRamo:Senato
Tipo Atto:INTERPELLANZANumero atto:2/01161
Data presentazione:02-11-2000Seduta di presentazione:943

Testo dell'atto

Presentatore

CognomeNomeGruppo
ASCIUTTIFrancoFORZA ITALIA (F-ITA)

Cofirmatari

CognomeNomeGruppo
TONIOLLIMarcoFORZA ITALIA (F-ITA)
BETTAMIOGiampaoloFORZA ITALIA (F-ITA)
AZZOLLINIAntonioFORZA ITALIA (F-ITA)
NOVIEmiddioFORZA ITALIA (F-ITA)
VEGASGiuseppeFORZA ITALIA (F-ITA)
TERRACINIGiulio MarioFORZA ITALIA (F-ITA)

Stato Iter
Iter in corso

Destinatari

Data
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)02-11-2000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA02-11-2000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE02-11-2000

Argomento

Classificazione con termini TESEO
ACCADEMIE DI BELLE ARTI
ACCADEMIE E CONSERVATORI DI MUSICA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE
RIFORME
Indicizzazione : geopolitica e sigle
DL 1993 0029
L 1999 0508
DECRETO LEGGE 2000 0240


Testo dell'Atto
TA$1@2-01161

Ai Ministri per la funzione pubblica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.

Premesso che: la legge n. 508 del 1999 ha tra i suoi capisaldi, in vigore a partire dal momento della sua approvazione, due innovazioni inequivocabilmente incardinate nella competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e precisamente l'istituzione del CNAM, di cui sono stati fissati i termini per la costituzione in via provvisoria e a cui poi si è puntualmente provveduto ed il comparto di alta cultura di cui all'articolo 2, comma 6, che come condizione inequivocabile recita:

"il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito di apposto comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente del personale docente e non docente"; il testo della legge n. 508 del 1999 non lascia alcun dubbio sul fatto che il rapporto "è regolato" (con il verbo al singolare) e non "sarà regolato" (con il verbo al futuro); in egual modo, contestualmente, è istituito il nuovo comparto entro il quale (e non fuori dal quale) il rapporto è regolato; una persistente ostinazione a livello burocratico (Pubblica istruzione, Funzione pubblica e ARAN) nel non voler prendere atto dello spirito e della lettera con cui è stata scritta la legge, ponendo in essere dei dubbi di interpretazione volti a ritardare l'attuazione della legge anziché favorirla, ha costretto il Parlamento a pronunciarsi con il decreto-legge n. 240, all'interno del quale viene ribadito che gli adempimenti, come le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, si debbono tenere entro 30 giorni dalla attivazione dell'apposito comparto; con questa disposizione il Parlamento ha voluto precisare che l'istituzione del comparto è già avvenuta per legge e che le procedure da attivare sono solo quelle susseguenti alla sua istituzione, tanto che il Ministero della pubblica istruzione in questo caso è del tutto incompetente al riguardo; purtroppo gli interpellanti devono ora constatare che nonostante il richiamo contenuto nel decreto-legge n. 240 continua l'incessante provocazione della burocrazia ministeriale e dell'ARAN che in due note cita il decreto-legge n. 240 senza dover prendere atto di dover dichiarare con chiarezza il rinvio delle elezioni e l'incompetenza del Ministero della pubblica istruzione a gestire le stesse elezioni che invece sono rimesse, attraverso il nuovo comparto, alla competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli interpellanti chiedono di sapere:

se si intenda prendere iniziative al fine di stroncare interpretazioni dubbie e procedure defaticanti che sono volte a ritardare l'attuazione di una legge voluta all'unanimità dal Parlamento che viene di fatto esautorato;

se le leggi espresse dal Parlamento siano ancora vincolanti o se di fatto il Parlamento debba prendere atto dell'esistenza di una burocrazia che può stravolgere ed eludere a proprio piacimento le leggi approvate dal Parlamento.

(2-01161)